CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Piacenza e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 con riferimento all'annualità 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, sia l'asserita incostituzionalità dell'art. 2 d.d.l. n. 463 del 1983 per contrasto con l'art. 27 Cost., sia il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 4. La sentenza impugnata è stata deliberata il 24 maggio 2021 con indicazione di sessanta giorni per il deposito, termine che scadeva il 23 luglio 2021; da tale data - essendo stato rispetto detto termine - ha iniziato a decorre il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che, tenendo conto del periodo di sospensione feriale dall'I. al 31 agosto, è scaduto il 7 ottobre 2021, mentre il ricorso è stato depositato solo il 15 ottobre 2021. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]I., erbetta Aldo eto [OSCURATO:PERSONA]•i. _LERIA oggi, . 2 6