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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 33293/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 giugno 1968; avverso la sentenza del 10 novembre 2022 del Giudice di Pace di Brunico; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Giudice di Pace di Brunico, con sentenza del 10 novembre 2022, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; - che avverso detta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano chiedendone la riforma; - che il ricorso è inammissibile, atteso che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso il 13 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 giugno 1968; avverso la sentenza del 10 novembre 2022 del Giudice di Pace di Brunico; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Giudice di Pace di Brunico, con sentenza del 10 novembre 2022, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; - che avverso detta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano chiedendone la riforma; - che il ricorso è inammissibile, atteso che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso il 13 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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