CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2017
Cassazione n. 35509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 29189- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ltd. – iscritta nel registro delle imprese della Repubblica di Bulgaria al n. EIK BG200962106 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Cicerone, n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende in virtù di procura con autentica notarile su foglio allegato in calce alricorso. RICORRENTE contro CURATORI del fallimento della “ Cantarelli SS71 ” s. p . a ., in persona del la dottoressaLucia Stefani e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Parioli, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI avverso ildecreto del Tribunale di Arezzo n. 12919/ 2021 , udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 101 l.f all. la “ [OSCURATO:PERSONA] ” ltd., società di diritto bulgaro, domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “ Cantarelli SS71” s.p.a., fallimento dichiarat o dal Tribunale di Arezzo all’esito della conversione dell’iniziale amministrazione straordinaria della stessa s.p.a. Esponeva che era socia, per una quota pari al 50% del capitale, della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. Esponeva che la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva preso parte, mercè deposito di offerta d’acquisto, alla procedura competitiva per la vendita a trattativa privata, nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, del complesso aziendale facente capo alla “Cantarelli SS71”. Esponeva che essa ricorrente aveva fatto luogo in data 15.6.2017, a mezzo bonifico bancario, al versamento della somma di euro 160.000,00 a titolo di cauzione a corredo dell’offerta d’acquisto formulata dalla “[OSCURATO:PERSONA]”. Esponeva che la procedura com petitiva per la vendita del complesso aziendale era rimasta senza esito all’atto della conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento. Chiedeva – e a tal fine puntualizza va che la tempestiva domanda di ammissione al passivo per il medesimo importo della “[OSCURATO:PERSONA]” era stata rigettata per difetto di legittimazione - l’ammissione al passivo del fallimento per la somma di euro 160.000,00 in prededuzione, in subordine, in chirografo. 2.Il giudice delegato rigettava la domanda tardiva della “[OSCURATO:PERSONA]”. 3.La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione allo stato passivo.Resistevanoi curatori d el fallimento della “ Cantarelli SS71 ” s. p . a . 4.Con decreto n. 12919/2021 il Tribunale di Arezzo rigettava l’oppo sizione e condannava l’opponente alle spese. Evidenziava, sì, il tribunale che pareva “potersi desumere dalle difese della Curatela che la cauzione sia stata effettivamente versata del corso dell’Amministrazione straordinaria”(così decreto impugnato, pag. 3). Evidenziava, tuttavia , che , “alla luce dei documenti utilizzabili ai fini della decisione, non può dirsi raggiunta la prova che detto importo sia stato effettivamente versato dalla Richmart” (così decreto impugnato, pag. 3). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” ltd. ; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivila cassazione con ogni susseguente statuizione. I curatori del fallimento dell a “ Cantarelli SS/71 ” s. p . a . ha nno depositato controricorso; hannochiesto dichiararsi inammissibile – in primo luogo a motivo della nullità della procura allegata al ricorso per cassazione, siccome “priva dell’attestazione che la firma è stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale straniero da persona di cui egli abbia accertato l’identità” (così controricorso, pag. 13)– e, comunque, rigettarsi il ricorso con il favore delle spese . 6.É stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. l’adunanza in camera di consiglio. 7.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari hannodepositato memoria i curatori contro ricorrent i . 8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall., dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.; l’omessa decisione nel merito, l’omessa pronuncia, la violazione del principio di non contestazione, la nullità del decreto impugnato.9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall.; l’omesso esame di fatti decisivi anche con riferimento agli artt. 2041, 2741 e 2963 cod. civ.; il vizio di motivazione “apparente”, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la nullità del decreto impugnato. 10.Il ricorso è inammissibile. 11. È fondata la preliminare eccezione di nullità della procura ad litemsulla cui scorta è stato proposto il ricorso per cassazione. 12. Questa Corte spiega che, p er il disposto dell’art. 12 della legge n. 218/1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (cfr. Cass. (ord.) 15.11.2017, n. 26951; Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2008, n. 3410; Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19321). 13.Su tale scorta si rileva nella specie che effettivamente la procura rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA]” ltd., con scrittura autenticata a ministero notaio K remera P etrova – Grueva della Camara, notaio presso la Corte di Rose –Bulgaria – repertorio n.4458 dell’8.11.2021, è privadell’accertamento da parte del notaio dell’identità del sottoscrittore edè priva dell’attestazione da parte del notaio che la firma è stata apposta in sua presenza. 14.Va significativamente rimarcato che nulla la ricorrente ha in memoria replicato in ordine all’avversa eccezione di nullità della procura allegata al ricorso per cassazione. 15.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare ai curatori controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” ltd., a rimborsare a parte controricorrente, curatori del fallimento della “Cantarelli SS71” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI s