CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2021
Cassazione n. 46128/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/07/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 v (capo K1) e ne disponeva la immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca libero, era stato attinto il 25 giugno 2021 dal provvedimento custodiale emesso dalla Corte di appello di Catanzaro in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il prevenuto era stato condannato con sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro. In sede di riesame la difesa aveva dedotto in via preliminare la questione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ad una precedente misura cautelare custodiale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo procedimento. Il Tribunale dava atto delle seguenti circostanze, risultanti dagli atti trasmessi e addotti dalle parti in udienza: - il 10 marzo 2018 era stata emessa nei confronti dell'imputato una analoga misura cautelare, per una serie di reati di detenzione di armi, di estorsione, di detenzione e cessione di stupefacente, a seguito di fermo dell'8 marzo 2018, poi rinnovata il 30 marzo successivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; - in tale procedimento (c.d. Nemea) era stato indicato dalla Procura a carico dell'imputato nell'avviso ex art. 415-bis cod., proc. pen. del 26 novembre 2018 e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo K1); - nella sentenza di condanna di primo grado, riconosciuto il vincolo della continuazione con i restanti reati, la pena-base di 12 anni era stata individuata con riferimento al reato di cui al capo K1); - benché non documentato dalla difesa il periodo di tempo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare per la precedente misura, risultava dagli atti che il 12 dicembre 2019, al momento della esecuzione di una ulteriore misura cautelare emessa nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era ancora detenuto (per un periodo corrispondente quantomeno ad anni 1, mesi 9 e giorni 4 di custodia cautelare). Ciò premesso, il Tribunale del riesame riteneva che la decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare disposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo con l'anzidetta ordinanza della Corte di appello dovesse essere retrodatata al momento della esecuzione della prima misura cautelare, emessa il 10 marzo 2018 nell'ambito dello stesso procedimento nei confronti del prevenuto per una serie di reati in seguito allo stesso contestati come commessi in esecuzione del programma di quel sodalizio criminale delitti per i quali il giudice della cognizione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione. Secondo il Tribunale del riesame, prima del rinvio a giudizio per i fatti di reato oggetto della prima delle due ordinanze cautelari, la pubblica accusa già disponeva degli elementi di conoscenza, tanto da inserire nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. anche il reato di cui all'art. 74 d.F'.R. n. 309 del 1990. Reato, quest'ultimo, che si era consumato in un momento precedente all'emissione della prima ordinanza cautelare: a tal riguardo il Tribunale riteneva le evidenze investigative prodotte dal P.M. non significative della protrazione della condotta partecipativa dell'imputato al sodalizio. Per il Giudice del riesame, l'effetto della retrodatazione era quello di ritenere già spirato il termine di fase di un anno e sei mesi di durata della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) (rectius c) cod. proc. pen., decorrente dal momento di emissione della sentenza di condanna di primo grado sino a quello della emissione della sentenza di secondo grado. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo i seguenti motivi di ricorso, così sintetizzati ai sensi de(l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione aghi artt. 297, comma 3, 303, comma 1, lett. c), e 275, comma 1 -bis, cod. proc. Il Tribunale di Catanzaro ha erroneamente ritenuto di poter applicare la disciplina della retrodatazione della durata della custodia cautelare per la misura adottata in fase dibattimentale: la disposizione dettata dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone, come affermato dalla Suprema Corte, che le due ordinanze cautelari poste a raffronto siano state emesse entrambe nella medesima fase delle indagini preliminari, non essendo operante il meccanismo della retrodatazione nell'ipotesi in cui il provvedimento cronologicamente successivo sia emesso nel giudizio dibattimentale, come è accaduto nel caso in esame, nel quale la seconda ordinanza è stata adottata dopo la emissione della sentenza di condanna di primo grado ex art. 275, comma 1 -bis cod. proc. pen. Censurabile è anche l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto che il reato associativo contestato al prevenuto era permanente e commesso anche in epoca successiva all'adozione delle prime delle due ordinanze cautelari, essendo stati acquisiti, a partire dal maggio del 2018 e in epoca successiva, elementi di prova della prosecuzione delle iniziative criminose dell'associazione dedita al narcotraffico di cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato affiliato e difettando la notizia del recesso di quest'ultimo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che saranno di seguito precisati. 2. E' priva di fondamento la seconda parte del ricorso, là dove si contesta la valutazione fatta dal Tribunale sulla cessazione della permanenza del reato associativo, oggetto della misura cautelare. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che non vi fosse alcun elemento concreto da cui poter desumere che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere in esecuzione della prima ordinanza emessa per reati connessi, avesse continuato a partecipare attivamente alla vita dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico di cui al reato addebitatogli con la seconda ordinanza custodiale emessa il 25 giugno 2021 in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, il Giudice del riesame ha spiegato che il contenuto delle lettere inviate da [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio criminale, non consentivano di delineare una protrazione della condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA], bensì fornivano soltanto il riscontro a quanto già emerso nel processo c.d. Nemea. 3. Fondata invece, ma solo in parte, è la questione dedotta con riferimento al meccanismo della retrodatazione. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia corretta la decisione del Tribunale di non sottrarre alla garanzia dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. l'ipotesi della misura cautelare applicata in fase dibattimentale. I divergenti approdi giurisprudenziali invocati dal ricorrente appaiono in parte non pertinenti e comunque superati dalle indicazioni esegetiche provenienti dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite sul tema della retrodatazione dei termini di custodia cautelare (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347). Come hanno chiarito le Sezioni Unite con tale arresto, la ratio del meccanismo della retrodatazione risiede nella esigenza di operare un "riallineamento" tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state adottate separatamente; e tale meccanismo - che intende evitare ritardi che vengano ad eludere i termini di durata della custodia cautelare - non può subire deroghe legate alla omogeneità delle fasi processuali nelle quali è stata subita la custodia cautelare, posto che altrimenti (con il passaggio del primo procedimento ad altre fasi rispetto a quella della seconda ordinanza) si verrebbe a privare di garanzia l'imputato a fronte del ritardo nella emissione del secondo titolo. La medesima ratio deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, posto che il ritardo nella emissione della seconda misura, con la sua posticipazione alla fase dibattimentale del medesimo procedimento, verrebbe a riflettersi negativamente sulla durata della custodia cautelare, a fronte della sussistenza dei presupposti per la emissione coeva di entrambe le ordinanze. Presupposti che, vedendosi nella ipotesi di fatti connessi ed emersi nel medesimo procedimento già prima del rinvio a giudizio, venivano vieppiù a determinare, secondo i principi fissati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007; Librato, Rv. 235911), l'automatismo della retrodatazione prevista dalla prima parte della disposizione contenuta nell'ad. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. E' appena il caso di rilevare che la soluzione condivisa dal Collegio in ordine all'operatività del meccanismo di retrodatazione per il computo dei termini di durata della custodia cautelare in relazione a misure custodiali applicate in fase dibattimentale è stata accolta anche da una recentissima pronuncia di questa Corte, come si evince dalla notizia di decisione n. 10 del 2021 (Sez. 6, udienza camerale del 17 novembre 2021, R.G. n. 26684/21, ricorrente P.G. in proc. Ciconte). Sotto altro verso, deve osservarsi che il filone giurisprudenziale, segnalato dal ricorrente a sostegno della tesi della non operatività, non offre argomenti persuasivi e dirimenti. La più pertinente sentenza di legittimità sul tema ha affermato che quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'ad. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari ne segua una seconda emessa in fase dibattimentale (Sez. 6, n. 12752 del 23/02/2017, Rv. 269679). Tale pronuncia, per giungere a tale approdo, ha fatto leva sostanzialmente su due argomenti: da un lato ha richiamato un orientamento di giurisprudenza relativo a ben diversa situazione processuale (e che esamineremo qui di seguito) e dall'altro ha evidenziato la difficoltà, ritenuta "non risolvibile", per individuare il termine da retrodatare (questione che avremo modo di analizzare al § 3.3 che segue). Quanto al primo argomento, la sentenza n. 12752 ora citata e lo stesso ricorso hanno fatto riferimento al filone giurisprudenziale, riassunto dalle seguenti massime.Si è affermato che quando plurime ordinanze dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, l'istanza di retrodatazione dei termini di custodia cautelare può essere presentata anche in una fase successiva a quella delle indagini preliminari, purché abbia ad oggetto la retrodatazione dei termini relativi a tale fase e non anche di quelli inerenti alle fasi successive (Sez. 4, n. 22847 del 03/07/2020, Rv. 280010); e che la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di pluralità di ordinanze applicative della medesima misura cautelare nei confronti di un imputato per uno stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata, non opera in relazione ai termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento, non essendo prevista la retrodatazione del secondo provvedimento che dispone il giudizio al momento di emissione del primo (in motivazione, la Corte ha chiarito che la "ratio" della "omissione" legislativa va individuata nel fatto che solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero è unico "dominus" del procedimento, si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari) (Sez. 1, n. 8786 del 01/12/2016, clep. 2017, Rv. 269178). Entrambi questi arresti non appaiono pertinenti al tema in esame. La prima pronuncia si riferisce alla diversa questione della eventuale decadenza del cautelato per la presentazione dell'istanza per la retrodatazione dei termini relativi alla fase delle indagini preliminari "ora per allora" (quindi per una seconda misura emessa comunque in quest'ultima fase). La seconda sentenza di legittimità si inserisce invece nel consistente filone che ha escluso - ma sempre con riferimento a misure cautelari emesse nella fase delle indagini preliminari - l'operatività del meccanismo della retrodatazione per le fasi successive. Come ha spiegato la Suprema Corte, il dies a quo della retrodatazione per le misure cautelari - stante il chiaro tenore dell'art. 297, comma 3, cit. - viene a coincidere con il giorno dell'applicazione della misura cautelare, che vede il solo P.M. dominus del procedimento. Tale ratio è perfettamente applicabile là dove la misura cautelare sia adottata nelle ulteriori fasi del procedimento, posto che anche in tali fasi è pur sempre il P.M. ad avanzare la richiesta cautelare e determinare, sussistendone i presupposti, «la sostanziale elusione dei termini di durata massima delle misure cautelari imposta dall'art. 13, ultimo comma, C:ost. e una posizione cautelare dell'interessato deteriore rispetto a quella che si sarebbe prodotta a seguito dell'adozione di provvedimenti custodiali coevi» (così, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit.). 3.3. Resta da esaminare l'ulteriore argomento utilizzato dalla sentenza n. 12752 del 2017, ovvero quello della difficoltà di individuare la modalità di calcolo del termine di fase nell'applicare il meccanismo di retrodatazione.Ebbene, va considerato che l'effetto della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare sia, anche nella fattispecie in esame, quello di ritenere come se il secondo provvedimento, pur adottato nella fase del giudizio di primo o di secondo grado, sia stato eseguito nello stesso giorno in cui è stata applicata la misura oggetto del primo provvedimento (il "riallineamento" indicato dalle Sezioni Unite Mazzitelli). Questo effetto non comporta tuttavia, come ritenuto dal Tribunale del riesame, la computazione, nel termine di fase, dell'intera custodia cautelare subita per la prima misura. A tal fine il Tribunale ha richiamato impropriamente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Mazzitelli, secondo il quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347). Occorre al riguardo precisare che il caso di cui si sono occupate le Sezioni Unite aveva ad oggetto due misure cautelari emesse entrambe nella fase delle indagini preliminari, ma in procedimenti diversi, che avevano avuto distinti sviluppi procedimentali. In tale evenienza, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il "riallineamento" dei termini di durata della seconda misura cautelare (retrodatandola al dies a quo della prima misura) non trovasse ostacolo nella non omogeneità delle fasi della custodia patita per il primo titolo custodiale. In altri termini, posto che le misure dovevano essere adottate alla stessa epoca, per calcolare il termine di fase della più recente misura, andava computato il periodo di custodia cautelare subito a far data dalla prima misura "guardando in avanti", ovvero indipendentemente dalla durata della fase delle indagini preliminari e dal passaggio ad una fase successiva. Diverso è evidentemente il caso in esame che riguarda due misure cautelari emesse in fasi diverse e nel medesimo procedimento. In questa fattispecie il procedimento si è sviluppato in maniera uniforme per i reati oggetto delle diverse misure cautelari. Applicare in tal caso il criterio di calcolo indicato dal Tribunale significherebbe tradire la ratio del "riallineamento" della retrodatazione (evitare l'adozione frazionata delle ordinanze e l'accorta graduazione dei passaggi di fase dei relativi procedimenti, che renderebbero possibile un allungamento dei termini complessivi di custodia rispetto a quelli che sarebbero conseguiti alla coeva adozione dei provvedimenti cautelari), finendo per avvantaggiare irragionevolmente l'imputato attinto con ritardo da una seconda misura cautelare nella fase dibattimentale per un reato più grave. Pertanto, in questa evenienza, il "riallineamento" deve essere effettuato "guardando indietro", cioè ricostruendo a ritroso i passaggi del procedimento come se l'applicazione della seconda misura fosse avvenuta (come era dovuto) non solo in epoca coeva, ma anche nella medesima fase della prima misura. Occorre in altri termini verificare se, retrodatato il dies a quo della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare e considerata la simultanea emissione dei titoli cautelari nella stessa fase, per il reato della seconda ordinanza cautelare i termini di durata di fase sarebbero scaduti nelle varie fasi; o se, considerato l'intero periodo di custodia già sofferto dall'imputato per la prima ordinanza cautelare, risulti comunque superato il termine di durata complessivo di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., o il termine di durata massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. 3.4. Quanto ora osservato consente di ravvisare la dedotta violazione di legge, con riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura cautelare applicata al [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2021, se pur per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente. Si impone pertanto da parte del Tribunale un nuovo giudizio sulla richiesta di riesame che, con riferimento alla questione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, si atterrà ai principi di diritto sopra affermati. E' appena il caso di rammentare che la deducibilità nel procedimento di riesame della questione relativa alla retrodaltazione della decorrenza del termine di custodia cautelare è subordinata in ogni caso alla condizione che il termine sia interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549), con il conseguente onere per la parte che la invoca di allegare - se non presenti negli atti trasmessi ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - gli elementi necessari per dimostrare l'esistenza di tale condizione (tra tante, Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu