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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 28411/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7781/2024 R.G. per conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza depositata il 4 - 4 - 2024 cron. 5210/2024 nella causa n.R.G. 4085/2015 tra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Cava de’ Tirreni [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 4-4-2024 nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia sud s.p.a. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia OGGETTO: conflitto di competenza R.G.7781/2024 C.C. 16-10-2024 del giudice di pace di Cava de’ Tirreni con sentenza n. 595/2015, [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto la causa di opposizione avverso “preavviso di fermo amministrativo”, instauratodeducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, emesse in relazione al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; ha dichiarato che l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale aveva implicitamente rigettato l’eccezione di incompetenza per materia tempestivamente sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non conteneva pronuncia definitiva sulla competenza, per cui la questione della competenza poteva essere esaminata; ha rilevato che, in forza della pronuncia di Cass. Sez.

U 15354/2015, la controversia avente a oggetto il fermo amministrativo non poteva essere qualificata opposizione all’esecuzione, come ritenuto dal giudice di pace, ma era azione di accertamento negativo della legittimità del fermo per la contestata fondatezza del credito o della legittimità della misura adottata; quindi la competenza per valore e per materia doveva essere individuata in dipendenza della causa petendi e spettava al giudice competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria; ha dichiarato che nella fattispecie la competenza era del giudice di pace in applicazione dei criteri di cui agli artt. 6 co.3 e 7 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, in quanto si verteva in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per cuiha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

La causaè stata avviat a alla trattazione camerale ex art t . 375 co.2 n. 4 e380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, mentre le parti non hanno svolto attività difensiva.

All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile.

Si applica alla presente causa l’art. 38 cod. proc. civ. nella formulazione attuale, e perciò come sostituito dall’art. 45 co.2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 in vigore dal 4-7-2009, in quanto il giudizio è stato instaurato successivamente a tale data, con atto di citazione avanti il giudice di pace di Cava de’ Tirreni notificato il 29-7-2014.

L’art. 38 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione attuale dispone ( codificando la previsione che già era stata tratta in via interpretativa dal testo precedente, cfr. Cass. Sez. 6-3 20-7-2011 n. 15951 Rv. 619063-01) che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

Ciò comporta che il Tribunaleal quale sia stata rimessa la causa a seguito di dichiarazione di incompetenza può rilevare la questione richiedendoil regolamento di competenza d’ufficio ex artt. 45 e 47 cod. proc. civ. soltanto entro illimite temporal e fissato dall’art. 38 co. 3 cod. proc. civ., e perciò non oltrel’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., mentre se la fase di trattazione si è consumata la questione della competenza rimane preclusa; il mancato rispetto di tale preclusione comporta l’inammissibilità del regolamento di ufficio (cfr. Cass. Sez. 6- 3 17-4-2015 n. 7834 Rv. 635076-01).

Nella fattispecie illimite temporale non è stato rispettato perché, a fronte di riassunzione della causa avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e dell’emissione da parte del Tribunale di ordinanza datata 6-3-2017 che aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 - sexies cod. proc. civ. e perciò per la decisione, il Tribunale ha poi proposto il regolamento di competenza d’ufficio, con il quale ha rilevato la propria incompetenza, solo nel 2024, all’esito di una serie di rinvii disposti dopo che la causa era già stata rimessa in decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento dicompetenza.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7781/2024 R.G. per conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza depositata il 4 - 4 - 2024 cron. 5210/2024 nella causa n.R.G. 4085/2015 tra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Cava de’ Tirreni [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 4-4-2024 nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia sud s.p.a. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia OGGETTO: conflitto di competenza R.G.7781/2024 C.C. 16-10-2024 del giudice di pace di Cava de’ Tirreni con sentenza n. 595/2015, [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto la causa di opposizione avverso “preavviso di fermo amministrativo”, instauratodeducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, emesse in relazione al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; ha dichiarato che l’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale aveva implicitamente rigettato l’eccezione di incompetenza per materia tempestivamente sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non conteneva pronuncia definitiva sulla competenza, per cui la questione della competenza poteva essere esaminata; ha rilevato che, in forza della pronuncia di Cass. Sez. U 15354/2015, la controversia avente a oggetto il fermo amministrativo non poteva essere qualificata opposizione all’esecuzione, come ritenuto dal giudice di pace, ma era azione di accertamento negativo della legittimità del fermo per la contestata fondatezza del credito o della legittimità della misura adottata; quindi la competenza per valore e per materia doveva essere individuata in dipendenza della causa petendi e spettava al giudice competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria; ha dichiarato che nella fattispecie la competenza era del giudice di pace in applicazione dei criteri di cui agli artt. 6 co.3 e 7 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, in quanto si verteva in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per cuiha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza. La causaè stata avviat a alla trattazione camerale ex art t . 375 co.2 n. 4 e380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, mentre le parti non hanno svolto attività difensiva. All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile. Si applica alla presente causa l’art. 38 cod. proc. civ. nella formulazione attuale, e perciò come sostituito dall’art. 45 co.2 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 in vigore dal 4-7-2009, in quanto il giudizio è stato instaurato successivamente a tale data, con atto di citazione avanti il giudice di pace di Cava de’ Tirreni notificato il 29-7-2014. L’art. 38 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione attuale dispone ( codificando la previsione che già era stata tratta in via interpretativa dal testo precedente, cfr. Cass. Sez. 6-3 20-7-2011 n. 15951 Rv. 619063-01) che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. Ciò comporta che il Tribunaleal quale sia stata rimessa la causa a seguito di dichiarazione di incompetenza può rilevare la questione richiedendoil regolamento di competenza d’ufficio ex artt. 45 e 47 cod. proc. civ. soltanto entro illimite temporal e fissato dall’art. 38 co. 3 cod. proc. civ., e perciò non oltrel’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., mentre se la fase di trattazione si è consumata la questione della competenza rimane preclusa; il mancato rispetto di tale preclusione comporta l’inammissibilità del regolamento di ufficio (cfr. Cass. Sez. 6- 3 17-4-2015 n. 7834 Rv. 635076-01). Nella fattispecie illimite temporale non è stato rispettato perché, a fronte di riassunzione della causa avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e dell’emissione da parte del Tribunale di ordinanza datata 6-3-2017 che aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 - sexies cod. proc. civ. e perciò per la decisione, il Tribunale ha poi proposto il regolamento di competenza d’ufficio, con il quale ha rilevato la propria incompetenza, solo nel 2024, all’esito di una serie di rinvii disposti dopo che la causa era già stata rimessa in decisione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento dicompetenza. Così deciso in Roma, nella camera di con
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