CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 16043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 231/21 del 05/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e porto illecito di coltello in luogo pubblico (capi A e B della imputazione). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della qualificazione giuridica del fatto in relazione alla contravvenzione di cui al capo B, stante la modesta attitudine offensiva del coltello. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione dà conto che il coltello utilizzato per la rapina non fosse di dimensioni modeste, sicché il ricorrente sollecita, in forma del tutto generica - che giustifica la procedura de plano - una nuova valutazione di merito in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che si presenta eccentrica rispetto alla imputazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d: 22.03.2023 Il Consigliere estensore Il • nte [OSCURATO:PERSONA] i eitotallevi [OSCURATO:PERSONA]