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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13912/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 25169del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Comune di Andria(BT) (p.i. 81001210723), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocatura civica, che eleggono domicilio, anche digi- tale, per le finalità del presente giudizio, in Andria (BT) c/o palazzo di città –ufficio avvocatura comunale alla piazza Umberto I, giusta mandato a margine del ricorso, il quale autorizza, per le comunica- zioni di cancelleria, il seguente indirizzo pec: avvocatura@ cert.co- mune.andria.bt.it oppure il seguente tele[OSCURATO:TELEFONO].

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] italiana per il gas reti p.a. –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).

Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin° 605 depositata il 24 aprile 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 1,5 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 25169del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Comune di Andria(BT) (p.i. 81001210723), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocatura civica, che eleggono domicilio, anche digi- tale, per le finalità del presente giudizio, in Andria (BT) c/o palazzo di città –ufficio avvocatura comunale alla piazza Umberto I, giusta mandato a margine del ricorso, il quale autorizza, per le comunica- zioni di cancelleria, il seguente indirizzo pec: avvocatura@ cert.co- mune.andria.bt.it oppure il seguente tele[OSCURATO:TELEFONO]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] italiana per il gas reti p.a. –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin° 605 depositata il 24 aprile 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 1,5 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iv
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