Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 966/2020
ECLI:EU:T:2020:612
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0236_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e INEA
(Cause riunite T‑236/17 e T‑596/17)
«Assistenza finanziaria a titolo del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 – Settore delle infrastrutture energetiche transeuropee – Invito a presentare proposte – Ricorso per carenza – Assenza di invito ad agire – Irricevibilità – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità parziale – Decisione che rifiuta una proposta – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione – Competenza della Commissione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, lett. d)]
(v. punto 70)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Conclusioni – Modifiche in corso di causa – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84)
(v. punto 71)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) che informa il destinatario della mancata selezione della sua proposta di sostegno finanziario nell’ambito di un progetto di elenco delle proposte accolte – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 87-104)
4.
Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Invito ad agire – [OSCURATO:PERSONA] espressa e precisa – Insussistenza – Irricevibilità
(Art. 265, secondo comma, TFUE)
(v. punti 112, 113)
5.
Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza statuire sull’eccezione di irricevibilità – Portata del suo potere discrezionale
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130)
(v. punti 117, 118)
6.
Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Grandi progetti – Valutazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamenti del Parlamento e del Consiglio n. 966/2012, n. 347/2013 e n. 1316/2013)
(v. punti 146-152, 189)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisioni individuali
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 197-211)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera dell’INEA del 17 febbraio 2017 relativa alla proposta della ricorrente in risposta al secondo invito a presentare proposte lanciato nel 2016 nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), sulla base del programma di lavoro pluriennale adottato nell’ambito della decisione di esecuzione C(2016) 1587 final della Commissione, del 17 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2080 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale per la concessione di finanziamenti nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 (causa T‑236/17), e, dall’altro, in via principale, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE e volta a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione motivata relativa alla suddetta proposta della ricorrente e, in subordine, una domanda volta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 1593 final della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee (causa T‑596/17).
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quella sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] OÜ nella causa T‑236/17, e la Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese in detta causa.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nella causa T‑596/17
4)
La Repubblica d’Estonia sopporterà le proprie spese.