CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 1974
Cassazione n. 18209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Albania il 01/02/1974 avverso la sentenza emessa il 19/05/2023 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19/05/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, in data 21/04/2022, con la quale KEQI Shkelquim era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ad uno dei due episodi di intermediazione nel traffico di cocaina a lui ascritti (episodio avvenuto il 22/10/2016; per l'altro, risalente al successivo mese di dicembre, il ricorrente era stato invece assolto per non aver commesso il fatto). 2. Ricorre per cassazione il KEQI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura il mancato apprezzamento del fatto che - diversamente da quanto asserito da un operante - il KEQI non si trovava a [OSCURATO:PERSONA] dove si erano incontrati gli acquirenti (CARA e CHAR) e il cedente (ZAJMI) la cocaina. Si censura inoltre l'interpretazione data alle conversazioni intercettate cui aveva partecipato il KEQI, del tutto neutre rispetto all'ipotesi accusatoria, e si sottolinea che il processo a suo carico era stato determinato dalla sola telefonata intercorsa con lo ZAJMI dopo l'arresto dei cedenti nell'episodio di dicembre, dal quale il KEQI era stato assolto. Si lamenta altresì la valutazione delle conversazioni relative alla asserita "garanzia" che il ricorrente avrebbe assicurato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna sulla base delle sole intercettazioni. Si censurano le sentenze di merito per le aporie logiche rilevate nell'affermazione della responsabilità per il solo episodio di ottobre, per la valorizzazione delle dichiarazioni dello ZAJMI nonché per il carattere congetturale delle argomentazioni svolte per sostenere che le conversazioni avessero un contenuto criptico, laddove invece queste ultime dimostravano un interessamento del ricorrente per il CARA (in cerca di lavoro) indirizzato presso lo [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la valorizzazione dei rapporti con lo ZAJMI, che erano in realtà di mera cortesia tra connazionali. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G. insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, è opportuno richiamare gli insegnamenti di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento in questa sede è evidentemente precluso: con particolare con riferimento al contenuto delle intercettazioni, deve poi radicalmente escludersi la sussistenza di un decisivo travisamento. D'altra parte, la Corte bresciana ha diffusamente esposto le ragioni della piena condivisione delle valutazioni del primo giudice (sulle quali cfr. pag. 2 segg. della sentenza di primo grado), individuando nel KEQI l'intermediario nella cessione di cocaina avvenuta nell'ottobre 2016 da parte di ZAJMI Klodian (soggetto certamente attivo nel narcotraffico) in favore dei coniugi CARA Edison e CHAR Maria, indirizzati per l'acquisto allo ZAJMI proprio dall'odierno ricorrente. A sostegno di tali conclusioni, la Corte territoriale ha valorizzato il dialogo tra lo ZAJMI ed il KEQI in cui il primo aveva riferito dell'esito negativo dell'incontro con l'acquirente, ed il secondo aveva risposto di "avere le possibilità", ma era necessario che l'altro "vedesse il lavoro": questa precisazione del KEQI aveva indotto lo ZAJMI a dire che allora "non ci sono problemi", ed il ricorrente aveva aggiunto "Se lo facciamo, digli amico è questa e dove devi portarla". In effetti, era seguito un nuovo incontro tra il CARA e lo ZAJMI ed una nuova telefonata tra questi è lo ZEQI: alla richiesta di quest'ultimo se avesse "dato un po' di lavoro a lui", lo ZAJMI aveva risposto affermativamente, aggiungendo di avergli detto "questo è il cantiere, vedi tu adesso e fai quello che vuoi" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, sulla scorta di tali risultanze captative, risulta del tutto privo delle criticità lamentate dalla difesa: è stata anzitutto posta in rilievo l'assoluta incongruità di ritenere reali i riferimenti al lavoro, al cantiere, alle possibilità del KEQI (non comprendendosi la ragione per cui "il cantiere" era stato mostrato dallo ZAJMI al CARA, solo dopo che il KEQI lo aveva tranquillizzato dicendogli di "avere le possibilità"). Inoltre, ed anzi soprattutto, la Corte ha evidenziato il fatto che qualsiasi dubbio in ordine al tenore criptico del dialogo doveva ritenersi superata dal fatto che lo ZA3MI, sentito in aula, aveva alla fine ammesso che lo ZEQI aveva fatto da garante per la cessione della droga al CARA (cfr. pag. 7 della sentenza, in nota). Infine, quanto ai riferimenti all'INPS e all'INAIL contenuti nella conversazione successiva alla conclusione dell'affare, la Corte ne ha evidenziato la piena congruità rispetto ai dialoghi precedenti, dato che il ricorrente aveva tranquillizzato lo ZAJMI circa l'affidabilità del CARA utilizzando il medesimo registro criptico, allusivo a contesti lavorativi: rassicurando cioè il proprio interlocutore del fatto che la persona in questione non si sarebbe rivolto all'INPS, all'INAIL o ai sindacati. Del tutto immune da contraddittorietà o illogicità deducibili in questa sede appare poi la sentenza impugnata nella parte in cui esclude qualsiasi contrasto tra la condanna dello ZEQI per l'episodio di ottobre e la sua assoluzione per quello successivo di dicembre, a proposito del quale il primo giudice non aveva ritenuto adeguatamente comprovato il ruolo di intermediario del ricorrente, rispetto alla ulteriore cessione (certamente avvenuta, essendo i coniugi stati tratti in arresto durante il viaggio di ritorno in Piemonte, perché trovati in possesso di 5 kg di cocaina: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Al riguardo, la Corte d'Appello ha evidenziato che la richiesta telefonica di pagamento della droga, rivolta dallo ZAJMI al KEQI, era stata rifiutata da quest'ultimo non avendo avuto alcuna parte nell'affare (cfr. pag. 9 in nota: "che c'entro con lo stipendio, io ti vorrei aiutare come amico ma non ho nessun obbligo in questo caso"). È dunque evidente che il diverso esito dei giudizi di merito per i due episodi non è stato ritenuto indice di scarsa affidabilità delle risultanze captative, ma anzi ha evidenziato - nella ricostruzione concordemente operata dalle sentenze di merito, tutt'altro che illogica - la piena valenza probatoria delle risultanze medesime: proprio il rifiuto dello ZEQI di pagare, nei termini qui poc'anzi richiamati, è stato decisivo per l'esclusione di un suo ruolo attivo nella seconda cessione, culminata con l'arresto degli acquirenti. 3. Del tutto priva di consistenza appare la residua censura. Il ricorrente evita di confrontarsi con il nucleo centrale della diffusa motivazione svolta dalla Corte d'Appello per negare le attenuanti generiche. Oltre a richiamare la scarsa rilevanza del comportamento processuale (ai fini che qui rilevano), la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato la gravità della condotta dello ZEQI: egli aveva infatti mantenuto contatti concreti con soggetti dediti al narcotraffico - arrivando a "segnalare" allo ZA3MI un acquirente di significative quantità di cocaina - pur trovandosi ristretto in regime di detenzione domiciliare (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament