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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 gennaio 2026

Cassazione n. 06567/2026

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno in data 29/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (capo 1); artt. 10, 12, 14 L. 497/74 (esclusa la gravità indiziaria per la fattispecie estorsiva) (capo 22) ; e in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 (capo 59).2.

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato, lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 1) e 22), e la mancata certa identificazione del ricorrente con riferimento al capo 59). 2.1.11 Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata rigettava l'istanza di riesame.

3. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:

3.1. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., siccome ricavata dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla spedizione "punitiva" di cui al capo 22) rispetto al quale, invero, i giudici della cautela hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria per i soli delitti in materia di armi, esclusa la finalità agevolatrice del sodalizio criminoso; e da un' intercettazione, in realtà, priva di significatività in assenza di una rituale "affiliazione" dell'indagato al clan camorristico.

In sostanza, secondo la Difesa, mancherebbe la dimostrazione dello stabile inserimento dell'indagato nella struttura dell'organizzazione criminosa e cioè la sua "messa a disposizione" per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

3.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 22) non risultando provata, nemmeno a livello indiziario, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione e porto delle armi.

Il contributo del ricorrente limitato ad un intervento "a valle" della spedizione punitiva, si sarebbe concretizzato semplicemente nell'avvertire i sodali della possibilità di recuperare i motocicli con cui erano giunti sul posto della preventivata aggressione.

4. In data 06/01/2026, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] codifensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria della quale non si può tenere conto perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per essere i motivi proposti manifestamente infondati.

1. Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal tribunale, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen. in tema di libertà personale.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).

2. Il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame, contiene una ricostruzione storica e una valutazione giuridica, allo stato delle indagini, sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. e della qualifica di partecipe attribuita al ricorrente.

Fulcro di questo convincimento deriva dalle intercettazioni di conversazioni ambientali, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - personaggio intraneo ad alto livello nell'associazione — i quali raccontavano le rispettive esperienze circa l'ingresso nel clan camorristico "Fezza - [OSCURATO:PERSONA]" (pagg. 30 e segg. dell'ordinanza impugnata) e dalle intercettazioni riferite al capo 22), in cui [OSCURATO:PERSONA] spiegava ai sodali come recuperare i mezzi di trasporto dopo la spedizione punitiva attivata in danno di [OSCURATO:PERSONA], non andata a buon fine per i sopraggiungere dei Carabinieri.

Da tali elementi, incontroversi, il giudice della cautela ha ragionevolmente dedotto che [OSCURATO:PERSONA] fosse intraneo all'organizzazione camorristica denominata clan "Fezza - [OSCURATO:PERSONA]" ed avesse concorso alla detenzione e porto di armi di cui al capo 22) svolgendo, in occasione della spedizione punitiva, una funzione di vigilanza (cfr. pagg. 42 e 43 della ordinanza impugnata).

L'episodio, integrativo del delitto di cui al capo 22), a prescindere dalla consumazione dell'estorsione, infatti, in quanto posto in essere nell'ambito di un contesto camorristico, correttamente, è stato ritenuto elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale.

3. Osserva il collegio, con riferimento alla doglianza con la quale si lamenta che la mera "affiliazione" non possa di per sé integrare il requisito della "partecipazione" ad associazione mafiosa, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, il Tribunale della cautela in ossequio alla direttrici tracciate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) ha posto in rilievo ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio criminoso, avuto riguardo ruolo dinamico assunto dal ricorrente nelle attività criminali dell'associazione ed in particolare nell'episodio della spedizione punitiva che, al di là della configurabilità dell'estorsione, è altamente significativo del suo prendere parte agli scopi dell'associazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, aw comma 1 - ter, , disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno in data 29/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (capo 1); artt. 10, 12, 14 L. 497/74 (esclusa la gravità indiziaria per la fattispecie estorsiva) (capo 22) ; e in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 (capo 59).2. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato, lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 1) e 22), e la mancata certa identificazione del ricorrente con riferimento al capo 59). 2.1.11 Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata rigettava l'istanza di riesame. 3. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo: 3.1. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., siccome ricavata dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla spedizione "punitiva" di cui al capo 22) rispetto al quale, invero, i giudici della cautela hanno ritenuto sussistente la gravità indiziaria per i soli delitti in materia di armi, esclusa la finalità agevolatrice del sodalizio criminoso; e da un' intercettazione, in realtà, priva di significatività in assenza di una rituale "affiliazione" dell'indagato al clan camorristico. In sostanza, secondo la Difesa, mancherebbe la dimostrazione dello stabile inserimento dell'indagato nella struttura dell'organizzazione criminosa e cioè la sua "messa a disposizione" per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 3.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 22) non risultando provata, nemmeno a livello indiziario, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione e porto delle armi. Il contributo del ricorrente limitato ad un intervento "a valle" della spedizione punitiva, si sarebbe concretizzato semplicemente nell'avvertire i sodali della possibilità di recuperare i motocicli con cui erano giunti sul posto della preventivata aggressione. 4. In data 06/01/2026, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] codifensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria della quale non si può tenere conto perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per essere i motivi proposti manifestamente infondati. 1. Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal tribunale, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen. in tema di libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). 2. Il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame, contiene una ricostruzione storica e una valutazione giuridica, allo stato delle indagini, sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. e della qualifica di partecipe attribuita al ricorrente. Fulcro di questo convincimento deriva dalle intercettazioni di conversazioni ambientali, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - personaggio intraneo ad alto livello nell'associazione — i quali raccontavano le rispettive esperienze circa l'ingresso nel clan camorristico "Fezza - [OSCURATO:PERSONA]" (pagg. 30 e segg. dell'ordinanza impugnata) e dalle intercettazioni riferite al capo 22), in cui [OSCURATO:PERSONA] spiegava ai sodali come recuperare i mezzi di trasporto dopo la spedizione punitiva attivata in danno di [OSCURATO:PERSONA], non andata a buon fine per i sopraggiungere dei Carabinieri. Da tali elementi, incontroversi, il giudice della cautela ha ragionevolmente dedotto che [OSCURATO:PERSONA] fosse intraneo all'organizzazione camorristica denominata clan "Fezza - [OSCURATO:PERSONA]" ed avesse concorso alla detenzione e porto di armi di cui al capo 22) svolgendo, in occasione della spedizione punitiva, una funzione di vigilanza (cfr. pagg. 42 e 43 della ordinanza impugnata). L'episodio, integrativo del delitto di cui al capo 22), a prescindere dalla consumazione dell'estorsione, infatti, in quanto posto in essere nell'ambito di un contesto camorristico, correttamente, è stato ritenuto elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale. 3. Osserva il collegio, con riferimento alla doglianza con la quale si lamenta che la mera "affiliazione" non possa di per sé integrare il requisito della "partecipazione" ad associazione mafiosa, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, il Tribunale della cautela in ossequio alla direttrici tracciate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) ha posto in rilievo ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio criminoso, avuto riguardo ruolo dinamico assunto dal ricorrente nelle attività criminali dell'associazione ed in particolare nell'episodio della spedizione punitiva che, al di là della configurabilità dell'estorsione, è altamente significativo del suo prendere parte agli scopi dell'associazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, aw comma 1 - ter, , disp. att.
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