CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIB. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che, a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il Procuratoregenerale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso percassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha prorogato il regimedifferenziato solo per violazione di legge.La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel sensoche il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza didisposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo intale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U., n. 25080 del28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2. Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può essere disposta ovesia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazionecriminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualitàdel pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bisdel citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep.2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dalmedesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e lasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche consideratal'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo(Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsicon il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, néessere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultatidell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv.276720).3. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale disorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti e seguendoun percorso motivazionale congruo e adeguato, ha accertato la sussistenza del pericolo,legittimante la proroga del regime differenziato, che il ricorrente, ove rimesso in regimepenitenziario ordinario, possa riprendere i contatti con l'organizzazione nella quale ha alungo militato disimpegnando un ruolo di primo piano.Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in risposta ai rilievi difensivi:1) il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente sin da epoca remota nella organizzazione distampo mafioso denominata “cosa [OSCURATO:PERSONA]”, operante nella zona di Rosarno, uno dei piùpotenti ed efferati clan di ‘drangheta;2) la consumazione per un lungo periodo di tempo di reati di fortissimo allarme socialeanche grazie al penetrante controllo del territorio che gli aveva garantito un lungo periodo dilatitanza;3) la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, a prevalentecomposizione familistica, attestata nelle informative di polizia giudiziaria e nelle note, moteanalitiche e dettagliate, trasmesse dalla Dda di [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince ilcoinvolgimento dei suoi congiunti più stretti in recenti operazioni di polizia, alcune delle qualiseguiti da accertamenti giudiziari anche irrevocabili, nonché il ruolo di capo incontrastatoassunto dal figlio Umberto, in grado attraverso cellulari introdotti in carcere clandestinamentedi dare direttive ed ordini ai sodali in stato di libertà;.4) l'assenza di indicatori di effettivo ravvedimento.Sulla base di tali dati fattuali, il Tribunale è pervenuto alla conclusione, nient'affattoillogica, che l'odierno ricorrente, in virtù del ruolo di spicco ricoperto in passato all'interno delclan a cagione ed in conseguenza del rapporto privilegiato con i vertici del gruppo ai quali èlegato da rapporti di parentela, rappresenta, ancora oggi, anche alla luce delle più recentiNé in senso contrario depongono i risultanti dell'osservazione inframuraria che nonindicano significativi mutamenti tali da far ipotizzare un ripensamento rispetto al passatodeviante ed una messa in discussione dei valori mafiosi a lungo condivisi.4. [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di tale motivazione, il ricorso ha riproposto rilievi sovrapponibilia quelli già sviluppati nei ricorsi avverso precedenti provvedimenti di proroga.E’ il caso della censura relativa all’assenza nel cumulo in esecuzione del reato di cuiall’art. 416 bis cod. pen. o di altri delitti in relazione ai quali è applicabile il regimedifferenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.Va tal proposito riaffermato il principio in forza del quale ai fini dell’applicazione delregime differenziato il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile ilregime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 nonva individuato in maniera formale (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906;Sez. 1, n. 50922 del 27/11/2013, Papa, Rv. 258755; Sez. 1, n. 374 del 23/11/2004, Bosti,Rv. 230539).5. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non si è confrontato con il richiamato percorso giustificativo,apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente, mentre, per leconsiderazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma financheadeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende inrealtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze difatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.6. [OSCURATO:PERSONA] che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assume che nonsono stati presi in ponderazione elementi fattuali dimostrativi dell'attualità del pericolo dicollegamenti del ricorrente con l'ambiente criminale d'appartenenza, giacché essa si fondasull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti conl'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistitoogni volta da "prove nuove".Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, èdifatti la possibilità che tali collegamenti o c:ontatti avvengano. La legittimità della suaproroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprenderedetti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole,abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi chedimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatticon associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementisopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatticon le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del 2004).7. [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementidella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente