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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 31413/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2569-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], 2021 in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2298 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20, presso il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 891/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 932/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. 2569/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA], i I

1. Con sentenza depositata il 2.11.2017 la Corte di appellò L'AqLila,iI ' riforma del provvedimento del Tribunale di Avezzano, ha !respinto 'la dorrlanda ,f I I di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti del 'Patronato A.C.L.I. per I il i riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da dicembre 2000 a novembre 2005 in qualità di operatore di patronato,'IV livello , del CCNL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nlinon rinvenendo elemekiti probatori sufficienti a delineare una situazione di asgoggettamento al potere , direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.' i I

2. Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorso per Cassazione, affidato 9 tre motivi; il Patronato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato' violaziohe degli artt. 77, 83, 100, 125 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, icod.proct.ciy.) i, avendo, la Corte di appello, trascurato che l'appeilp' 'del Patronatdil era , inammissibile essendo stato sottoscritto, con firma, di,9itale 4 9sclusivarpente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore privo di prociira alle liti, iconferita - dal Presidente del Patronato - esclusivamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]O Faggiap,i, dotato , solamente di poteri processuali e non' sostanziali ,(tali da poter, a sua volta, n nominare suoi sostituti).

2. Con il secondo ed il terzo motivo si dentihcia omeggo esame di fattO decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 132 cod.prodciv.,

8. 10 del D.m. n. 764 del 13.12.1994 e 6 della legge n. 152 del 2001, 2094 e 6970 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice ha svolto concretamente attività' di rappresentanza degli assistiti dell'istituto di Patronato, trattato direttamente le pratiche (come risulta dalla testimonianza del direttore della sede 4s di 11 , i Avezzano) e che sia il D.M. citato sia la legge n. 764 prevedono, negli istituti , n di patronato, come forma ordinaria di prestazione, dell'attività lavorativa, , quella prestata dall'operatore in virtù di contratto di, layoro sulpordinato v, cOn l'unica eccezionale alternativa della collaborazione volontaria, incompatibile , pon le risultanze istruttorie dalle quali emerge un ampio orario di laydro e l'ufficio di Luco dei Marsi quale luogo di prestazione, gestito in prima pergdna dalla [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo non è fondato. , I Preliminarmente, l'eccezione del ricorrente deve ritenersi tardiva, , nulla avendo sollevato la parte durante il giudizio di appello. , i , Invero, questa Corte ha affermato che, nel caso di cdstituzione' in giudizio 'in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensiyi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sOev,atb eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di Merito accettami° senza riserve l'attiyità difensiva di controparte, deve ritenersi suSsistente lo "jus postulandi" del , difensore (Cass. n. 5252 del 2001, Cass. n. 20'518 del 2008).

I ' , Il motivo risulta, in ogni caso, infondato anche con riguardd alle cerpsure relative alla mancanza, in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], di ,un potere rappresentativo dell'ente nonché di delega di poteri processuall.

Come già rilevato da questa Corte in fattispecie analogne (Cass. n.26365 1 del 2910, Cass. n. 1756 del 2012, Cass. n.26744' del 2017; Cass. n.26745 el I I 2017, Cass. n.26908 del 2017, Cass. n.26909 del 2017, Càss. n. 2092 del 2018) "Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di rior ininare , altro difensore, deve ritenersi che essa contenga, un, autonomo mandatb ,ad negotia - non vietato dalla legge professionale né dal bdice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di goStituti dl legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, pq rappregèntanti processuali della parte". ,

3.1. Ebbene, nel caso di specie, la procura notarile confèr,ita dal Presidente del , Patronato A.C.L.I. all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva egpressamerite nom solo il conferimento di un potere rappresentativo dell'ente, in qualità di'"responsabilé del Servizio legale centrale del Patronato ACLI", ma altresì la "facoltà di. nominare avvocati e sostituti, ovvero associare nella difesa altri avvocati con uguali o più limitati poteri, con promessa di rato el valido sottb tutti gti 9bblighi di legge" e non risulta che il ricorrente abbia sollevato 'alcuna eccezione nel corso del giudizio di appello. i i I i t ,

4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati,congiuntamente in I i quanto strettamente connessi, sono inammissibili. , i

4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di icorso pér cessazione, il , vizio di violazione di legge consiste nella dedu2ione di un'erronea, ricognizione,' da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta irecata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazkme I i della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del igiudice di merito,‘' la cui censura è possibile, in sede di legittimità, ' Sotto l'aspetto del Viiio dì ,i motivazione.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge, in i senso proprio a causa dell'erronea ricognizione ,d911 14stratta fattispecie I I normativa, ovvero erronea applicazione della legge in iriagione della carente' o i contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta' è segnato dal fatto che , solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata i valutazione delle risultanze di causa (éx aliis: Cass 16 luglio 2010 n. 16698; I I Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

4.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la 'erronea appliFazioné della legge in ragione della carente o contraddittoria' ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione , della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, priimo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato et. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione iratione tTmpori applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivl , b (cfr. sul punto Cass. Sez.

U. n. 19881 del 2014), , riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivaZipne (Cats.

Sez.

V. n. 8053 del 2014).

4.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né 'gli argomenti 'addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifeStamente illogici o contraddittori. , i

4.4. La sentenza impugnata ha ampiamente e saminatb i fatti contrbyérsi e - premesso che l'art. 10 del d.m.

N. 764 del 1994 prévéde il ruolo ' dell' i , "operatore" (invocato dalla Lauri), legato al patronato da lin riapriorto di lavoro e caratterizzato dallo svolgimento delle attività di "firma i dei mandati" fe di "trattative con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni", e la figura del "collaboratore", che opera su base volontaria e in i modo saltuario -'' ha accertato che la lavoratrice non ha svolto l'attività tipica dell' "operatore" bensì i si occupava dell'istruttoria delle pratiche e dell'invio agli enti érogatori, n \attività espressamente ricomprese dall'art. 10 citato tra i compiti dei "collabg, iatori".

La Corte territoriale ha aggiunto inoltre che, alla l 'Ice dell nati indici sintarnatid della subordinazione, non è emerso l'esercizio di Un ',potere di contrqllo' e organizzazione dell'attività lavorativa della Lauri, né l'obbligo della 'stessa qi rispettare un orario di lavoro (posto che svolgeva nche att Ivita i di assistenza fiscale presso altra associazione), ed 'inoltre è erber iso lo svolgimento di, Un numero di pratiche molto contenuto, del tutto coerente con ' il carattere di occasionalità della prestazione. '

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite sono redolate seoondb il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.ciy.

"

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delk_ ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo, di contribùto unificato, previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13;comma quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a 'norma del corn, irga 1- bis dello stesso art. 13.

I , P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che , liquida in Eroi 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di , legge. , Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2001, n. 1228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali' per il Versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo ' unificato, Ori a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, Se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2569-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], 2021 in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2298 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20, presso il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 891/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 932/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. 2569/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA], i I 1. Con sentenza depositata il 2.11.2017 la Corte di appellò L'AqLila,iI ' riforma del provvedimento del Tribunale di Avezzano, ha !respinto 'la dorrlanda ,f I I di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti del 'Patronato A.C.L.I. per I il i riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da dicembre 2000 a novembre 2005 in qualità di operatore di patronato,'IV livello , del CCNL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nlinon rinvenendo elemekiti probatori sufficienti a delineare una situazione di asgoggettamento al potere , direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.' i I 2. Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorso per Cassazione, affidato 9 tre motivi; il Patronato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato' violaziohe degli artt. 77, 83, 100, 125 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, icod.proct.ciy.) i, avendo, la Corte di appello, trascurato che l'appeilp' 'del Patronatdil era , inammissibile essendo stato sottoscritto, con firma, di,9itale 4 9sclusivarpente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore privo di prociira alle liti, iconferita - dal Presidente del Patronato - esclusivamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]O Faggiap,i, dotato , solamente di poteri processuali e non' sostanziali ,(tali da poter, a sua volta, n nominare suoi sostituti). 2. Con il secondo ed il terzo motivo si dentihcia omeggo esame di fattO decisivo per il giudizio, violazione degli artt. 132 cod.prodciv., 8. 10 del D.m. n. 764 del 13.12.1994 e 6 della legge n. 152 del 2001, 2094 e 6970 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice ha svolto concretamente attività' di rappresentanza degli assistiti dell'istituto di Patronato, trattato direttamente le pratiche (come risulta dalla testimonianza del direttore della sede 4s di 11 , i Avezzano) e che sia il D.M. citato sia la legge n. 764 prevedono, negli istituti , n di patronato, come forma ordinaria di prestazione, dell'attività lavorativa, , quella prestata dall'operatore in virtù di contratto di, layoro sulpordinato v, cOn l'unica eccezionale alternativa della collaborazione volontaria, incompatibile , pon le risultanze istruttorie dalle quali emerge un ampio orario di laydro e l'ufficio di Luco dei Marsi quale luogo di prestazione, gestito in prima pergdna dalla [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo non è fondato. , I Preliminarmente, l'eccezione del ricorrente deve ritenersi tardiva, , nulla avendo sollevato la parte durante il giudizio di appello. , i , Invero, questa Corte ha affermato che, nel caso di cdstituzione' in giudizio 'in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensiyi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sOev,atb eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di Merito accettami° senza riserve l'attiyità difensiva di controparte, deve ritenersi suSsistente lo "jus postulandi" del , difensore (Cass. n. 5252 del 2001, Cass. n. 20'518 del 2008). I ' , Il motivo risulta, in ogni caso, infondato anche con riguardd alle cerpsure relative alla mancanza, in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], di ,un potere rappresentativo dell'ente nonché di delega di poteri processuall. Come già rilevato da questa Corte in fattispecie analogne (Cass. n.26365 1 del 2910, Cass. n. 1756 del 2012, Cass. n.26744' del 2017; Cass. n.26745 el I I 2017, Cass. n.26908 del 2017, Cass. n.26909 del 2017, Càss. n. 2092 del 2018) "Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di rior ininare , altro difensore, deve ritenersi che essa contenga, un, autonomo mandatb ,ad negotia - non vietato dalla legge professionale né dal bdice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di goStituti dl legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, pq rappregèntanti processuali della parte". , 3.1. Ebbene, nel caso di specie, la procura notarile confèr,ita dal Presidente del , Patronato A.C.L.I. all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva egpressamerite nom solo il conferimento di un potere rappresentativo dell'ente, in qualità di'"responsabilé del Servizio legale centrale del Patronato ACLI", ma altresì la "facoltà di. nominare avvocati e sostituti, ovvero associare nella difesa altri avvocati con uguali o più limitati poteri, con promessa di rato el valido sottb tutti gti 9bblighi di legge" e non risulta che il ricorrente abbia sollevato 'alcuna eccezione nel corso del giudizio di appello. i i I i t , 4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati,congiuntamente in I i quanto strettamente connessi, sono inammissibili. , i 4.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di icorso pér cessazione, il , vizio di violazione di legge consiste nella dedu2ione di un'erronea, ricognizione,' da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta irecata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazkme I i della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del igiudice di merito,‘' la cui censura è possibile, in sede di legittimità, ' Sotto l'aspetto del Viiio dì ,i motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge, in i senso proprio a causa dell'erronea ricognizione ,d911 14stratta fattispecie I I normativa, ovvero erronea applicazione della legge in iriagione della carente' o i contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta' è segnato dal fatto che , solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata i valutazione delle risultanze di causa (éx aliis: Cass 16 luglio 2010 n. 16698; I I Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). 4.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la 'erronea appliFazioné della legge in ragione della carente o contraddittoria' ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione , della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, priimo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato et. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione iratione tTmpori applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivl , b (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), , riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivaZipne (Cats. Sez. V. n. 8053 del 2014). 4.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né 'gli argomenti 'addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifeStamente illogici o contraddittori. , i 4.4. La sentenza impugnata ha ampiamente e saminatb i fatti contrbyérsi e - premesso che l'art. 10 del d.m. N. 764 del 1994 prévéde il ruolo ' dell' i , "operatore" (invocato dalla Lauri), legato al patronato da lin riapriorto di lavoro e caratterizzato dallo svolgimento delle attività di "firma i dei mandati" fe di "trattative con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni", e la figura del "collaboratore", che opera su base volontaria e in i modo saltuario -'' ha accertato che la lavoratrice non ha svolto l'attività tipica dell' "operatore" bensì i si occupava dell'istruttoria delle pratiche e dell'invio agli enti érogatori, n \attività espressamente ricomprese dall'art. 10 citato tra i compiti dei "collabg, iatori". La Corte territoriale ha aggiunto inoltre che, alla l 'Ice dell nati indici sintarnatid della subordinazione, non è emerso l'esercizio di Un ',potere di contrqllo' e organizzazione dell'attività lavorativa della Lauri, né l'obbligo della 'stessa qi rispettare un orario di lavoro (posto che svolgeva nche att Ivita i di assistenza fiscale presso altra associazione), ed 'inoltre è erber iso lo svolgimento di, Un numero di pratiche molto contenuto, del tutto coerente con ' il carattere di occasionalità della prestazione. ' 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono redolate seoondb il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.ciy. " 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delk_ ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo, di contribùto unificato, previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13;comma quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a 'norma del corn, irga 1- bis dello stesso art. 13. I , P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che , liquida in Eroi 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di , legge. , Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2001, n. 1228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali' per il Versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo ' unificato, Ori a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, Se dovuto
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