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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 19 maggio 2021 ha integral- mente confermato la decisione con cui il Tribunale di Roma il 28 gennaio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti entrambi commessi il 23 gennaio 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giusti- zia, oltre al risarcimento dei danni alla costituita parte civile.

2. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale: a) sotto il profilo della ritenuta insussi- stenza dell'elemento psicologico in capo all'autore; b) quanto alla mancata appli- cazione all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; c) quanto alla individuazione del trattamento sanzionatorio; d) quanto alla man- cata revoca delle statuizioni civili disposte in primo grado.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. E' pervenuta documentazione da cui risulta il decesso dell'imputato.

4. Deve necessariamente adottarsi sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato (artt.150 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.).

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le con- dizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 19 maggio 2021 ha integral- mente confermato la decisione con cui il Tribunale di Roma il 28 gennaio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti entrambi commessi il 23 gennaio 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giusti- zia, oltre al risarcimento dei danni alla costituita parte civile. 2. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale: a) sotto il profilo della ritenuta insussi- stenza dell'elemento psicologico in capo all'autore; b) quanto alla mancata appli- cazione all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; c) quanto alla individuazione del trattamento sanzionatorio; d) quanto alla man- cata revoca delle statuizioni civili disposte in primo grado. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. E' pervenuta documentazione da cui risulta il decesso dell'imputato. 4. Deve necessariamente adottarsi sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato (artt.150 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.). Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le con- dizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso
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