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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19890/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione anzitutto sul danno cagionato dall'imputato all'apparecchio distributore (art. 133, comma 1, n. 2. cod. pen.) nel tentativo di compiere il furto, così rendendo un'argomentazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione anzitutto sul danno cagionato dall'imputato all'apparecchio distributore (art. 133, comma 1, n. 2. cod. pen.) nel tentativo di compiere il furto, così rendendo un'argomentazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19890/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris