CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto sotto il profilo della ritenuta sussistenza della recidiva, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, è stato motivatamente tenuto conto del precedente specifico gravante sul Bresciani e della reiterazione da parte del medesimo di gravi condotte delittuose, lesive per l'interesse erariale, per un lungo arco temporale, nella totale indifferenza rispetto alla precedente condanna appena riportata, quale indice del maggior grado di colpevolezza e di accentuata pericolosità sociale del prevenuto, idoneo a fondare il giudizio di sussistenza della contestata recidiva. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]