CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 49412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, il quale dopo aver illustrato nei dettagli i punti salienti del ricorso insiste nel loro accoglimento chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di gas. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente in capo all'imputato l'elemento «soggettivo» dell'ascritto furto, pur non avendo individuato il soggetto autore materiale della manomissione del contatore del gas servente, all'epoca dei fatti, la società della quale [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante ed amministratore unico ed al quale si accedeva tramite una cabina chiusa a chiave. Sicché, conclude il ricorrente, ben avrebbero potuto commettere il furto gli stessi lavoratori. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale confermato la statuizione di primo grado anche in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale laddove, a detta del ricorrente, la tipologia dei reati e il tempo di commissione degli stessi non sarebbero tali nella specie da esprimere una maggiore rimproverabilità. A quanto innanzi si aggiunge la circostanza per la quale il giudice d'appello avrebbe considerato anche reati commessi antecedentemente a quelli sub iudice ma giudicati con sentenze divenute irrevocabili successivamente. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esplicitati. 2. La Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in quanto legale rappresentante ed amministratore unico della società utilizzatrice del gas oggetto di furto, eseguito mediante manomissione del relativo contatore alla cui valvola di intercettazione erano in precedenza stati apposti i piombi di sigillatura in ragione della morosità della detta società. A quanto innanzi è stato altresì aggiunto che trattavasi di contatore cui si accedeva tramite una cabina accessibile, mediante apposite chiavi, da parte della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Orbene, premesso quanto innanzi, il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nelle parti in cui, oltre a essere meramente ripetitivo dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con la motivazione esente da critiche appena sintetizzata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), propone un motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). I profili di censura che invece superano il vaglio di ammissibilità si mostrano infondati, in ragione dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata coerente e non manifestamente illogico rispetto al quale, peraltro, il ricorrente, questa volta in termini nuovamente inammissibili, prospetta una propria ricostruzione alternativa, che vorrebbe il reato essere stato commesso dai dipendenti della società avvantaggiatasi, mediante il relativo utilizzo, del gas sottratto mediante la manomissione del contatore dopo la cessazione della relativa erogazione per morosità della società utente. Sotto tale ultimo aspetto, quindi, la censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 4. La doglianza inerente al ritenuto aumento per la contestata recidiva è invece fondata. In merito al ritenuto aumento di pena per la recidiva, difatti, nonostante specifica doglianza sul punto, l'apparato motivazionale di secondo grado, laddove non silente, erra nel far riferimento anche a reati commessi antecedentemente ma oggetto di condanne divenute irrevocabili dopo la commissione del reato sub iudice. Affinché sia configurabile la recidiva è difatti necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili (ex plurimis, Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; si vedano altresì: Sez. 3, 57923 del 25/09/2018, C., Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681, oltre che la recente Sez. 5, n. 36738 del 13/09/2022, Sabbatini, in motivazione). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la recidiva contestata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ex art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva contestata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di pena