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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32567/2026

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icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019NHCN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha par-zialmente riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale locale del 9 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a) D.P.R. n.309 del 1990.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, sei motivi.

Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen.; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62- bis cod. pen.; con gli ultimi tre motivi deduce violazione di legge e vizio di moti-vazione in ordine alla proporzionalità della misura di espulsione ai sensi dell'art.85 D.P.R. n.309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

2.1. I profili di doglianza relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata-mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità sulla base della oggettiva gravità della condotta posta in essere dall'imputato e della presenza di numerose condanne irrevocabili, sia in materia di stupefacenti che per reati commessi a scopo di lucro, a carico dell'imputato, da cui emergerebbe un'evi-dente abitualità della condotta.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dic-tum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie con-creta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2La sentenza Tushai ricorda che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comporta-mento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto ri-spetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite-nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu-sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre-detto).

3. Il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato ap-pare pertanto conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base della mancata emersione di elementi di segno positivo idonei a controbilanciare il quadro sogget-tivo dell'imputato contrassegnato da gravi e ripetuti precedenti penali.

34. Quanto, infine, agli ultimi tre motivi di ricorso, occorre osservare che l'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato». 4.1 Tale disposizione deve essere interpretata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l'illegitti-mità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l'ordine di espul-sione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «Ai fini dell'applica-zione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefa-centi, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'im-putato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto la persistenza della perico-losità sociale del condannato, in ragione dei gravi e ripetuti precedenti penali e ha evidenziato il mancato radicamento sul territorio dello Stato italiano.

L'imputato, invero, non ha avviato alcun percorso di revisione critica del proprio agito delit-tuoso e non ha alcun riferimento familiare ed affettivo in Italia.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.Mmende.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2026 4Q72-sà8/202 11-51 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].i-gla [OSCURATO:PERSONA] D F. CANCELLFIRA,Sezione VII f)?n,gie O 1 SET 2026 L'ASSISTENTE D ZIARIO Dott.ssa Ka ze e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019NHCN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha par-zialmente riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale locale del 9 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a) D.P.R. n.309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, sei motivi. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen.; con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62- bis cod. pen.; con gli ultimi tre motivi deduce violazione di legge e vizio di moti-vazione in ordine alla proporzionalità della misura di espulsione ai sensi dell'art.85 D.P.R. n.309 del 1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. 2.1. I profili di doglianza relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata-mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità sulla base della oggettiva gravità della condotta posta in essere dall'imputato e della presenza di numerose condanne irrevocabili, sia in materia di stupefacenti che per reati commessi a scopo di lucro, a carico dell'imputato, da cui emergerebbe un'evi-dente abitualità della condotta. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dic-tum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie con-creta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2La sentenza Tushai ricorda che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comporta-mento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto ri-spetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite-nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu-sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre-detto). 3. Il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato ap-pare pertanto conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base della mancata emersione di elementi di segno positivo idonei a controbilanciare il quadro sogget-tivo dell'imputato contrassegnato da gravi e ripetuti precedenti penali. 34. Quanto, infine, agli ultimi tre motivi di ricorso, occorre osservare che l'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato». 4.1 Tale disposizione deve essere interpretata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l'illegitti-mità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l'ordine di espul-sione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «Ai fini dell'applica-zione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefa-centi, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'im-putato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto la persistenza della perico-losità sociale del condannato, in ragione dei gravi e ripetuti precedenti penali e ha evidenziato il mancato radicamento sul territorio dello Stato italiano. L'imputato, invero, non ha avviato alcun percorso di revisione critica del proprio agito delit-tuoso e non ha alcun riferimento familiare ed affettivo in Italia. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2026 4Q72-sà8/202 11-51 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].i-gla [OSCURATO:PERSONA] D F. CANCELLFIRA,Sezione VII f)?n,gie O 1 SET 2026 L'ASSISTENTE D ZIARIO Dott.ssa Ka ze e
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