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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34780/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 5628/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Roma, via di villa Sacchetti, 91,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 185, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore pro tempore (Gestione e [OSCURATO:PERSONA]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come sopra domiciliati; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1233/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha somministrato acqua alle abitazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (IACP) di Lecce.

I condomini dell’IACP hanno però accumulato una significativa morosità nel pagamento dei canoni, fino a che,nel 2007,è intervenuta una transazione tra IACP ed [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del fatto che, in base ad una risalente legge regionale (l. 54 del 1984), poi trasfusa nella legge regionale n. 10 del 2014, le IACP avrebbero dovuto costituire le Autogestioni, ossia strutture (dotate di soggettività giuridica) di amministrazione condominiale. 2.-La transazione del 2007 ha definito i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e IACP, proprio in previsione del fatto che le case popolari sarebbero state gestite in futuro dalle Autogestioni previste dalla legge regionale: autogestioni che sono state costituite nel corso del 2008.

Era infattiprevisto che IACP recedesse dai contratti con l’[OSCURATO:PERSONA], ma si impegnasse a costituire le Autogestioni, ossia soggetti preposti alla amministrazione dei condomìni fino a quel punto gestiti da IACP.

I rapporti di somministrazione dell’acqua sarebbero dunque poi proseguiti con le Autogestioni. 2.1.-A seguito della transazione del 2007, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alle Autogestioni una somma a titolo di costi della predetta transazione, che però le Autogestioni hanno rifiutato di pagare, ritenendosi estraneea quell’accordo.

Solo nel corso del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, dietro la formula “costi di transazione”,in realtà si doveva intendere che erano pretesi canoni accertati a partire dal 2007 e fino alla costituzione delle Autogestioni (2008). 3.-[OSCURATO:PERSONA] hanno dunque agito davanti al Tribunale di Lecce, che però ha rigettato la domanda, con l’argomento che, di fatto, le attrici erano la continuazione della IACP, o meglio dei condomìni posti all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.1.-Questa decisione è stata impugnata dalle Autogestioni, e la Corte di Appello l’ha riformata, osservando che la transazione aveva efficacia solo tra le parti che l’avevano stipulata e che dunque non poteva produrre effetti verso le Autogestioni che erano rimaste del tutto estranee a quella stipulazione,ed erano del resto sorte un anno dopo di essa. 4.-Questa decisione della Corte di Appello di Lecce è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], di cui è fatto elenco in sentenza e negli atti di parte, hanno notificato unico controricorso e memoria.

Considerato che 5.- Con il primo motivo la società ricorrente prospetta una violazione degli articoli 1130, 1131 e 1132 c.c.

Sostiene in pratica che la rappresentanza in giudizio dell’amministratore delle Autogestioni non deriva dalla legge, non è espressamente prevista dalle norme che regolano la rappresentanza del condominio, ma doveva essere deliberata dalle relative assemblee: i n difetto di una tale autorizzazione non v’è rappresentanza processuale, con la conseguenza che l’appello è stato presentato da soggetto privo del potere di agire in giudizio per conto delle Autogestioni.

Il motivo è inammissibile.E’ formulato per la prima volta in questa sede: non risulta che la questione sia stata posta nel precedente grado di giudizio.

Non solo la ricorrente non lo allega, ma dalla sentenza impugnata risulta che l’unica eccezione fatta da [OSCURATO:PERSONA], in quel grado di giudizio, è stata quella di difetto di specificità dei motivi di appello delle Autogestioni.

Inoltre, come correttamente osservato dai controricorrenti, la contestazione di una fattura rientra tra i poteri propri dell’amministratore di condominio, che non necessita di autorizzazione dell’assemblea, ed, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., ha altresì poteri di rappresentanza processuale. 6.-Il secondo motivo prospetta motivazione apparente ed omesso esame di prove testimoniali.

La tesi è che la Corte di Appello ha ritenuto che le somme richieste da Acquedotto alle Autogestioni fossero, come del resto formalmente indicato nella stessa richiesta, costi della transazione.

In realtà, era emerso dalle prove testimoniali che sotto quella voce veniva preteso invece il pagamento di canoni scaduti al 2007.

La Corte di Appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione quanto emerso dalle prove, e non avrebbe dunque motivato adeguatamente.

Il motivo è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata è un’altra: che quanto previsto nella transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e IACP non può essere opposto alle Autogestioni le quali, oltre ad essere pacificamente soggetti distinti ed autonomi, non erano parte dell’accordo, essendo tra l’altro state costituite un anno dopo.

La circostanza ovviamente che la costituzione sia avvenuta con colpevole ritardo può avere riflessi di altro genere, ma non può rendere il contratto efficace verso terzi.

Né può dirsi che l’accordo transattivo del 2007 ha efficacia verso terzi in quanto è la legge stessa che gliela attribuisce.

La legge invero postula la costituzione delle nuove Autogestioni (soggetti, come si è detto, preposti alle amministrazioni del condominio) e stabilisceche, fino a quel momento, gli assegnatari degli alloggi devono rimborsare ai gestori (IACP, nella fattispecie) i costi dei servizi.Da questa previsione qui non si può affatto ricavare che la legge ha inteso rendere la transazione efficace verso terzi, posto che un contratto ha efficacia verso terzi solo quando espressamente la legge quegli effetti estende, per l’appunto, a costoro, come nella ipotesi del contratto a favore di terzi (141 c.c.) o della simulazione (1415 c.c.), mentrel’efficacia riflessa del contratto non può ricavarsi implicitamente da disposizioni che hanno altra finalità.

Non ha rilievo quale fosse l’effettivaragione di quella richiesta di pagamento: senza contare della ammissibilità di una prova testimoniale resa per smentire il contenuto di un contratto.

Ha rilievo che quel contratto, secondo la Corte di Appello, non poteva essere efficace verso terzi.

E’ altresì irrilevante che, con apposito accordo, si convenne il recesso dalla fornitura e la fatturazione in capo alle autogestioni con decorrenza gennaio 2007, posto che le Autogestioni erano del tutto estranee a questo accordo, secondo l’accertamento fattodai giudici di appello: per smentire il quale, ed è, come si è detto, questa la ratio della decisione, occorre dimostrare che quell’accordo è, dalla legge, o per altre ragioni, efficace verso i terzi, ossia le Autogestioni. 7.-Il terzo motivo prospetta una violazione dell’articolo 39 l regionale n. 54 del 1984, che impone la costituzionein Autogestione dei condomìni appartenenti ad IACP.

Da questanorma la ricorrente vorrebbe trarre la conclusione che la transazione deve dirsi efficace anche verso le suddette Autogestioni, una volta costituite.

Il motivo, per quanto detto con riferimento al precedente,è inammissibile.

Infatti, la norma prevede l’obbligo per IACP di costituire le Autogestioni, ossia autonome amministrazioni dei propri condomìni, e prevede che, dal momento in cui entrano in funzione le Autogestioni, gli assegnatari degli alloggi devono pagare le quote condominialia tali nuovi soggetti e non più ad IACP.

Ora, già di per sé , questa norma non incide sulla quesitone oggetto qui di controversia, ma soprattutto, non serve a confutare la ratio della decisione impugnata, la quale è chiaramente diversa, e lo su è già detto prima : la transazionestipulata tra Acquedotto e IAC P non può avere efficacia verso un terzo (le Autogestioni) che, al momento della stipula di quella transazione, neancheesisteva ancora.Questa ratioresta ferma quale che sia la ragione per cui le Autogestioni sono state costituite, quale che sia la violazione dei tempi imposti dallalegge per farlo. 8.-Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 92 c.p.c.

La tesi è che, avendo la Corte di Appello riformato parzialmente, e non integralmente la decisione di primo grado, e dunque avendo accolto l’appello solo in parte, avrebbe dovuto compensarele spese.

Il motivo è infondato.

E’ principio di diritto che Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado . (Cass. 6259/ 2014; Cass. 11423/ 2016; Cass. 9064/ 2018; Cass. 27056/ 2021) Il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 4.200,00 euro, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessoricome per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5628/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Roma, via di villa Sacchetti, 91,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 185, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore pro tempore (Gestione e [OSCURATO:PERSONA]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come sopra domiciliati; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1233/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha somministrato acqua alle abitazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (IACP) di Lecce. I condomini dell’IACP hanno però accumulato una significativa morosità nel pagamento dei canoni, fino a che,nel 2007,è intervenuta una transazione tra IACP ed [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del fatto che, in base ad una risalente legge regionale (l. 54 del 1984), poi trasfusa nella legge regionale n. 10 del 2014, le IACP avrebbero dovuto costituire le Autogestioni, ossia strutture (dotate di soggettività giuridica) di amministrazione condominiale. 2.-La transazione del 2007 ha definito i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e IACP, proprio in previsione del fatto che le case popolari sarebbero state gestite in futuro dalle Autogestioni previste dalla legge regionale: autogestioni che sono state costituite nel corso del 2008. Era infattiprevisto che IACP recedesse dai contratti con l’[OSCURATO:PERSONA], ma si impegnasse a costituire le Autogestioni, ossia soggetti preposti alla amministrazione dei condomìni fino a quel punto gestiti da IACP. I rapporti di somministrazione dell’acqua sarebbero dunque poi proseguiti con le Autogestioni. 2.1.-A seguito della transazione del 2007, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alle Autogestioni una somma a titolo di costi della predetta transazione, che però le Autogestioni hanno rifiutato di pagare, ritenendosi estraneea quell’accordo. Solo nel corso del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, dietro la formula “costi di transazione”,in realtà si doveva intendere che erano pretesi canoni accertati a partire dal 2007 e fino alla costituzione delle Autogestioni (2008). 3.-[OSCURATO:PERSONA] hanno dunque agito davanti al Tribunale di Lecce, che però ha rigettato la domanda, con l’argomento che, di fatto, le attrici erano la continuazione della IACP, o meglio dei condomìni posti all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.1.-Questa decisione è stata impugnata dalle Autogestioni, e la Corte di Appello l’ha riformata, osservando che la transazione aveva efficacia solo tra le parti che l’avevano stipulata e che dunque non poteva produrre effetti verso le Autogestioni che erano rimaste del tutto estranee a quella stipulazione,ed erano del resto sorte un anno dopo di essa. 4.-Questa decisione della Corte di Appello di Lecce è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], di cui è fatto elenco in sentenza e negli atti di parte, hanno notificato unico controricorso e memoria. Considerato che 5.- Con il primo motivo la società ricorrente prospetta una violazione degli articoli 1130, 1131 e 1132 c.c. Sostiene in pratica che la rappresentanza in giudizio dell’amministratore delle Autogestioni non deriva dalla legge, non è espressamente prevista dalle norme che regolano la rappresentanza del condominio, ma doveva essere deliberata dalle relative assemblee: i n difetto di una tale autorizzazione non v’è rappresentanza processuale, con la conseguenza che l’appello è stato presentato da soggetto privo del potere di agire in giudizio per conto delle Autogestioni. Il motivo è inammissibile.E’ formulato per la prima volta in questa sede: non risulta che la questione sia stata posta nel precedente grado di giudizio. Non solo la ricorrente non lo allega, ma dalla sentenza impugnata risulta che l’unica eccezione fatta da [OSCURATO:PERSONA], in quel grado di giudizio, è stata quella di difetto di specificità dei motivi di appello delle Autogestioni. Inoltre, come correttamente osservato dai controricorrenti, la contestazione di una fattura rientra tra i poteri propri dell’amministratore di condominio, che non necessita di autorizzazione dell’assemblea, ed, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., ha altresì poteri di rappresentanza processuale. 6.-Il secondo motivo prospetta motivazione apparente ed omesso esame di prove testimoniali. La tesi è che la Corte di Appello ha ritenuto che le somme richieste da Acquedotto alle Autogestioni fossero, come del resto formalmente indicato nella stessa richiesta, costi della transazione. In realtà, era emerso dalle prove testimoniali che sotto quella voce veniva preteso invece il pagamento di canoni scaduti al 2007. La Corte di Appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione quanto emerso dalle prove, e non avrebbe dunque motivato adeguatamente. Il motivo è inammissibile. La ratio della decisione impugnata è un’altra: che quanto previsto nella transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e IACP non può essere opposto alle Autogestioni le quali, oltre ad essere pacificamente soggetti distinti ed autonomi, non erano parte dell’accordo, essendo tra l’altro state costituite un anno dopo. La circostanza ovviamente che la costituzione sia avvenuta con colpevole ritardo può avere riflessi di altro genere, ma non può rendere il contratto efficace verso terzi. Né può dirsi che l’accordo transattivo del 2007 ha efficacia verso terzi in quanto è la legge stessa che gliela attribuisce. La legge invero postula la costituzione delle nuove Autogestioni (soggetti, come si è detto, preposti alle amministrazioni del condominio) e stabilisceche, fino a quel momento, gli assegnatari degli alloggi devono rimborsare ai gestori (IACP, nella fattispecie) i costi dei servizi.Da questa previsione qui non si può affatto ricavare che la legge ha inteso rendere la transazione efficace verso terzi, posto che un contratto ha efficacia verso terzi solo quando espressamente la legge quegli effetti estende, per l’appunto, a costoro, come nella ipotesi del contratto a favore di terzi (141 c.c.) o della simulazione (1415 c.c.), mentrel’efficacia riflessa del contratto non può ricavarsi implicitamente da disposizioni che hanno altra finalità. Non ha rilievo quale fosse l’effettivaragione di quella richiesta di pagamento: senza contare della ammissibilità di una prova testimoniale resa per smentire il contenuto di un contratto. Ha rilievo che quel contratto, secondo la Corte di Appello, non poteva essere efficace verso terzi. E’ altresì irrilevante che, con apposito accordo, si convenne il recesso dalla fornitura e la fatturazione in capo alle autogestioni con decorrenza gennaio 2007, posto che le Autogestioni erano del tutto estranee a questo accordo, secondo l’accertamento fattodai giudici di appello: per smentire il quale, ed è, come si è detto, questa la ratio della decisione, occorre dimostrare che quell’accordo è, dalla legge, o per altre ragioni, efficace verso i terzi, ossia le Autogestioni. 7.-Il terzo motivo prospetta una violazione dell’articolo 39 l regionale n. 54 del 1984, che impone la costituzionein Autogestione dei condomìni appartenenti ad IACP. Da questanorma la ricorrente vorrebbe trarre la conclusione che la transazione deve dirsi efficace anche verso le suddette Autogestioni, una volta costituite. Il motivo, per quanto detto con riferimento al precedente,è inammissibile. Infatti, la norma prevede l’obbligo per IACP di costituire le Autogestioni, ossia autonome amministrazioni dei propri condomìni, e prevede che, dal momento in cui entrano in funzione le Autogestioni, gli assegnatari degli alloggi devono pagare le quote condominialia tali nuovi soggetti e non più ad IACP. Ora, già di per sé , questa norma non incide sulla quesitone oggetto qui di controversia, ma soprattutto, non serve a confutare la ratio della decisione impugnata, la quale è chiaramente diversa, e lo su è già detto prima : la transazionestipulata tra Acquedotto e IAC P non può avere efficacia verso un terzo (le Autogestioni) che, al momento della stipula di quella transazione, neancheesisteva ancora.Questa ratioresta ferma quale che sia la ragione per cui le Autogestioni sono state costituite, quale che sia la violazione dei tempi imposti dallalegge per farlo. 8.-Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 92 c.p.c. La tesi è che, avendo la Corte di Appello riformato parzialmente, e non integralmente la decisione di primo grado, e dunque avendo accolto l’appello solo in parte, avrebbe dovuto compensarele spese. Il motivo è infondato. E’ principio di diritto che Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado . (Cass. 6259/ 2014; Cass. 11423/ 2016; Cass. 9064/ 2018; Cass. 27056/ 2021) Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 4.200,00 euro, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessoricome per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup
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