CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 23430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27927-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore unico, domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] BARBERI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare R.GE 2337/18 pendente innanzi al Tribunale di Milano, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] ROSATI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso R.G.N.27927/2022 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 1249/2022 d ella Corte d’appello di Milano , pubblicata in data 29/04/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . In fatto e in diritto -che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di tremotivi, per la cassazione della sentenza n. 1249/22, del 29 aprile2022, della Corte di Appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 10612/22 del Tribunale di Milano –ha confermato la risoluzione, per grave inadempimento della conduttrice [OSCURATO:PERSONA], del contratto di locazione relativo all’immobile sito in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 14, con condanna della stessa a pagare l’importo di € 39.000,00, atitolo di canoni di locazione dovuti alla locatrice, società [OSCURATO:PERSONA] 2010 S.r.l. in liquidazione, così accogliendo la domanda proposta (inizialmente “sub specie” di sfratto per morosità), da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare R.GE 2337/18 pendente innanzi al Tribunale di Milano; -che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 148 legge fall., in relazione all’art. 81, comma 2, cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1241 cod. civ. e 56 legge fall.; -che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ.; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;-che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche il [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese di lite; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ e che l’adesione ad essa della parte resistente esclude, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 391, che debba provvedersi sulle spese ; - che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale d