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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2017

Cassazione n. 23030/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17660/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5096/2017 depositata il 05/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Tribunale di Lodi respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] tesa a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di un importo corrispondente al residuo degli onorari da esso dovuti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva difeso in un giudizio penal e per presunte responsabilità legate alla carica di presidente del c.d.a.

La domanda era stata basata su un deliberato consiliare col quale la società si era appunto impegnata a garantire all’attore l’eventuale assistenza legale per fatti del genere , comprensiva di copertura economica.

Per quanto qui interessa, il T ribunale rit enne l’impegno qualificabile come accollo, al quale però l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ave va aderito;donde l’accol lo era stato legittimamente revocato dalla società tramite una nota inviata il 29-12-2010.

La sentenzaè stata riformata dalla Corte d’appello di Milano su gravame del Redondi, perché la società si era in effetti assunta il debito verso il legale nominato per l’attività difensiva in favore dell’attore , come dimostrato dal fatto del pagamento delle prime due fatture inviate dal legale.

Premessa quindi la già svolta qualificazione dell’impegno come accollo, e individuata l’adesione del creditore nel comportamento concludente integrato dall’invio delle fatture, la C orte territoriale ha ritenuto irrilevante la successiva nota del 29 - 12 - 2010 , che oltre tutto neppure ex se sarebbe stata suscettibile di costituire revoca di un incaricoconferito da altri.

Ha soggiunto che nessun concreto elemento era stato portato dalla società a fondamento dell’eccepita inadeguatezza del compenso richiesto dal professionista, a fronte invece di dettagliati riferimenti della notulapro forma e delle correlate fatture.

La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione

I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1360, 1362, 2697 e 2222 cod. civ., 96 cod. proc. pen.), per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che nei documenti versati in causa potesse esser ravvisata la provadel contratto di patrocinio trail Redondi e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] .

Sostiene che la nomina a difensore, essendo stata diretta all’ufficio giudiziario procedente, non poteva esser considerata come prova del rapporto tra il dichiarante e il difensore; elamenta che la nota del 29-12-2010, nella quale era stata esplicitamente comunicata a Redondi la cessazione di ogni rapporto professionale tra la società e il Pellicciotta, non poteva essere interpretata in contrasto col prioritario criterio esegetico letterale, avendo avuto il fine di precisare che di conseguenza, per il futuro, “i relativi costi” , salva la definizione del rapporto,sarebbero stati a carico de l destinatario.

Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt.1360, 1362, 1324 e 1273 cod. civ. , perché la delibera consi liare richiamata dall’attore non avrebbe potuto essere qualificata come accollo, ostandovi ancora una volta il criterio letterale di interpretazione del testo, il quale era stato invero incentrato sulla semplice prestazione di una garanzia.Assume che abbia altresì costituito una violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale l’attribuzione del significato di condotta concludente di adesione a una convenzione di accollo al la successiva emissione di fatture da parte del professionista, a fronte della chiarezza del testo del deliberato,ostativo a lla qualificazione giuridica .

Col terzo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per ci ò che concerne la valutazione di adeguatezza dell’obbligazione, per la quale si sarebbe dovuto far riferimento ai parametri tariffari.

Col quarto infine denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., non essendo stata sottoposta al contraddittorio la questione della completezza dell’allegazione difensiva a proposito del la dedotta eccessività de ll’importo preteso dal professionista.

II. -I primi due motivi di ricorso, unitariamente esaminabili, sono inammissibili.

III. -La questione qualificatoria, integrata dall’affermazione della ricorrente per cui il deliberato consiliare non si sarebbe potuto interpretare alla stregua di accollo, è invero coperta da giudicato.

La qualificazione come accollo è stata fatta dal Tribunale, e avverso la relativa statuizione non risulta che la società abbia proposto un’impugnazione incidentale condizionata.

IV. - La tesi sostenuta nel primo motivo, diretta a contestare l’esistenza stessa di un rapporto di patrocinio tra Redondi e il difensore, concretizza, in prospettiva di autosufficienza, una questione nuova, non risultando che sia stata consegnata alle sedi di merito.

V. - La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ulteriormente sostenuta nel medesimo primo motivo in relazione alla valenza della nota del 29-12-2010, non è coerente con la ratio della sentenza.

La ratio decidendi è che , essendosi trattato di accollo, ed essendovi già stata l’ adesione del creditore mediante comportament o concludente, quella nota doveva considerarsi (per tale ragione , e non per il testo che l’aveva contraddistinta) “priva di valore sotto il profilo (..) in discussione”.In sostanza l’impugnata sentenza ha inteso semplicemente ribadire la regola normativa, secondo la quale (art. 1273 cod. civ.) l’adesione del creditorealla convenzione di accollo rende irrevocabile la stipulazione in suo favore.

VI. - E’ infine ovviamente inammissibile , perché risolta in sindacato di fatto, la censura svolta a riguardo della possibilità di ravvisare, nell’invio delle fatture da parte del creditore, un comportamento concludente adesivo alla convenzione suddetta.

VII. -Pure il terzo motivo è inammissibile.

Dalla sentenza risulta che la società aveva contestato l’obbligazione per l’inadeguatezza “dell’importo degli onorari richiesti dall’avvocato”.

Essa aveva chiesto che “ne fosse valutata la congruità e che il compenso fosse determinato secondo giustizia, tenendo conto che sarebbe stato onere di parte appellante dimostrare l’adeguatezza delle somme richieste”.

La Corte d’appello ha dato la seguente articolata risposta: (a) Redondi aveva l’onere di dimostrare l’entità della somma a lui richiesta, al cui pagamento la società (per quanto detto) si era obbligata; (b) a tale onere aveva ottemperato con la produzione delle fatture emesse dall’avvocato e della nota pro forma inviataa scopo illustrativo delle voci di spesa; (c) dette voci erano state specificate in modo dettagliato, così essendo stato chiarito il quantumpreteso; (d) a fronte di tanto la società aveva argomentato “in modo vago e generico la propria prospettazione”, essendosi limitata a produrre unicamente il tariffario forense “senza contestare specificamente i parametri utilizzati da Pellicciotta per determinare il proprio onorario e senza evidenziare le singole voci non dovute o dovute in misura inferiore e per le quali il professionista si sarebbe discostato da un criterio adeguato di quantificazione”.In definitiva la conferma dell’adeguatezza del compenso è stata fatta sulla scorta dell’esame della documentazione prodotta, in una con la genericità dell’avversa contestazione.

Si tratta di una valutazione di merito, logicamente argomentatae insindacabile in questa sede.

Non può sostenersi in cassazione , così semplicisticamente , che non sia stato fatto un confronto con riferimento alle tariffe professionali, perché ciò sostanzia per l’appunto una critica di merito.

Né la ricorrente ha indicato nel ricorso in quale diverso modola sua contestazione sarebbe stata avanzata, onde superare l’accusa di genericità fatta dalla Corte territoriale.

VIII. -Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Non sussiste la violazione del principio di cui all’art. 101 cod. proc. civ. ove il giudice pervenga – come nella specie - a una valutazione di incongruità della deduzione di partemessa al fondo della contestazione sulla capacità dimostrativa di dati document ali, dal momento che il contraddittorio sucodesti mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione in giudizio e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica.

Resta riservata al giudice del merito la semplice e conseguente attività valutativa a proposito della rilevanza e della significatività delle prove offerte.

IX. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17660/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5096/2017 depositata il 05/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Lodi respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] tesa a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di un importo corrispondente al residuo degli onorari da esso dovuti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva difeso in un giudizio penal e per presunte responsabilità legate alla carica di presidente del c.d.a. La domanda era stata basata su un deliberato consiliare col quale la società si era appunto impegnata a garantire all’attore l’eventuale assistenza legale per fatti del genere , comprensiva di copertura economica. Per quanto qui interessa, il T ribunale rit enne l’impegno qualificabile come accollo, al quale però l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ave va aderito;donde l’accol lo era stato legittimamente revocato dalla società tramite una nota inviata il 29-12-2010. La sentenzaè stata riformata dalla Corte d’appello di Milano su gravame del Redondi, perché la società si era in effetti assunta il debito verso il legale nominato per l’attività difensiva in favore dell’attore , come dimostrato dal fatto del pagamento delle prime due fatture inviate dal legale. Premessa quindi la già svolta qualificazione dell’impegno come accollo, e individuata l’adesione del creditore nel comportamento concludente integrato dall’invio delle fatture, la C orte territoriale ha ritenuto irrilevante la successiva nota del 29 - 12 - 2010 , che oltre tutto neppure ex se sarebbe stata suscettibile di costituire revoca di un incaricoconferito da altri. Ha soggiunto che nessun concreto elemento era stato portato dalla società a fondamento dell’eccepita inadeguatezza del compenso richiesto dal professionista, a fronte invece di dettagliati riferimenti della notulapro forma e delle correlate fatture. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’intimato ha resistito con controricorso e memoria. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1360, 1362, 2697 e 2222 cod. civ., 96 cod. proc. pen.), per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che nei documenti versati in causa potesse esser ravvisata la provadel contratto di patrocinio trail Redondi e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] . Sostiene che la nomina a difensore, essendo stata diretta all’ufficio giudiziario procedente, non poteva esser considerata come prova del rapporto tra il dichiarante e il difensore; elamenta che la nota del 29-12-2010, nella quale era stata esplicitamente comunicata a Redondi la cessazione di ogni rapporto professionale tra la società e il Pellicciotta, non poteva essere interpretata in contrasto col prioritario criterio esegetico letterale, avendo avuto il fine di precisare che di conseguenza, per il futuro, “i relativi costi” , salva la definizione del rapporto,sarebbero stati a carico de l destinatario. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt.1360, 1362, 1324 e 1273 cod. civ. , perché la delibera consi liare richiamata dall’attore non avrebbe potuto essere qualificata come accollo, ostandovi ancora una volta il criterio letterale di interpretazione del testo, il quale era stato invero incentrato sulla semplice prestazione di una garanzia.Assume che abbia altresì costituito una violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale l’attribuzione del significato di condotta concludente di adesione a una convenzione di accollo al la successiva emissione di fatture da parte del professionista, a fronte della chiarezza del testo del deliberato,ostativo a lla qualificazione giuridica . Col terzo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per ci ò che concerne la valutazione di adeguatezza dell’obbligazione, per la quale si sarebbe dovuto far riferimento ai parametri tariffari. Col quarto infine denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., non essendo stata sottoposta al contraddittorio la questione della completezza dell’allegazione difensiva a proposito del la dedotta eccessività de ll’importo preteso dal professionista. II. -I primi due motivi di ricorso, unitariamente esaminabili, sono inammissibili. III. -La questione qualificatoria, integrata dall’affermazione della ricorrente per cui il deliberato consiliare non si sarebbe potuto interpretare alla stregua di accollo, è invero coperta da giudicato. La qualificazione come accollo è stata fatta dal Tribunale, e avverso la relativa statuizione non risulta che la società abbia proposto un’impugnazione incidentale condizionata. IV. - La tesi sostenuta nel primo motivo, diretta a contestare l’esistenza stessa di un rapporto di patrocinio tra Redondi e il difensore, concretizza, in prospettiva di autosufficienza, una questione nuova, non risultando che sia stata consegnata alle sedi di merito. V. - La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ulteriormente sostenuta nel medesimo primo motivo in relazione alla valenza della nota del 29-12-2010, non è coerente con la ratio della sentenza. La ratio decidendi è che , essendosi trattato di accollo, ed essendovi già stata l’ adesione del creditore mediante comportament o concludente, quella nota doveva considerarsi (per tale ragione , e non per il testo che l’aveva contraddistinta) “priva di valore sotto il profilo (..) in discussione”.In sostanza l’impugnata sentenza ha inteso semplicemente ribadire la regola normativa, secondo la quale (art. 1273 cod. civ.) l’adesione del creditorealla convenzione di accollo rende irrevocabile la stipulazione in suo favore. VI. - E’ infine ovviamente inammissibile , perché risolta in sindacato di fatto, la censura svolta a riguardo della possibilità di ravvisare, nell’invio delle fatture da parte del creditore, un comportamento concludente adesivo alla convenzione suddetta. VII. -Pure il terzo motivo è inammissibile. Dalla sentenza risulta che la società aveva contestato l’obbligazione per l’inadeguatezza “dell’importo degli onorari richiesti dall’avvocato”. Essa aveva chiesto che “ne fosse valutata la congruità e che il compenso fosse determinato secondo giustizia, tenendo conto che sarebbe stato onere di parte appellante dimostrare l’adeguatezza delle somme richieste”. La Corte d’appello ha dato la seguente articolata risposta: (a) Redondi aveva l’onere di dimostrare l’entità della somma a lui richiesta, al cui pagamento la società (per quanto detto) si era obbligata; (b) a tale onere aveva ottemperato con la produzione delle fatture emesse dall’avvocato e della nota pro forma inviataa scopo illustrativo delle voci di spesa; (c) dette voci erano state specificate in modo dettagliato, così essendo stato chiarito il quantumpreteso; (d) a fronte di tanto la società aveva argomentato “in modo vago e generico la propria prospettazione”, essendosi limitata a produrre unicamente il tariffario forense “senza contestare specificamente i parametri utilizzati da Pellicciotta per determinare il proprio onorario e senza evidenziare le singole voci non dovute o dovute in misura inferiore e per le quali il professionista si sarebbe discostato da un criterio adeguato di quantificazione”.In definitiva la conferma dell’adeguatezza del compenso è stata fatta sulla scorta dell’esame della documentazione prodotta, in una con la genericità dell’avversa contestazione. Si tratta di una valutazione di merito, logicamente argomentatae insindacabile in questa sede. Non può sostenersi in cassazione , così semplicisticamente , che non sia stato fatto un confronto con riferimento alle tariffe professionali, perché ciò sostanzia per l’appunto una critica di merito. Né la ricorrente ha indicato nel ricorso in quale diverso modola sua contestazione sarebbe stata avanzata, onde superare l’accusa di genericità fatta dalla Corte territoriale. VIII. -Il quarto motivo è manifestamente infondato. Non sussiste la violazione del principio di cui all’art. 101 cod. proc. civ. ove il giudice pervenga – come nella specie - a una valutazione di incongruità della deduzione di partemessa al fondo della contestazione sulla capacità dimostrativa di dati document ali, dal momento che il contraddittorio sucodesti mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione in giudizio e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica. Resta riservata al giudice del merito la semplice e conseguente attività valutativa a proposito della rilevanza e della significatività delle prove offerte. IX. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore import