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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25556/2023

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7597/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1946 / 2018 depositata il17/ 12 /20 18 .

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023.

Fatti di causae ragioni della decisione

1. – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso in cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe , la quale, in ri- forma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], 2di 2 – 7597 /20 19 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. li aveva condannati al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbat- timento di porzioni di fabbricato, al risarcimento dei danni e al paga- mento delle spese di lite.

Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, con cui si censura la violazione degli artt. 125 e 136 c.p.c. (primomotivo), degli artt. 105, 102 c.p.c. (secondomotivo), non ché vizio di motivazione e viola z i one dell’art. 907 c.c. (terzo motivo).

2. –I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datato 31/05/2023, premettendodi aver raggiunto una transa- zione con la controparte.

3. - Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.).

Poiché la controparte non ha svolto atti- vità difensiva nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7597/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1946 / 2018 depositata il17/ 12 /20 18 . Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023. Fatti di causae ragioni della decisione 1. – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso in cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe , la quale, in ri- forma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], 2di 2 – 7597 /20 19 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. li aveva condannati al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbat- timento di porzioni di fabbricato, al risarcimento dei danni e al paga- mento delle spese di lite. Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, con cui si censura la violazione degli artt. 125 e 136 c.p.c. (primomotivo), degli artt. 105, 102 c.p.c. (secondomotivo), non ché vizio di motivazione e viola z i one dell’art. 907 c.c. (terzo motivo). 2. –I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datato 31/05/2023, premettendodi aver raggiunto una transa- zione con la controparte. 3. - Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.). Poiché la controparte non ha svolto atti- vità difensiva nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinun
Sentenza Cassazione n. 25556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris