CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata dei 12..03.2021, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa in data 11.11.2020 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti che aveva dichiarato, in sede di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. - dichiarata fallita il 18.06.2018 - responsabile, in concorso, dei reati ascrittigli di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (capi 1 e 2 dell'imputazione), truffa aggravata (capo 3), autoriciclaggio (capo 4) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 5) e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione. 2.Avverso la predetta sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, prospettando quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo, si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito, in relazione al rigetto del motivo di appello afferente al difetto dell'elemento soggettivo dei reati di truffa e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, laddove, la Corte di appello, ha ritenuto che ba condotta parzialmente riparatoria successiva non è di per sé indicativa dell'assenza del dolo iniziale e che la truffa contrattuale è caratterizzata proprio dal dolo iniziale che influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti, determinandolo alla stipula del contratto con artifici e raggiri, rivela la sua finalità ingannatoria. In particolare, si rileva sul punto l'illogicità della motivazione resa poiché non tiene conto che le condotte riparatorie di per sé sono sempre successive, dal punto di vista cronologico, agli eventi lesivi e che, nel caso di specie, proprio in ragione del parziale indennizzo comunque di somme rilevanti disposto dal ricorrente ai soggetti danneggiati, la condotta non può ritenersi ab origine caratterizzata dall'intento doloso proteso al depauperamento degli altri contraenti in quanto altrimenti non vi sarebbe stata alcuna riparazione in denaro verso i creditori. Si contesta inoltre che la Corte apoditticamente afferma che la condotta dell'imputato è stata caratterizzata dal dolo iniziale, senza tenere in considerazione che i primi rapporti negoziali tra le parti sono stati caratterizzati dalla solvenza della ditta facente capo al ricorrente e senza individuare in motivazione concretamente quali artifizi e raggiri il ricorrente avrebbe posto in essere per influire sulla volontà negoziale dei creditori.Quanto all'elemento soggettivo del reato di fatturazione per operazioni inesistenti, si censura la motivazione apparente resa dalla Corte territoriale che, in risposta al corrispondente motivo di appello, si limita a rilevare il dato della non presentazione da parte della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. delle dichiarazioni ai fini delle IRAP e IVA per l'anno 2016. Tale considerazione è, per la difesa, avulsa dal contesto accusatorio, atteso che la violazione delle norme tributarie, così come contestata, si riferisce non tanto alla fallita quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (della quale era I.r.p.t. il coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Conseguentemente si rileva che ciò che è contestato al ricorrente è, in realtà, l'aver favorito l'elusione delle norme tributarie da parte del coimputato attraverso una sequenza di fatturazioni fittizie che avrebbe consentito alla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione fiscale attraverso una fittizia interposizione tra i fornitori e l'acquirente. Pertanto si assume che, così come delineato in sentenza, il piano criminoso contestato non aveva il fine del raggiungimento degli indebiti vantaggi fiscali quanto piuttosto l'ingiusto arricchimento in danno dei fornitori - gli allevatori piemontesi - rimasti insoddisfatti, mediante la consumazione di una rilevante, sotto il profilo economico, truffa contrattuale e del delitto di autoriciclaggio posto in rapporto di specialità rispetto al truffa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 ter-1 cod. pen. per mancanza del presupposto del reimpiego della merce oggetto di frode in attività lecita. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, si eccepisce l'assenza nel caso di specie di un effetto dissimulatori° finalizzato a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto del profitto in quanto il ricorrente non ha compiuto nessuna particolare attività ulteriore, da solo o in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], se non quella, secondo l'impostazione accusatoria, di godere del profitto della presunta attività truffaldina. Sul punto si evidenzia che la natura della merce oggetto della contestata truffa è tale che il mancato pagamento della stessa costituisce già, di per sé, il profitto del reato, di guisa che la successiva e necessaria rivendita è il fine immediato e non dissimulato del reato presupposto e rappresenta per il ricorrente il guadagno, senza necessità di ulteriori attività volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Si rileva altresì che, per evitare che !a medesima condotta possa essere doppiamente punita, il delitto di autoriciclaggio richiede che il reimpiego dell'utilità del reato presupposto venga indirizzato verso attività lecite. Pertanto, si contesta che le condotte indicate nel capo di imputazione, così come prospettate dalla pronunzia di primo grado, integrino il delitto di cui all'art. 648- ter 1 cod. pen. anche in ragione del fatto che la deduzione resa dalla Corte di appello, in ripresa delle considerazione già espresse in primo grado e dalle argomentazioni della G.d.F., secondo cui l'operazione avrebbe consentito agli imputati di trincerarsi dietro lo schermo di una normale "triangolazione commerciale", è deduzione inappropriata poiché la vendita in nero della carne è attività di impossibile realizzazione in quanto comporterebbe istigazione nei confronti di clienti compiacenti e attività corruttiva nei confronti di una serie indeterminata di pubblici ufficiali che quotidianamente controllano la provenienza degli animali. Inoltre, a contrasto con la motivazione resa dalla Corte territoriale in risposta alla difesa, si evidenzia che, anche qualora fosse sostenibile la tesi che la carne sia vendibile al mercato a nero, non è comunque possibile configurare, così come invece disposto in primo grado, e contestato in sede di gravame, il reato di autoriciclaggio poiché non si determinerebbe quella confusione con il patrimonio lecito dell'attività. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62, n. 6) cod. pen. per la mancata applicazione dell'invocata circostanza attenuante in relazione al contestato reato di bancarotta patrimoniale. Si rimarca la circostanza, ampiamente dimostrata anche nel corso dell'interrogatorio di garanzia attraverso il deposito delle distinte di versamento, che il ricorrente ha, seppur in parte, risarcito le persone offese dei mancati pagamenti lamentati mediante disposizione di bonifici bancari per un ammontare complessivo di euro 50.000,00. Ammontare che è pari a oltre il 16% dello stato passivo di euro 300.000,00 allegato all'atto di appello e, pertanto, è percentuale ben al di sopra delle aspettative dei creditori in sede di concordato fallimentare. A tal proposito, si contesta che la Corte territoriale ha completamente ignorato tali operazioni, effettuate a partire dal 17.11.2016 (data anteriore al giudizio) e rappresentanti spontanea attività del ricorrente volta ad attenuare le conseguenze dannose dal punto di vista economico del reato contestato, e, nonostante la lettera della norma, ha fondato la propria valutazione non sul dato certo dell'ammontare dello stato passivo, bensì, in maniera quantitativa, in riferimento alla somma complessivamente emessa con gli assegni a vuoto; somma, peraltro, non esatta dato l'ammontare dubbio dei crediti vantati dai vari soggetti creditori.2.4. Con il quarto e ultimo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al dedotto motivo di appello afferente l'inattendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al Palombo, locatore dell'immobile adibito a deposito delle merci acquistate dalla fallita, si evidenzia l'inattendibilità del suo disconoscimento circa l'autenticità di una fattura per euro 94.561,00 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui egli era legale rappresentante, in quanto - come rilevato dalia G.d.f. - la ditta non era in regola con gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria per il triennio 2015/2017 e, pertanto, come affermato dalla stessa Corte territoriale, il testimone «poteva astrattamente avere interesse a mentire sulla effettività della vendita di carne». Sul punto si eccepisce, dunque, l'illogicità della motivazione resa laddove la Corte, a seguito dell'affermazione dell'astratto interesse a mentire del Palombo, supera l'impasse indicato affermando che la vendita non è mai realmente avvenuta, senza soffermarsi sulla concreta e più logica possibilità che la merce, piuttosto, non sia mai stata pagata. Quanto al Sarzotti, premesso che anche la Corte di Appello non tiene conto delle dichiarazioni rese da questi alla G.d.F. laddove lo stesso, da un lato, mente affermando di aver lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] (circostanza assolutamente falsa e smentita dato che, nel prosieguo della sue dichiarazioni, egli afferma di non aver mai conosciuto personalmente il coimputato [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]) e, dall'altro, rivela che non ha continuato a svolgere il lavoro di mediatore che prima ricopriva per conto della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della fallita, si contesta alla Corte di aver ceduto in motivazione all'illogica considerazione che il teste non avesse interesse a mentire e che non vantasse in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. crediti per le sue prestazioni professionali ove, invece, è egli stesso a fornirne prova con le sue dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, peccando di aspecificità nel reiterare censure a cui la Corte di merito aveva già fornito risposte esaurienti ed adeguate, pretendendo in definitiva da questa Corte di legittimità valutazioni di tipo probatorio e in fatto non consentite nella presente sede.1.1.11 primo motivo oltre che essere aspecifico è anche manifestamente infondato, assumendo di ravvisare una manifesta illogicità della motivazione impugnata nel fatto che non si sia ritenuto di conferire valore disarticolante, al fine di escludere la sussistenza dell'intento truffaldino, al comportamento riparatorio assunto successivamente dall'imputato; comportamento che, nell'ottica difensiva, adeguatamente criticata nella pronuncia impugnata, avrebbe costituito un elemento che stava ad indicare che l'intenzione iniziale non era quella di truffare (anche perché all'inizio la società aveva mostrato di essere solvibile); laddove i giudici di merito ricostruiscono la fattispecie della truffa cd. contrattuale sulla base di una pluralità di fattori che non sono in alcun modo intaccati dalla impostazione difensiva che si fonda, in definitiva, su mere congetture ovvero su argomenti di tipo logico non dotati di per sé di stringente capacità persuasiva né d'altronde fondati su massime di esperienza (non potendo assurgere a massima di esperienza che la condotta riparatoria - peraltro parziale - sia sintomatica di assenza di dolo, nel senso che se la condotta fosse stata dolosa - così si conclude in ricorso - non vi sarebbe stata alcuna riparazione in denaro verso i creditori). Per di più, con lo stesso motivo si assume che non possa ritenersi integrata l'evasione fiscale, non avendo l'agente, secondo la prospettazione accusatoria, quale scopo della propria azione delittuosa, quello di eludere la normativa in tema di obblighi erariali, quanto, piuttosto, finalità solo esclusivamente extratributarie, alludendo, in tal modo, contraddittoriamente, alla finalità truffaldina (ingiusto arricchimento in danno dei fornitori rimasti insoddisfatti, così testualmente in ricorso), che si era invece, come prima esposto, ritenuta non ravvisabile da parte della difesa. Al riguardo è comunque il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (3, n. 39316 del 24/05/2019 Ud. (dep. 25/09/2019 ) Rv. 277162 - 01), laddove nel caso di specie ciò che si contesta all'imputato è appunto di avere, attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società fittizia interposta nella complessiva vicenda tra i fornitori e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], emesso fatture per operazioni inesistenti che consentivano a quest'ultima società - anche - di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.1.2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente non mostra di aver ben inteso il meccanismo che si è inteso contestare nel caso di specie e che ha costituito oggetto di accertamento e di valutazione da parte dei giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, nelle quali si è in buona sostanza evidenziato come in realtà i beni provenienti dalla commissione dei delitti - le carni formalmente acquistate da [OSCURATO:SOCIETA] e apparentemente rivedute a [OSCURATO:PERSONA] - attraverso un'apparente triangolazione andassero alla [OSCURATO:PERSONA] che li reimpiegava nella propria attività d'impresa, in tal modo ostacolandone la provenienza delittuosa; la [OSCURATO:PERSONA], invero„ secondo quanto si evince dalla descrizione dei giudici di merito, attraverso l'intermediazione della [OSCURATO:SOCIETA], apparente acquirente della carne dagli allevatori truffati, interposta al fine dell'assunzione dell'obbligo del versamento del prezzo, poi non versato, e apparente venditrice della medesima carne alla [OSCURATO:PERSONA], era l'effettiva destinataria delle merci che venivano in tal modo introitate senza un effettivo pagamento, nè in favore dei fornitori originari né alla [OSCURATO:SOCIETA], sicchè le ragioni impeditive dell'integrazione del reato di autoriciclaggio indicate in ricorso non sussistono (laddove peraltro ciò che si contesta avvenuto a nero, sottobanco, è la restituzione del prezzo versato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] che veniva poi restituito alla prima, non altro). D'altronde, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissinnulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 Cc., dep. 27/05/2020, Rv. 279407 - 01); e ricorre il delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui il provento del delitto presupposto, nel caso di specie la merce, refluisca presso altra società diversa dall'apparente acquirente, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto dei reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo a quest'ultimo di godere dei beni senza assunzione di oneri relativi al versamento del prezzo della vendita (ricorrendo comunque un ostacolo all'individuazione del compendio delittuoso„ così argomentando sulla base di quanto si legge in motivazione di Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Rv. 281942 - 01).1.3. Il terzo motivo ha già ricevuto adeguata risposta nella pronuncia impugnata in cui si è appunto sottolineato che non è ravvisabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. che presuppone l'integrale risarcimento del danno (cfr. tra tutte, Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 - 01) laddove nel caso di specie esso è stato solo parziale e limitato. 1.4. 01 quarto motivo che tende ad ottenere la rivalutazione delle dichiarazioni di due testimoni prospettando una opzione interpretativa delle prove dibattimentali con argomenti chiaramente di merito, riportando stralci di testimonianze e chiedendo sostanzialmente alla Corte di rivalutare l'accertamento in fatto operato dal giudice di primo grado, pure a fronte dell'adeguata risposta già resa dalla Corte di Appello al riguardo (cfr. pagg.5 e 6 della sentenza impugnata), è palesemente fuori dal deducibile in sede di legittimità. E' il caso di rammentare che nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il motivo è dunque privo di pregio in quanto, oltre ad essere l'andato su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante richiami di estratti arbitrariamente selezionati del testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. peli., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla en