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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48544/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1985 avverso la sentenza n. 168/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro il 7 febbraio 2022, visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette la memoria difensiva e le conclusioni presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto di rigettare il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 7 febbraio 2022 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa ascrittogli, perché estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, per avere il Giudice del merito considerato il reato di truffa procedibile a querela, pur essendo stata contestata la recidiva reiterata e specifica, che, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, rende il reato in questione procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2018, entrato in vigore prima dei fatti contestati.

Tale conclusione sarebbe confermata dalla sentenza n. 3585/2021 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che ha statuito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649 bis cod. pen. ai fini della procedibilità di ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche le ipotesi di recidiva qualificata, aggravata e pluriaggravata.

3. Con memoria del 28 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha chiesto di rigettare il ricorso, richiamando la disposizione dell'art. 649 bis cod. pen., novellata dal d.lgs. n. 150/2022, che, «una volta entrata in vigore, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nell'ampliare il regime di procedibilità a querela, ha selezionato, nell'ambito dei reati contro il patrimonio, anche la truffa come delitto che è procedibile a querela, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti indicate nel secondo comma dell'art. 640 cod. pen. o quella di cui all'art. 61, primo comma n. 7, cod. pen..

L'art. 11 del citato decreto legislativo ha però contestualmente introdotto l'art. 649-bis cod. pen., il quale dispone che per i fatti perseguibili a querela, previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, cod. pen. e per i fatti di cui all'art. 646, secondo comma, cod. pen. o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

Al riguardo questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato che «il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.» (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01).3.

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche e considerato, altresì, che non sono ancora entrate in vigore le,4ìsposizioni di cui al d.lgs. n. 150/2022 (e fiteAs tra esse l'art. 649 bis cod. pen), secondo cui per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli artt. 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'art. 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, si procede di ufficio, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità o se il danno arrecato alle persone offese è di rilevante gravità), questo Collegio non può esimersi dal rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato estinto per remissione della querela il delitto di truffa, ascritto all'imputato, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata e specifica, che, qualora ritenuta sussistente, avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio del reato, ai sensi dell'art. 649 bis cod. peri.

Il Tribunale ha omesso, sul punto, qualsiasi motivazione.

4. La sentenza in oggetto, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per cassazione, c.d. per saltum, ex art. 569, comma 1, cod. proc. pen. 5.

Il giudice del rinvio dovrà valutare la sussistenza o meno della recidiva contestata, direttamente incidente - allo stato - sul regime di procedibilità del delitto di truffa, contestato all'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1985 avverso la sentenza n. 168/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro il 7 febbraio 2022, visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette la memoria difensiva e le conclusioni presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto di rigettare il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 febbraio 2022 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa ascrittogli, perché estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, per avere il Giudice del merito considerato il reato di truffa procedibile a querela, pur essendo stata contestata la recidiva reiterata e specifica, che, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, rende il reato in questione procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2018, entrato in vigore prima dei fatti contestati. Tale conclusione sarebbe confermata dalla sentenza n. 3585/2021 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che ha statuito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649 bis cod. pen. ai fini della procedibilità di ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche le ipotesi di recidiva qualificata, aggravata e pluriaggravata. 3. Con memoria del 28 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha chiesto di rigettare il ricorso, richiamando la disposizione dell'art. 649 bis cod. pen., novellata dal d.lgs. n. 150/2022, che, «una volta entrata in vigore, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nell'ampliare il regime di procedibilità a querela, ha selezionato, nell'ambito dei reati contro il patrimonio, anche la truffa come delitto che è procedibile a querela, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti indicate nel secondo comma dell'art. 640 cod. pen. o quella di cui all'art. 61, primo comma n. 7, cod. pen.. L'art. 11 del citato decreto legislativo ha però contestualmente introdotto l'art. 649-bis cod. pen., il quale dispone che per i fatti perseguibili a querela, previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, cod. pen. e per i fatti di cui all'art. 646, secondo comma, cod. pen. o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità. Al riguardo questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato che «il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.» (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01).3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche e considerato, altresì, che non sono ancora entrate in vigore le,4ìsposizioni di cui al d.lgs. n. 150/2022 (e fiteAs tra esse l'art. 649 bis cod. pen), secondo cui per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli artt. 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'art. 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, si procede di ufficio, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità o se il danno arrecato alle persone offese è di rilevante gravità), questo Collegio non può esimersi dal rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato estinto per remissione della querela il delitto di truffa, ascritto all'imputato, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata e specifica, che, qualora ritenuta sussistente, avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio del reato, ai sensi dell'art. 649 bis cod. peri. Il Tribunale ha omesso, sul punto, qualsiasi motivazione. 4. La sentenza in oggetto, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per cassazione, c.d. per saltum, ex art. 569, comma 1, cod. proc. pen. 5. Il giudice del rinvio dovrà valutare la sussistenza o meno della recidiva contestata, direttamente incidente - allo stato - sul regime di procedibilità del delitto di truffa, contestato all'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma,
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