CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 32386/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27929/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA diCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIAn.1629/2022 depositata i l 21/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.T.P. di Milano l’iscrizione a ruolo n. 2019/001602, ruolo reso esecutivo con la cartella di pagamento n. 0682019005455762500, avente ad oggetto tasse e imposte indirette, anno d’imposta 2013, conseguenti all’avviso di liquidazione prot. 231927/2017 emesso a seguito di decadenza dai benefici fiscali (c.d. agevolazione prima casa) fruiti sull’atto anno 2013, per il contratto serie 1T, n. 14175. In sede di impugnazione, senza nulla opporre nel merito della pretesa, il contribuente eccepiva, in via principale, la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione ed in subordine, l’inapplicabilità della sanzione ex art. 13, comma 3, d.lgs. 471/1997. 2. Con la sentenza n. 2186/06/2021, la C.T.P. di Milano rigettava le eccezioni del contribuente in ordine alla dedotta nullità della notifica dell’avviso di liquidazione, confermando la correttezza dell’operato dell’Ufficio e la conseguente legittimità delruolo e della cartella, annullando però, le sanzioni irrogate, sulla base della ritenuta inapplicabilità della sanzione per assenza di colpa. 3. Con la sentenza n. 1629/14/2022, la C.T.R. rigettava l’appello del contribuente, nonché l’appello incidentale dell’Ufficio. 4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il contribuente. 5. L’ufficio ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 per aver ritenuto valida la notifica dell’avviso di liquidazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sebbene effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta senza alcuna previa ricerca da parte del messo notificatore. 2. Con il proposto ricorso incidentale l’ufficio ha dedotto in relazione all’articolo 360, primo comma n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa interpretazione e applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 472/97, 13 del d.lgs. n. 471/97 e della nota II-bis art. 1 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986. 3. Osserva il Collegio che come comprovato dalla documentazione versata in atti il ricorrente, in data 15.02.2023, ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater” ex L. 197/2022) con riferimento alla cartella oggetto di causa n. 06820190054557625000, con impegno “a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce”. In data 28.07.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con documento AT – 06890202301828648180, ha accolto la domanda e comunicato il piano di pagamento in n. 18 rate, l’ultima delle quali con scadenza al 30.11.2027; risulta, altresì, che il ricorrete ha versato la prima rata nonché quelle scadute nelle more. 3.1. Orbene con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge n. 84 del 17 giugno 2025, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo comma prevede che: “Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata” . 3.2. Sulla base della documentazione depositata dal contribuente, pertanto, la definizione si è perfezionata e va dichiarata l’estinzione del giudizio, le cui spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate; la declaratoria di estinzione escludel'applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (vedi per tutte Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 28 ottobre 2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]