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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 43093/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A), riciclaggio in concorso (capo B), contraffazione di titolo di pubblico credito in concorso (capo C) e falsità commessa da privati in atto pubblico (capo D).

2. Avverso l'ordinanza Galasso, tramite i proprio difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.), con il quale si prospettano la violazione dell'art. 314 cod. poc. pen. nonché vizi motivazionali in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità.

2.1. Per il ricorrente la Corte territoriale nella ricostruzione dei fatti correttamente evidenzia l'intervenuta assoluzione di Galasso per la fattispecie associativa (ad opera del Tribunale di Bologna) e per il riciclaggio (da parte del G.i.p. del medesimo Tribunale) nonché la declaratoria di estinzione del reato di falso per prescrizione.

Erroneamente però avrebbe argomentato dal presupposto per cui il Tribunale di Bologna, con sentenza del 26 gennaio 2018, avrebbe dichiarato estinto per prescrizione oltre al reato di falso anche la contraffazione di titolo di pubblico credito di cui al capo C), per la quale, invece, non vi sarebbe stato rinvio a giudizio.

Tale erroneo presupposto renderebbe quindi manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui si motiva il rigetto dell'istanza dell'intervenuta estinzione di due delle quattro fattispecie di cui all'ordinanza cautelare.

Il reato di falso di cui agli artt. 473 e 482 (capo D), consistente nella falsificazione di un provvedimento disponente il dissequestro del titolo di credito, pur considerato dal provvedimento cautelare, non sarebbe tale da legittimare l'adozione della custodia cautelare in carcere in ragione dei limiti edittali, mentre, diversamente da quanto supposto dal giudice della riparazione, la sentenza del Tribunale di Bologna del 26 gennaio 2018 non si sarebbe pronunciata anche in merito all'estinzione per prescrizione del reato di contraffazione di titolo di pubblico credito (capo D), in quanto non indicato in rubrica e per come emergente anche dal dispositivo. 2.2 Medesime considerazioni, in termini di inidoneità a fondare il provvedimento cautelare in ragione dei limiti edittali, si svolgono con riferimento al reato di truffa, peraltro ascritto a Galasso con l'imputazione ma effettivamente non sotteso alla custodia cautelare.2.3.

Da quanto innanzi ne conseguirebbe, quindi, la manifesta illogicità dell'ordinanza laddove argomenta l'insussistenza dei presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione dalle circostanze per le quali per due dei quattro reati fondanti la custodia in carcere (capi C e D) non vi sarebbe stato un proscioglimento nel merito bensì declaratoria di estinzione per prescrizione.

2.4. Il ricorrente aggredisce altresì la seconda autonoma ragione fondante la decisione, consistente nella ritenuta sussistenza della condotta ostativa del richiedente in connessione sinergica con l'intervento dell'autorità.

Il giudice di merito, in particolare, avrebbe sostituito la propria ricostruzione dei fatti a quella emergente dalle pronunce assolutorie al fine dell'accertamento del presupposto ostativo, limitandosi peraltro ad indicare circostanze ritenute utili a tali fini senza esplicitarne la rilevanza.

3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito specificato.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale né su circostanze la cui rilevanza non sia emersa dall'apparato argomentativo dell'ordinanza.

L'infondatezza delle censure inerenti l'accertata condotta ostativa, peraltro, rende nella specie inammissibili le ulteriori censure mosse dal ricorrente in ordine all'apparato argonnentativo sotteso all'altra ed autonoma ratio decidendi, con la quale il giudice di merito argomenta il rigetto dell'istanza (anche) in ragione dell'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione di taluni dei reati considerati dall'ordinanza cautelare.

3.1. La Corte territoriale, infatti, proprio muovendo dall'assoluzione dell'imputato, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi delle fattispecie sottese alla restrizione, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adottata misura cautelare è stata tale da concorrere ad ingenerale la falsa apparenza della configurabilità degli illeciti penali.

Il riferimento è stato, in particolare, alla condotta dell'indagato tale da concorrere con l'errore dell'autorità a creare l'apparenza di un'articolata organizzazione, tra gli indagati, dotata anche di capacità finanziarie e di collegamenti per la commissione di reati in materia di contraffazione e negoziazione di falsi titoli di pubblico credito.

Sul punto la Corte territoriale argomenta dalle sentenze penali ed evidenzia che l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. si fonda solo sull'assenza di prova dell'ideazione di plurimi delitti concernenti la negoziazione di titoli di credito falsi, ferma restando l'esistenza della detta articolata organizzazione nella sua materialità cui era comunque collegato il richiedente (come argomentato anche in forza di contatti con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli destinatario di misura cautelare, emergenti da una captata conversazione telefonica proprio avente ad oggetto la vicenda del dissequestro del titolo di credito).

A ciò si aggiunge la circostanza per la quale in sede penale è stata esclusa la sussistenza del riciclaggio solo in forza dell'integrale falsità del titolo di credito pubblico falsificato, riproducente titolo già sequestrato del quale è stata creata l'apparenza dell'intervenuto dissequestro mediante la creazione di un falso provvedimento del Pubblico Ministero.

Se n'è tratta la conclusione, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto scevre dai prospettati vizi, del collegamento sinergico con l'errore dell'autorità nell'adozione della misura cautelare della condotta perlomeno gravemente colposa con riferimento alle vicende inerenti il progetto di negoziazione del titolo di credito pubblico di rilevante importo, già sequestrato e poi oggetto di attività di contraffazione.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento ai reati di associazione per delinquere (capo A), riciclaggio in concorso (capo B), contraffazione di titolo di pubblico credito in concorso (capo C) e falsità commessa da privati in atto pubblico (capo D). 2. Avverso l'ordinanza Galasso, tramite i proprio difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.), con il quale si prospettano la violazione dell'art. 314 cod. poc. pen. nonché vizi motivazionali in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. 2.1. Per il ricorrente la Corte territoriale nella ricostruzione dei fatti correttamente evidenzia l'intervenuta assoluzione di Galasso per la fattispecie associativa (ad opera del Tribunale di Bologna) e per il riciclaggio (da parte del G.i.p. del medesimo Tribunale) nonché la declaratoria di estinzione del reato di falso per prescrizione. Erroneamente però avrebbe argomentato dal presupposto per cui il Tribunale di Bologna, con sentenza del 26 gennaio 2018, avrebbe dichiarato estinto per prescrizione oltre al reato di falso anche la contraffazione di titolo di pubblico credito di cui al capo C), per la quale, invece, non vi sarebbe stato rinvio a giudizio. Tale erroneo presupposto renderebbe quindi manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui si motiva il rigetto dell'istanza dell'intervenuta estinzione di due delle quattro fattispecie di cui all'ordinanza cautelare. Il reato di falso di cui agli artt. 473 e 482 (capo D), consistente nella falsificazione di un provvedimento disponente il dissequestro del titolo di credito, pur considerato dal provvedimento cautelare, non sarebbe tale da legittimare l'adozione della custodia cautelare in carcere in ragione dei limiti edittali, mentre, diversamente da quanto supposto dal giudice della riparazione, la sentenza del Tribunale di Bologna del 26 gennaio 2018 non si sarebbe pronunciata anche in merito all'estinzione per prescrizione del reato di contraffazione di titolo di pubblico credito (capo D), in quanto non indicato in rubrica e per come emergente anche dal dispositivo. 2.2 Medesime considerazioni, in termini di inidoneità a fondare il provvedimento cautelare in ragione dei limiti edittali, si svolgono con riferimento al reato di truffa, peraltro ascritto a Galasso con l'imputazione ma effettivamente non sotteso alla custodia cautelare.2.3. Da quanto innanzi ne conseguirebbe, quindi, la manifesta illogicità dell'ordinanza laddove argomenta l'insussistenza dei presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione dalle circostanze per le quali per due dei quattro reati fondanti la custodia in carcere (capi C e D) non vi sarebbe stato un proscioglimento nel merito bensì declaratoria di estinzione per prescrizione. 2.4. Il ricorrente aggredisce altresì la seconda autonoma ragione fondante la decisione, consistente nella ritenuta sussistenza della condotta ostativa del richiedente in connessione sinergica con l'intervento dell'autorità. Il giudice di merito, in particolare, avrebbe sostituito la propria ricostruzione dei fatti a quella emergente dalle pronunce assolutorie al fine dell'accertamento del presupposto ostativo, limitandosi peraltro ad indicare circostanze ritenute utili a tali fini senza esplicitarne la rilevanza. 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito specificato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale né su circostanze la cui rilevanza non sia emersa dall'apparato argomentativo dell'ordinanza. L'infondatezza delle censure inerenti l'accertata condotta ostativa, peraltro, rende nella specie inammissibili le ulteriori censure mosse dal ricorrente in ordine all'apparato argonnentativo sotteso all'altra ed autonoma ratio decidendi, con la quale il giudice di merito argomenta il rigetto dell'istanza (anche) in ragione dell'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione di taluni dei reati considerati dall'ordinanza cautelare. 3.1. La Corte territoriale, infatti, proprio muovendo dall'assoluzione dell'imputato, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi delle fattispecie sottese alla restrizione, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adottata misura cautelare è stata tale da concorrere ad ingenerale la falsa apparenza della configurabilità degli illeciti penali. Il riferimento è stato, in particolare, alla condotta dell'indagato tale da concorrere con l'errore dell'autorità a creare l'apparenza di un'articolata organizzazione, tra gli indagati, dotata anche di capacità finanziarie e di collegamenti per la commissione di reati in materia di contraffazione e negoziazione di falsi titoli di pubblico credito. Sul punto la Corte territoriale argomenta dalle sentenze penali ed evidenzia che l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. si fonda solo sull'assenza di prova dell'ideazione di plurimi delitti concernenti la negoziazione di titoli di credito falsi, ferma restando l'esistenza della detta articolata organizzazione nella sua materialità cui era comunque collegato il richiedente (come argomentato anche in forza di contatti con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli destinatario di misura cautelare, emergenti da una captata conversazione telefonica proprio avente ad oggetto la vicenda del dissequestro del titolo di credito). A ciò si aggiunge la circostanza per la quale in sede penale è stata esclusa la sussistenza del riciclaggio solo in forza dell'integrale falsità del titolo di credito pubblico falsificato, riproducente titolo già sequestrato del quale è stata creata l'apparenza dell'intervenuto dissequestro mediante la creazione di un falso provvedimento del Pubblico Ministero. Se n'è tratta la conclusione, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto scevre dai prospettati vizi, del collegamento sinergico con l'errore dell'autorità nell'adozione della misura cautelare della condotta perlomeno gravemente colposa con riferimento alle vicende inerenti il progetto di negoziazione del titolo di credito pubblico di rilevante importo, già sequestrato e poi oggetto di attività di contraffazione. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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