CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 09204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 55/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIET À COOPERATIVA , ora [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 8 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] N. 55/20R.G. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appellodi Napoli n. 5019 /20 19 , depositata i l 16.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.2.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 80/2006, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione - [OSCURATO:PERSONA] di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 10.662,50 oltre interessi e spese, a titolo di riscatto anticipato del capitale investito, in forza di un contratto di assicurazione a premio unico a tasso d’interesse predeterminato con opzione cedola annuale n. 00259115.11 del 01.12.03, predisposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’agenzia generale di Ischia della predetta Compagnia assicurativa. La società ingiunta si oppose, deducendo l’inesistenza, l’inefficacia o l’invalidità del contratto, predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, [OSCURATO:PERSONA], sprovvisto di potere di rappresentanza. L’opponente chiese , inoltre, l’autorizzazione per la chiamata in causa dell’agente medesimo, onde accertarne l’esclusiva responsabilità per i danni eventualmente subìti dalla Sapio. Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, rigettò l’opposizione con sentenza del 6.10.2014, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame; la Corte di appello di Napoli, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e nel contraddittorio con la Sapio, riformò la prima decisione con sentenza del 16.10.2019, accogliendo l’appello e, dunque, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Compagnia, con conseguente sua revoca e con condanna del la Sapio al pagamento delle N. 55/20R.G. spese di lite. Osservò il giudice d ’ appello, in particolare, che il contratto sottoscritto dalla Sapio era da considerare radicalmente inesistente, in quanto non riconducibile a quelli utilizzati d alla Compagnia, nonché falsamente predisposto dal Festa; aggiunse anche che l’assegno di c/c con cui, secondo la Sapio, erano state versate le sommedi cui al detto contratto, era stato emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e in data (4.10.2002) ben precedente all’epoca in cui, a dire della stessa Sapio, era stato stipulato il contratto stesso (dicembre 2003), senza che di tanto fosse stata fornita una plausibile spiegazione; infine, evidenziò che l’azione proposta dalla predetta era da considerare inequivocabilmente di natura contrattuale, dunque in alcun modo riferibile ad una responsabilità extracontrattuale della Compagnia ex art. 2049 c.c. Avverso la sentenza della Corte partenopea propone ricorso per cassazione MariacristinaSapio, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione –[OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. La controricorrente ha depositato memoria, pure documentando che, per effetto di fusione per incorporazione, ha finalmente assunto la denominazione “[OSCURATO:SOCIETA].”. Ai sensi dell ’ art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce la “ violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 113 cpc in relazione all’art. 2049 c.c. e art. 360 n. 3, 4 e 5cpc violazione del principio iura novit curia. Violazione art. 651 cpp in relazione all’accertamento penale definitivo rappresentato dalla sentenza penale N. 55/20R.G. del Tribunale di Ischian. 8156/2010 passata in giudicato , depositata in primo grado e presente al n. 9 del fascicolo della ricorrenteoggetto di discussione tra le parti”. In particolare, si contesta anzitutto l ’ operato del g iudice d ’ appello in quanto, nonostante la mancata formulazione di specifica domanda ai sensi dell’art. 2049 c.c., il giudice – alla luce del principio iura novit curia – avrebbe potuto riqualificare la domanda originariamente proposta e pronunciare la relativa condannadella Compagnia. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, del la sentenza n. 8951/2010, emessa dal Tribunale di Napoli in data 18.9.2010, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per le condotte illecite poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni pretesi assicurati, con efficacia – a dire del la stessa ricorrente- di giudicato circa gli aspetti fattuali della vicenda in parola . 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione de gli artt. 2049 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5,c.p.c.; si contesta, in particolare, l ’ interpretazione dell ’ art. 2049 c.c . fornita dal giudice d’appello, che avrebbe errato nell ’ escludere che la C ompagnia assicurativa, in materia di “prodotti assicurativi fantasma”, sia sempre tenuta a risarcire il danno patito dal cliente, anche nel caso in cui non si versi in ipotesi di dolo o colpa. La ricorrente si duole anche di unasserito errore di percezione circa il contenuto della sentenza pe nale da parte del giudice d ’ appello , deducendo, inoltre, che non ci si sarebbe potuti discostare dalla ricostruzione della vicenda così come già fornita dalla stessa sentenza penale. 1.3 -Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché “Omessa pronuncia. N. 55/20R.G. Sviamento”, per aver la Corte napoletana omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dalla Compagnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riverbero di effetti negativi sulla posizione della ricorrente. 1.4 -Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché “Omessa pronuncia. Sviamento”, laddove il giudice d’appello ha ritenuto di non compensare le spese di lite tra essa ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto della peculiarità della vicenda, dei contrasti giurisprudenziali, nonché della omessa pronuncia relativamente alla domanda di condanna dell’ex agente Festa. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata l’ inammissibilità del controricorso (e di ogni altra attività difensiva della Compagnia, compresa la memoria), giacché, agli atti del presente giudizio legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta versata in atti la procura speciale del 26.10.2017, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] conferì, a suo tempo, la procura ad litem agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde resistere al ricorso che occupa. Sempre in via preliminare, va pure evidenziato che non occorre disporre la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 291 c.p.c., benché effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma in guisa prima facie non conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 40467/2021): in considerazione della evidente inammissibilità del ricorso, come si dirà tra breve, l’adempimento si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di N. 55/20R.G. difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 6826/2010). Occorre, infine, evidenziare che il ricorso è stato firmato anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, secondo gli atti legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del ricorso - stante la condivisione del mandato difensivo da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha pure firmato il ricorso ed ha autenticato la procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] - occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], per quanto di co mpetenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura generale della Repubblica, per il caso di rilevanza penale. 3.1 - Il primo motivo - a parte i pur sussistenti profili di inammissibilità per difetto di specificità delle censure, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. - è inammissibile, se non infondato,in tutte le sue articolazioni. Quanto alla pretesaviolazione del principio iura novit curia , in cui ( a dire della ricorrente)sarebbe incorso il giudice d’appello, questo ha affermato che l’azione spiegata dalla Sapio era solo quella contrattuale, sicché - ferma la non configurabilità della relativa responsabilità della Compagnia in forza dell’inesistente contratto inter partes - non poteva del pari discenderne alcuna responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2049 c.c., giacché detta azione non era stata proposta. N. 55/20R.G. Sostiene la Sapio, al contrario, che sin dalla comparsa di risposta di primo grado (v. ricorso, p. 30) ella aveva comunque invocato la responsabilità della Compagnia in quanto il certificato assicurativo era comunque proveniente dalla sua organizzazione interna: tanto, dunque, avrebbe determin ato l ’ esercizio anche dell’azione extracontrattualeex art. 2049 c.c., peraltro reiterata anche nel giudizio d’appello “con diffuse argomentazioni giuridiche a sostegno”. Tuttavia- a parte l ’ estrema genericità e laconicità del passaggio di detto atto processuale ( tale da escludere, di per sé, l ’ effetto che l ’ odierna ricorrente vorrebbe attribuirgli), nonché la mancata indicazione, nel ricorso, dell’ulteriore atto processuale in cui la descritta diffusa attività argomentativa sarebbe stata compiuta nel grado d’appello (con conseguente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.)- , la decisione appellata si rivela al fondo comunque corretta, perchéè indubbio che la domanda avanzata dalla Sapio sia stata esclusivamente quella contrattuale: ciò è comprovato proprio dalla sua scelta di agire in monitoriocontro la sola Compagnia assicurativa, ciò postulando per definizione la titolarità di un credito liquido, ex art. 633 c.p.c.; il che non può di per sé ascriversi alla pretesa risarcitoria, comunque avanzata, occorrendopur sempre la aestimatioda parte del giudice adito.Pertanto, dovendo escludersi, per quanto poc’anzi evidenziato, una ipotetica (ed ove mai consentita, al lume di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015) emendatio libelli da parte della Sapio, la decisione impugnata resta esente da critiche, sul punto. 3.2 –Analoghe considerazioni possono muoversi riguardo al secondo profilo del mezzo in esame, concernente la pretesa mancata valutazione della dazione N. 55/20R.G. dell’assegnodi € 10.500,00 al Festa, da parte del marito della Sapio, nonché di quanto emergente dalla sentenza penale n. 8951/2010. Invero, al contrario di quanto dalla Sapio dedotto, non solo la Corte partenopea ha dato pienamente conto dell’assegno, sicché non sussiste alcun omesso esame di fatto storico, ma ha pure evidenziato che lo stesso era stato emesso un anno e due mesi prima della sottoscrizione della falsa polizzaper cui è processo, senza che la stessa Sapio avesse spiegato come detto assegno potessericondursi alla vicenda. Si tratta, a ben vedere,di affermazione neppure censurata col ricorso in esame, il che determina la stessa inammissibilità di ogni questione circa la prova del lamentato danno. Quanto poi alla pretesa violazione dell’art.651 c.p.p., si tratta di questione priva di decisivitàe dunque inammissibile : la condanna penale del Festa per truffa avrebbe potuto eventualmente rilevare, nei confronti della Compagnia, sul piano extracontrattuale. Tuttavia, come s’è visto, l ’ azione extracontrattuale non è stata esercitata dalla Sapio, sicché l’esame di ogni ulteriore aspetto sugli effetti della sentenza penale, ad eccezione del rapporto diretto tra la Sapio ed il Festa, non può che rimanere precluso. 4.1 –Il terzo motivo è inammissibile, sotto molteplici profili. A parte la generale considerazione per cui, in linea di principio, della pretesa omessa pronuncia su una domanda processuale non può che dolersi la parte che l’abbia proposta(sicché non può la Sapio lamentarsi di una mancata statuizione sulla domanda di garanzia impropria azionata dalla Compagnia), la ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’aver questa escluso la proposizione dell ’ azione extracontrattuale da parte sua N. 55/20R.G. comporta, necessariamente, l’irrilevanza delle vicende penali concernenti il Festa, come già evidenziato nello scrutinio del motivo precedente, cui si rinvia per brevità. 5.1 –Il quarto motivo, infine, è inammissibile e/o infondato. Infatti, è noto che “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità dicompensarle in tutto o in parte, sia nell ’ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n. 24502/2017). Né, del resto, è possibile ipotizzare – come pure prospetta la Sapio – una conseguenza pregiudizievole in tema di spese a carico di chi , come la Compagnia, sia rimasta totalmente vittoriosa sulla domanda principale, in relazione alle vicende relative alla domanda di garanzia impropria non esaminata, in quanto assorbita. 6.1– Il ricorso è , dunque , nel complesso rigettato . Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’inammissibilità del controricorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 55/20R.G. P.Q.M la Corterigetta il ricorso ; dispone la trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed alla Procura Generale della Repubblica, per quanto di eventuale competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel