CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37687/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A), bancarotta preferenziale (capo B) e omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario (capo C), commessi nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] srl, società dichiarata fallita in data 11 marzo 2015; mentre ha ridotto ad anni uno e mesi sei di reclusione la pena inflitta. ( Sin dalla decisione di primo grado, la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall. è stata determinata in due anni, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per la distrazione dei beni di cui al capo A), prima parte, numeri da 1 a 10. Quei beni non sono stati distratti poiché, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti all'interno del capannone della società fallita e sono state restituiti alla società concedente come risulta dal verbale del 7 settembre 2016. 2.2. Con il secondo deduce analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo della bancarotta preferenziale di cui al capo C). Il ricorrente sostiene di essersi limitato a prelevare a somma di 23.300,00 euro a fronte di quella di 75.000,00 euro a lui spettante, non con lo scopo di violare la par condicio creditorum, ma nell'esclusivo intento di sopperire alle necessarie esigenze di vita proprie e della propria famiglia. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia l'assenza di motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, punto che aveva formato oggetto di specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. 2. Il primo e il secondo motivo si espongono, sotto vari aspetti, a rilievi di genericità, manifesta infondatezza ed estraneità al novero dei vizi deducibili in sede di legittimità. 2.1. La censure sono integrate da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che fornisce ampia risposta a tutti i quesiti sollevati dalla difesa. 2.1.1. Sul capo A). I beni oggetto di doglianza (che sono parte di quelli distratti dato che il capo di imputazione ne contempla altri 25) sono stati reperiti, dopo la dichiarazione di fallimento e la redazione dell'inventario, soltanto a seguito di una perquisizione effettuata dagli inquirenti presso un capannone utilizzato dalla società per il ricovero di materiali e di mezzi, la cui esistenza era stata taciuta dal Roberti agli organi fallimentari. La diversa prospettazione formulata dalla difesa si scontra con le valutazioni in fatto formulate dai giudici di merito e si risolve nella riproposizione, meramente assertiva, di una tesi difensiva ampiamente confutata nei precedenti gradi di giudizio. La circostanza che i beni siano stati restituiti, peraltro solo dopo che il pubblico ministero li aveva trovati grazie a un decreto di perquisizione, non incide sul perfezionamento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, essendosi il reato già consumato alla data di dichiarazione del fallimento. 2.2.2. Sul capo B). La tesi della destinazione della somma di 23.000,00 euro al mantenimento proprio e dei prossimi congiunti (una moglie separata e due figli nati nel 2000 e nel 2008) è rimasta un assunto apodittico e dunque generico. Peraltro, come ha correttamente osservato il giudice di appello, il dato riguarda il movente dell'azione e non il dolo, dunque rimane estraneo all'elemento soggettivo del reato. 3. Il terzo motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva determinato la misura della pena in anni due di reclusione e aveva negato la sospensione condizionale della pena in quanto l'imputato era gravato da una pregressa condanna a pena condizionalmente sospesa che, cumulata a quella inflitta, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Con l'atto di appello il difensore dell'imputato aveva criticato la decisione, osservando che: l'imputato era gravato da un unico precedente penale risalente al 15 maggio 1993, per il quale aveva riportato la condanna alla pena di 500mila lire (pari a 258,23 di multa) e aveva beneficiato, poi, della riabilitazione; che, in ogni caso, la pena di due anni era eccessivamente gravosa e ben poteva essere contenuta sì da consentire il rispetto dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. La Corte di appello, accogliendo il gravame sul punto, ha diminuito la pena ad anni uno e mesi\tli reclusione, senza concedere la sospensione condizionale della pena, ma omettendo del tutto di motivare le ragioni del diniego. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così