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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 46497/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore che si è riportato alle conclusioni scritte pervenute in data 8 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo Corte di appello di Bari - in riforma della pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Trani, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di quello strumentale di porto ingiustificato del bastone utilizzato per »In commetterlo - ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione perché estinta per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena riducendo quella inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione.

In via preliminare, la Corte territoriale ha proceduto, in applicazione degli artt.112 e 113 cod. proc. pen., alla surrogazione e alla ricostituzione degli atti contenuti nel fascicolo processuale risultato smarrito perché non rinvenuto negli archivi.

In particolare: - in esecuzione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. pen. dal Presidente della Corte di appello, ha acquisito copia degli atti di indagine conservati presso il [OSCURATO:PERSONA] e delle relazioni mediche conservate presso i sanitari che le avevano redatte è stata disposta; - ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., ha ricostituito il contenuto del verbale di interrogatorio di garanzia, anche in considerazione della scelta della difesa dell'imputato, espressamente interpellata sul punto, di non chiederne la rinnovazione, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza appellata ed il contenuto dell'atto di appello il secondo attraverso una bozza non firmata consegnata dal difensore che l'aveva depositato.

Nel merito, la sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del G.i.p. e disattendendo i rilievi difensivi, ha ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato sulla scorta della piattaforma probatoria, costituita, oltre che dalle ammissioni dell'imputato fatte nell'immediatezza alla polizia giudiziaria e nel successivo interrogatorio, dalle convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e da più testimoni nonché dai riscontri provenienti dai risultati dell'attività di indagine e dalla documentazione medica.

Ha, quindi, considerato accertato che [OSCURATO:PERSONA], in stato di alterazione ernotiva) odier04- , , determinato dalla pregressa conflittualità con Maggi, nell'ambito di rapporti di vicinato, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di quest'ultimo, colpendolo ripetutamente con un bastone di legno sul volto, sulle braccia e sul dorso, così da cagionargli un trauma cranico e più fratture

2. Avverso la predetta decisione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge penale e con riferimento agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di appello, in palese violazione del principio del giusto processo e dei principi affermati dalla giurisprudenza ampiamente richiamata, non abbia dato atto della mancanza dei verbali delle udienze del primo grado, abbia considerato "surrogati" atti privi di conformità all'originale ed abbia ricostituito il contenuto del verbale di interrogatorio e dell'atto di appello senza previo contraddittorio tra le parti ed in assenza di una formale ordinanza che desse analiticamente atto del tenore di tali atti, indicando, altresì, gli elementi su cui era fondato il giudizio di conformità all'originale.

La bozza utilizzata per ricostituire l'atto di appello non consente in alcun modo di escludere che quello originario contenesse ulteriori e differenti deduzioni e rilievi; il professionista che l'ha redatto non ha potuto confermare la corrispondenza della bozza con l'atto depositato.

L'assenza del verbale di interrogatorio e dei verbali di udienza ha in concreto fortemente limitato il diritto di difesa.

Dal verbale di udienza sarebbe potuto emergere il carattere specifico della richiesta di sottoporre a condizioni la richiesta di giudizio abbreviato, evitando al difensore di rinunciare a trattare la questione.

La decisione impugnata, in definitiva, risulta adottata in assenza del compendio probatorio sottoposto al vaglio del primo giudice.

L'imputato non ha, infatti, alcuna certezza in ordine alla corrispondenza tra gli atti utilizzati per la decisione quelli in base i quali aveva presto il consenso per il giudizio abbreviato.

2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, trattati congiuntamente, denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e

24. e 111 Cost nonché vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha illegittimamente proceduto alla deliberazione della sentenza in assenza del verbale di interrogatorio di garanzia, snaturando la finalità del giudizio di appello.

La Corte territoriale ha dato atto dell'importanza dell'interrogatorio, rilevando che l'imputato in quella sede aveva reso le dichiarazioni valutate dalla sentenza di primo grado per escludere la scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa.

Ciononostante ha definito il giudizio di appello.

E, quindi incorsa nella violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa: ha, infatti, superato i rilievi difensivi sulla sussistenza dell'animus necandi e rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche senza procedere ad una valutazione autonoma delle dichiarazioni integrali dell'imputato, contenute esclusivamente nell'atto smarrito dell'atto, ma affidandosi a quelle, necessariamente incomplete, trascritte nella senza appellata.

In definitiva, ha rinunziato ad esercitare il potere, attribuitogli dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., di affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti devoluti con l'atto di appello.

2.3. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla denegata riqualificazione giuridica del fatto come lesioni personali aggravate.Lamenta il ricorrente che la sussistenza dell'animus necandi è stata desunta o da elementi parziali per di più contradetti da atti processuali o valorizzando valutazioni personali del testimone Chiarulli e della moglie della vittima Sono state trascurate le dichiarazioni del perito medico legale, il quale ha categoricamente escluso che i colpi sferrati abbiano attinto parti vitali del corpo della vittima e che quest'ultima abbia corso pericolo di vita.

Ne deriva che l'imputato, pur avendo a disposizione un mezzo idoneo, ha volontariamente direzionato i colpi inferti a breve distanza senza avere alcuna volontà di uccidere.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.

La Corte, sostiene [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente la sua maggiore pericolosità sociale sulla scorta dei precedenti penali e dell'ultimo carico pendente, pur risalente ad otto anni dopo il fatto reato.

Non ha, però, indicato la concreta significatività dell'episodio, commesso in epoca successiva al reato sub iudice, in rapporto alla natura ed al tempo di consumazione di quelli commessi in precedenza, avuto riguardo a tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen. ed ha del tutto trascurato che la condanna interveniva a 14 anni di distanza dal fatto.

2. Con memoria tempestivamente depositata, in replica a quella del Procuratore generale, ha ribadito la fondatezza di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, tutte incentrate alla surrogazione e alla ricostituzione degli atti contenuti nel fascicolo processuale, sono infondati.

La sentenza impugnata, facendo puntuale riferimento all'iter del processo (pagg. 4, 5 e 6), ha dato atto che nella fase di trasmissione degli atti processuali dal Tribunale alla Corte di appello o comunque durante la pendenza del giudizio di appello si è verificato lo smarrimento dell'intero incartamento processuale e che, pertanto, si è reso necessario procedere alla "surrogazione" degli atti mancanti con copie che, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. pen., hanno assunto valore di originale e, laddove non è stato possibile, alla "ricostituzione" del loro contenuto, previa richiesta alle parti di produrre la documentazione utile in loro possesso.

Il secondo rimedio è stato utilizzato per sopperire alla mancanza dell'atto di appello e del verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida.La ricostituzione del contenuto dell'atto di appello ha avuto luogo mediante l'acquisizione della minuta redatta dallo stesso autore dell'originale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Una volta intervenuta la rinuncia alla rinnovazione, il verbale di interrogatorio è stato ricostituito sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza.

2. L'iter prescelto dalla Corte di appello per procedere alla surrogazione e alla ricostituzione, incentrato sulla comunicazione a tutte le parti processuali della sopravvenuta esigenza e sull'invito a depositare gli atti andati smarriti, non può dirsi inficiato da vizi che ne comportino la nullità.

La procedura di cui all'art. 113 cod. proc. pen. consente di procedere alla ricostruzione del contenuto rappresentativo o decisionale di un atto del processo non più esistente.

La procedura di surrogazione - di cui all'art. 112 cod. proc. pen. - presuppone, invece, la esistenza dell'atto (andato disperso) e la possibilità di ricostituirlo attraverso una copia.

E' pacifico in giurisprudenza che la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6 - , n. 7252 del 04/12/2020, dep. 2021, Ruzza, Rv. 280634 - 01, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261249, Sez. 2, n. 1207 del 11/12/2008, dep. 2009.

Friuli, Rv. 242749 - 01).

Il giudice, nel disporre la surrogazione o la ricostituzione degli atti del procedimento mancanti aventi valenza probatoria, esercita un potere non finalizzato ad una integrazione del compendio probatorio ma volto ad evitare la sua dispersione, svolgendo un'attività di natura meramente ricognitiva.

Conseguentemente la procedura seguita non può dare luogo né ad atti abnormi (Sez. 2, n. 50406 del 13/11/2014, Latella, Rv. 261206) né, in caso di omessa richiesta della produzione di copia dei documenti dispersi, ad una ipotesi di nullità (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555 - 01). 1.2 Altrettanto immune da vizi è l'apparato argomentativo posto a sostegno dell'accertamento di conformità del contenuto dell'atto di appello e del verbale di interrogatorio a quello originario sulla scorta del quale è stata disposta la ricostituzione.

La bozza consegnata dal difensore è stata ritenuta attendibile e quindi idonea a rappresentare fedelmente il contenuto dell'originario atto di appello non solo perché proveniente dall'autore ma anche per le precipue ragioni addotte da quest'ultimo per giustificare la perdita del possesso della copia dell'atto di appello tempestivamente depositato ed andato smarrito L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel mettere a disposizione la minuta, aveva precisato di avere, una volta intervenuta la revoca del mandato difensivo ritualmente comunicata a [OSCURATO:PERSONA] con raccomandata del 4 novembre 2015, consegnato all'odierno ricorrente l'unica copia conforme all'originale, contenuta all'interno del fascicolo di studio. [OSCURATO:PERSONA], interpellato sul punto, aveva ammesso la circostanza, senza, però, riuscire a spiegare a quale avvocato, a sua volta, avesse affidato la copia ricevuta.

In definitiva, a fondamento della ricostituzione è stata correttamente posta, oltre alla affidabilità della bozza utilizzata per ricavarne il contenuto dell'atto risultata pienamente conforme ai temi trattati dalla sentenza appellata, l'impossibilità assoluta di rinvenire l'atto di appello originario anche a causa della mancata collaborazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva saputo fornire informazioni utili a rinvenire l'unica copia autentica di cui era entrato in possesso in epoca successiva al deposito dell'atto non più rinvenuto (l'anno 2015), quindi in pendenza del giudizio di appello rimasto bloccato, evidentemente a cagione dello smarrimento dell'intero fascicolo, per quasi dieci anni (la data del deposito dell'atto di appello annotata nella senetnza del Tribunale di Trani è del 1 febbraio 2011, mentre il decreto del presente della Corte di appello che ha autorizzato la surrogazione e la ricostituzione degli atti è del 30 novembre 2020) In ogni caso, non è ravvisabile alcuna menomazione del diritto di difesa posto che ricorrente, reso edotto del contenuto dell'atto di appello ricostituito, avente ad oggetto tuti i capi e i punti della decisione, non ha esercitato la facoltà, riconosciutagli dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. di presentare motivi nuovi e, anzi, in sede di conclusioni, si è riportato "totalmente" al contenuto dell'atto di appello come ricostituito.

Per il verbale di interrogatorio è decisivo osservare che la difesa del ricorrente, rinunziando espressamente alla rinnovazione dell'atto di cui all'art. 113, comma 3, cod. proc. pen., ha legittimato la disposta ricostituzione del suo contenuto, peraltro fondata su una fonte attendibile quale la sentenza appellata.

Né è di ostacolo alla legittimità della ricostituzione del verbale in esame il particolare tipo di rito in cui è stata disposta, ossia il giudizio abbreviato.

E' stato, a tal proposito, osservato da questa Corte che ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen. gli atti ricostruiti tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi sicché la loro presenza nel fascicolo trae legittimazione dal titolo in base al quale l'originale sarebbe dovuto essere presente, senza che occorra una norma che determini le condizioni per l'acquisizione o delimiti uno specifico regime di utilizzabilità dell'atto ricostruito (Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007, Mancuso, Rv. 236571 - 01).

L'efficacia sostanziale della ricostruzione, in altri termini, opera ex tunc lasciando immodificato lo "stato degli atti" sulla base dei quali è stato richiesto ed ammesso il rito abbreviato, salva sempre la facoltà di rinnovare le prove non ricostituibili ai sensi dell'art. 113, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Il quarto motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato.

Il ricorrente prospetta come più corretta la sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie meno grave di lesioni personali, anziché in quella contestata di tentato omicidio, attraverso una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, e comunque senza criticamente confrontarsi con la motivazione ampia ed articolata della sentenza impugnata.

La Corte di appello (pagg. 15 e 16), in puntuale applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283390 - 01), ha desunto l'atteggiamento psicologico dell'agente richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e la maggiore potenzialità dell'azione lesiva da indicatori fattuali, nemmeno contestati, quali il tipo di arma utilizzata (un bastone di legno lungo 120 centimetri e largo 6), la reiterazione, la direzione e l'estrema violenza dei colpi, tale da provocare la rottura del bastone in tre parti, le parti del corpo della vittima attinte (il capo, il tronco nelle parti più vulnerabili), la gravità delle lesioni riportate (trauma cranico e fratture scomposte la naso, all'arco zigomatico, al seno mascellare e a quello frontale) che aveva reso impossibile ai sanitari sciogliere la prognosi per ben undici giorni.

Rispetto alla forza dimostrativa di tali elementi ha qiustificatamente considerato recessiva la circostanza, del tutto ,per so v) a casuale, che la zara offesa non aveva corso pericolo di vita.

3. Il quinto ed ultimo motivo, relativo alla recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato.infondato.

Alla sentenza impugnata che / ritenuto il reato espressivo di maggiore pericolosità perché collocato nell'ambito di una lunga serie di plurimi reato, in larga parte commessi von violenza alla persona, il ricorrente nulla di concreto oppone, se non l'assenza di un giudizio di attualizzazione della pericolosità, profilo che è però del tutto estraneo all'istituto della recidiva che presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Garzena, Rv. 283414 - 01).

4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore che si è riportato alle conclusioni scritte pervenute in data 8 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo Corte di appello di Bari - in riforma della pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Trani, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di quello strumentale di porto ingiustificato del bastone utilizzato per »In commetterlo - ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione perché estinta per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena riducendo quella inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione. In via preliminare, la Corte territoriale ha proceduto, in applicazione degli artt.112 e 113 cod. proc. pen., alla surrogazione e alla ricostituzione degli atti contenuti nel fascicolo processuale risultato smarrito perché non rinvenuto negli archivi. In particolare: - in esecuzione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. pen. dal Presidente della Corte di appello, ha acquisito copia degli atti di indagine conservati presso il [OSCURATO:PERSONA] e delle relazioni mediche conservate presso i sanitari che le avevano redatte è stata disposta; - ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., ha ricostituito il contenuto del verbale di interrogatorio di garanzia, anche in considerazione della scelta della difesa dell'imputato, espressamente interpellata sul punto, di non chiederne la rinnovazione, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza appellata ed il contenuto dell'atto di appello il secondo attraverso una bozza non firmata consegnata dal difensore che l'aveva depositato. Nel merito, la sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del G.i.p. e disattendendo i rilievi difensivi, ha ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato sulla scorta della piattaforma probatoria, costituita, oltre che dalle ammissioni dell'imputato fatte nell'immediatezza alla polizia giudiziaria e nel successivo interrogatorio, dalle convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e da più testimoni nonché dai riscontri provenienti dai risultati dell'attività di indagine e dalla documentazione medica. Ha, quindi, considerato accertato che [OSCURATO:PERSONA], in stato di alterazione ernotiva) odier04- , , determinato dalla pregressa conflittualità con Maggi, nell'ambito di rapporti di vicinato, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di quest'ultimo, colpendolo ripetutamente con un bastone di legno sul volto, sulle braccia e sul dorso, così da cagionargli un trauma cranico e più fratture 2. Avverso la predetta decisione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge penale e con riferimento agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, in palese violazione del principio del giusto processo e dei principi affermati dalla giurisprudenza ampiamente richiamata, non abbia dato atto della mancanza dei verbali delle udienze del primo grado, abbia considerato "surrogati" atti privi di conformità all'originale ed abbia ricostituito il contenuto del verbale di interrogatorio e dell'atto di appello senza previo contraddittorio tra le parti ed in assenza di una formale ordinanza che desse analiticamente atto del tenore di tali atti, indicando, altresì, gli elementi su cui era fondato il giudizio di conformità all'originale. La bozza utilizzata per ricostituire l'atto di appello non consente in alcun modo di escludere che quello originario contenesse ulteriori e differenti deduzioni e rilievi; il professionista che l'ha redatto non ha potuto confermare la corrispondenza della bozza con l'atto depositato. L'assenza del verbale di interrogatorio e dei verbali di udienza ha in concreto fortemente limitato il diritto di difesa. Dal verbale di udienza sarebbe potuto emergere il carattere specifico della richiesta di sottoporre a condizioni la richiesta di giudizio abbreviato, evitando al difensore di rinunciare a trattare la questione. La decisione impugnata, in definitiva, risulta adottata in assenza del compendio probatorio sottoposto al vaglio del primo giudice. L'imputato non ha, infatti, alcuna certezza in ordine alla corrispondenza tra gli atti utilizzati per la decisione quelli in base i quali aveva presto il consenso per il giudizio abbreviato. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, trattati congiuntamente, denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 24. e 111 Cost nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha illegittimamente proceduto alla deliberazione della sentenza in assenza del verbale di interrogatorio di garanzia, snaturando la finalità del giudizio di appello. La Corte territoriale ha dato atto dell'importanza dell'interrogatorio, rilevando che l'imputato in quella sede aveva reso le dichiarazioni valutate dalla sentenza di primo grado per escludere la scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa. Ciononostante ha definito il giudizio di appello. E, quindi incorsa nella violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa: ha, infatti, superato i rilievi difensivi sulla sussistenza dell'animus necandi e rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche senza procedere ad una valutazione autonoma delle dichiarazioni integrali dell'imputato, contenute esclusivamente nell'atto smarrito dell'atto, ma affidandosi a quelle, necessariamente incomplete, trascritte nella senza appellata. In definitiva, ha rinunziato ad esercitare il potere, attribuitogli dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., di affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti devoluti con l'atto di appello. 2.3. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento alla denegata riqualificazione giuridica del fatto come lesioni personali aggravate.Lamenta il ricorrente che la sussistenza dell'animus necandi è stata desunta o da elementi parziali per di più contradetti da atti processuali o valorizzando valutazioni personali del testimone Chiarulli e della moglie della vittima Sono state trascurate le dichiarazioni del perito medico legale, il quale ha categoricamente escluso che i colpi sferrati abbiano attinto parti vitali del corpo della vittima e che quest'ultima abbia corso pericolo di vita. Ne deriva che l'imputato, pur avendo a disposizione un mezzo idoneo, ha volontariamente direzionato i colpi inferti a breve distanza senza avere alcuna volontà di uccidere. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte, sostiene [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto sussistente la sua maggiore pericolosità sociale sulla scorta dei precedenti penali e dell'ultimo carico pendente, pur risalente ad otto anni dopo il fatto reato. Non ha, però, indicato la concreta significatività dell'episodio, commesso in epoca successiva al reato sub iudice, in rapporto alla natura ed al tempo di consumazione di quelli commessi in precedenza, avuto riguardo a tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen. ed ha del tutto trascurato che la condanna interveniva a 14 anni di distanza dal fatto. 2. Con memoria tempestivamente depositata, in replica a quella del Procuratore generale, ha ribadito la fondatezza di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, tutte incentrate alla surrogazione e alla ricostituzione degli atti contenuti nel fascicolo processuale, sono infondati. La sentenza impugnata, facendo puntuale riferimento all'iter del processo (pagg. 4, 5 e 6), ha dato atto che nella fase di trasmissione degli atti processuali dal Tribunale alla Corte di appello o comunque durante la pendenza del giudizio di appello si è verificato lo smarrimento dell'intero incartamento processuale e che, pertanto, si è reso necessario procedere alla "surrogazione" degli atti mancanti con copie che, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. pen., hanno assunto valore di originale e, laddove non è stato possibile, alla "ricostituzione" del loro contenuto, previa richiesta alle parti di produrre la documentazione utile in loro possesso. Il secondo rimedio è stato utilizzato per sopperire alla mancanza dell'atto di appello e del verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida.La ricostituzione del contenuto dell'atto di appello ha avuto luogo mediante l'acquisizione della minuta redatta dallo stesso autore dell'originale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Una volta intervenuta la rinuncia alla rinnovazione, il verbale di interrogatorio è stato ricostituito sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza. 2. L'iter prescelto dalla Corte di appello per procedere alla surrogazione e alla ricostituzione, incentrato sulla comunicazione a tutte le parti processuali della sopravvenuta esigenza e sull'invito a depositare gli atti andati smarriti, non può dirsi inficiato da vizi che ne comportino la nullità. La procedura di cui all'art. 113 cod. proc. pen. consente di procedere alla ricostruzione del contenuto rappresentativo o decisionale di un atto del processo non più esistente. La procedura di surrogazione - di cui all'art. 112 cod. proc. pen. - presuppone, invece, la esistenza dell'atto (andato disperso) e la possibilità di ricostituirlo attraverso una copia. E' pacifico in giurisprudenza che la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6 - , n. 7252 del 04/12/2020, dep. 2021, Ruzza, Rv. 280634 - 01, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261249, Sez. 2, n. 1207 del 11/12/2008, dep. 2009. Friuli, Rv. 242749 - 01). Il giudice, nel disporre la surrogazione o la ricostituzione degli atti del procedimento mancanti aventi valenza probatoria, esercita un potere non finalizzato ad una integrazione del compendio probatorio ma volto ad evitare la sua dispersione, svolgendo un'attività di natura meramente ricognitiva. Conseguentemente la procedura seguita non può dare luogo né ad atti abnormi (Sez. 2, n. 50406 del 13/11/2014, Latella, Rv. 261206) né, in caso di omessa richiesta della produzione di copia dei documenti dispersi, ad una ipotesi di nullità (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555 - 01). 1.2 Altrettanto immune da vizi è l'apparato argomentativo posto a sostegno dell'accertamento di conformità del contenuto dell'atto di appello e del verbale di interrogatorio a quello originario sulla scorta del quale è stata disposta la ricostituzione. La bozza consegnata dal difensore è stata ritenuta attendibile e quindi idonea a rappresentare fedelmente il contenuto dell'originario atto di appello non solo perché proveniente dall'autore ma anche per le precipue ragioni addotte da quest'ultimo per giustificare la perdita del possesso della copia dell'atto di appello tempestivamente depositato ed andato smarrito L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel mettere a disposizione la minuta, aveva precisato di avere, una volta intervenuta la revoca del mandato difensivo ritualmente comunicata a [OSCURATO:PERSONA] con raccomandata del 4 novembre 2015, consegnato all'odierno ricorrente l'unica copia conforme all'originale, contenuta all'interno del fascicolo di studio. [OSCURATO:PERSONA], interpellato sul punto, aveva ammesso la circostanza, senza, però, riuscire a spiegare a quale avvocato, a sua volta, avesse affidato la copia ricevuta. In definitiva, a fondamento della ricostituzione è stata correttamente posta, oltre alla affidabilità della bozza utilizzata per ricavarne il contenuto dell'atto risultata pienamente conforme ai temi trattati dalla sentenza appellata, l'impossibilità assoluta di rinvenire l'atto di appello originario anche a causa della mancata collaborazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva saputo fornire informazioni utili a rinvenire l'unica copia autentica di cui era entrato in possesso in epoca successiva al deposito dell'atto non più rinvenuto (l'anno 2015), quindi in pendenza del giudizio di appello rimasto bloccato, evidentemente a cagione dello smarrimento dell'intero fascicolo, per quasi dieci anni (la data del deposito dell'atto di appello annotata nella senetnza del Tribunale di Trani è del 1 febbraio 2011, mentre il decreto del presente della Corte di appello che ha autorizzato la surrogazione e la ricostituzione degli atti è del 30 novembre 2020) In ogni caso, non è ravvisabile alcuna menomazione del diritto di difesa posto che ricorrente, reso edotto del contenuto dell'atto di appello ricostituito, avente ad oggetto tuti i capi e i punti della decisione, non ha esercitato la facoltà, riconosciutagli dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. di presentare motivi nuovi e, anzi, in sede di conclusioni, si è riportato "totalmente" al contenuto dell'atto di appello come ricostituito. Per il verbale di interrogatorio è decisivo osservare che la difesa del ricorrente, rinunziando espressamente alla rinnovazione dell'atto di cui all'art. 113, comma 3, cod. proc. pen., ha legittimato la disposta ricostituzione del suo contenuto, peraltro fondata su una fonte attendibile quale la sentenza appellata. Né è di ostacolo alla legittimità della ricostituzione del verbale in esame il particolare tipo di rito in cui è stata disposta, ossia il giudizio abbreviato. E' stato, a tal proposito, osservato da questa Corte che ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen. gli atti ricostruiti tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi sicché la loro presenza nel fascicolo trae legittimazione dal titolo in base al quale l'originale sarebbe dovuto essere presente, senza che occorra una norma che determini le condizioni per l'acquisizione o delimiti uno specifico regime di utilizzabilità dell'atto ricostruito (Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007, Mancuso, Rv. 236571 - 01). L'efficacia sostanziale della ricostruzione, in altri termini, opera ex tunc lasciando immodificato lo "stato degli atti" sulla base dei quali è stato richiesto ed ammesso il rito abbreviato, salva sempre la facoltà di rinnovare le prove non ricostituibili ai sensi dell'art. 113, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il quarto motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta come più corretta la sussunzione della condotta dell'imputato nella fattispecie meno grave di lesioni personali, anziché in quella contestata di tentato omicidio, attraverso una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, e comunque senza criticamente confrontarsi con la motivazione ampia ed articolata della sentenza impugnata. La Corte di appello (pagg. 15 e 16), in puntuale applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283390 - 01), ha desunto l'atteggiamento psicologico dell'agente richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e la maggiore potenzialità dell'azione lesiva da indicatori fattuali, nemmeno contestati, quali il tipo di arma utilizzata (un bastone di legno lungo 120 centimetri e largo 6), la reiterazione, la direzione e l'estrema violenza dei colpi, tale da provocare la rottura del bastone in tre parti, le parti del corpo della vittima attinte (il capo, il tronco nelle parti più vulnerabili), la gravità delle lesioni riportate (trauma cranico e fratture scomposte la naso, all'arco zigomatico, al seno mascellare e a quello frontale) che aveva reso impossibile ai sanitari sciogliere la prognosi per ben undici giorni. Rispetto alla forza dimostrativa di tali elementi ha qiustificatamente considerato recessiva la circostanza, del tutto ,per so v) a casuale, che la zara offesa non aveva corso pericolo di vita. 3. Il quinto ed ultimo motivo, relativo alla recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato.infondato. Alla sentenza impugnata che / ritenuto il reato espressivo di maggiore pericolosità perché collocato nell'ambito di una lunga serie di plurimi reato, in larga parte commessi von violenza alla persona, il ricorrente nulla di concreto oppone, se non l'assenza di un giudizio di attualizzazione della pericolosità, profilo che è però del tutto estraneo all'istituto della recidiva che presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Garzena, Rv. 283414 - 01). 4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616, comma 1 cod. proc. pen., la cond
Sentenza Cassazione n. 46497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris