CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 05396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Astorino avrebbe fatto parte di un gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA], suo fratello; l'indagato sarebbe stato uno stretto collaboratore del fratello e si sarebbe interfacciato con i fornitori assicurando lo stabile trasporto di droga, di cui garantiva anche lo stoccaggio.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale avrebbe valutato la posizione del ricorrente per derivazione da quella del fratello, che, tuttavia, avrebbe agito in totale autonomia; dunque non sarebbe configurabile l'ipotizzata associazione criminale. Il ricorrente sarebbe stato ignaro e del tutto estraneo a qualsiasi attività di intercettazione o investigativa e non risponderebbe di nessun reato fine. Né sarebbe stato indicato l'affectio societatis e neppure il ruolo funzionale ricoperto dall'indagato rispetto alle dinamiche del gruppo: del reato associativo difetterebbero dunque i requisiti strutturali, tenuto conto della insussistenza di sequestri di sostanza stupefacente, di denaro, di materiale per il confezionamento della droga, di mezzi. Si aggiunge che a carico del ricorrente vi sarebbe solo un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], non dimostrativo di alcunchè, e nessuno con il fratello. Né, si argomenta ancora, avrebbero decisiva valenza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valorizzate in chiave accusatoria travisate nel loro contenuto e smentite dal mancato riconoscimento da parte del dichiarante del ricorrente; in tal senso si ripercorrono tutta una serie di discrasie valutative commesse dal Tribunale in ordine alla effettiva portata delle dichiarazioni del collaboratore. L'assunto difensivo, come detto, è che la valutazione della posizione del ricorrente sarebbe stata compiuta per osmosi da quella del fratello. 2.5. Con il quinto motivo, al di là di un generico riferimento alla tecnica del c.d. copia - incolla da parte del Giudice per le indagini preliminari ed al tema dell'autonoma valutazione, si lamenta violazione di legge quanto alle ritenute esigenze cautelari, nonostante la fungibilità della condotta ascritta al ricorrente e l'intervenuto stato custodiale dei principali esponenti del sodalizio. Non vi sarebbe un concreto ed attuale pericolo di reiterazione, né un pericolo di inquinamento o di fuga. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Sono inammissibili i primi quattro motivi, che possono essere valutati congiuntamente. 2.1. Quanto alla esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, il Tribunale, diversamente dagli assunti difensivi, ha descritto la struttura del gruppo, la sua composizione soggettiva, i singoli contributi offerti dai partecipi, i ruoli ricoperti, i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente, l'ambito dell'attività oggetto del sodalizio, i canali di vendita della sostanza acquistata, i mezzi di cui il gruppo aveva la disponibilità per la commissione dall'attività criminosa. Si sono indicate le molteplici ragioni del comportamento guardingo tenuto nel corso del tempo da [OSCURATO:PERSONA], ma si è spiegato al contempo come detto atteggiamento non impedisse di tessere e di cementare attorno alla sua persone la ristretta cerchia di persone con cui si relazionava e che in funzione del gruppo agivano. 2.2. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso è strutturalmente generico e non sussiste nemmeno l'ipotizzata violazione di legge. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio di cui si è detto, l'ordinanza impugnata giustifica congruamente la sussistenza dell'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990, che, rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit., si distingue per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia, come nel caso di specie, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito Solo infatti nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. Nel reato associativo le singole volontà, i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti; in questo senso il reato associativo ha in sé una componente di neutralità, perchè esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati, descrivendo, come detto, la composizione soggettiva del gruppo, l'organizzazione e la sua adeguatezza strutturale rispetto al perseguimento delle finalità del programma criminoso, la comunione di interessi, la connessione delle singole condotte in un'unica dimensione criminale, la comune finalizzazione delle condotte specifiche pur in presenza di pretese individuali distinte ed anche contrapposte. 3. Né a diverse conclusioni può pervenirsi quanto al giudizio di gravità indiziaria per quel che riguarda la partecipazione al sodalizio dell'odierno ricorrente.Il Tribunale ha innanzitutto valorizzato il contenuto della conversazione del 10.11.2019, chiarendo, a fronte di deduzioni difensive volte a dimostrare come il contenuto reale della conversazione fosse diverso da quello verbalizzato, di avere direttamente ascoltato il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di averne verificato il contenuto - in parte riportato nell'ordinanza- da cui emerge il coinvolgimento non occasionale dell'indagato nel trasposto della droga (pag. 12 - 13 ordinanza impugnata). Sul punto il ricorso è sostanzialmente silente. Non diversamente, si sono valorizzate- ripotandone il senso e la portata - ulteriori conversazioni - alcune delle quali relative ai reati contestati ai capi 50- 51- , traendo da esse significativi elementi rivelatori dello stabile contributo assicurato dall'indagato al sodalizio (cfr., pagg. 13- 14- 15 ordinanza impugnata); sul punto, e, in particolare, sul contenuto delle telefonate esaminate dal Tribunale, il ricorso, al di là del rilievo relativo alla mancata contestazione al ricorrente di reati fine, non deduce alcunchè. Sotto ulteriore profilo, il Tribunale ha spiegato come il diretto coinvolgimento del ricorrente nella gestione dell'attività criminosa del gruppo emerga chiaramente dall'episodio relativo al recupero del denaro da parte del gruppo, tramite [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] per una precedente fornitura di droga. Si tratta di un episodio puntualmente descritto (pagg. 16- 17) il cui significato- obiettivamente chiarissimo- è stato correttamente valutato per inferire la prova della condotta partecipativa, della esistenza da parte dell'imputato di un contributo stabile, tutt'altro che occasionale; un episodio, che, se valutato unitamente agli altri elementi indicati, rivela, diversamente da quanto affermato dal difensore, la piena consapevolezza dell'agire in un contesto organizzato e l'esistenza del dolo di partecipazione. Anche sul punto, il ricorso è del tutto aspecifico. Sulla base di tale quadro di riferimento, il Tribunale ha valutato la dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] che, al di là dei rilievi difensivi- su cui pure il Tribunale ha fornito una motivazione non manifestamente illogica-, assumono una valenza meramente confermativa di un contesto indiziario già di per sé grave. Nulla di specifico è stato dedotto da Astorino, che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi motivatamente disattese, ovvero a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi indiziari, e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate. Ne discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso. 4. È inammissibile anche il quinto motivo.Rispetto ad una adeguata valutazione da parte del Tribunale, il motivo è generico sia in relazione al tema dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, sia con riguardo alle ritenute esigenze cautelari, con particolare riguardo al superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. pro. pen. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.