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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 43892/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del Pellegrini per il reato di ricettazione: si contestava allo stesso di avere ricevuto assegni falsificati in quanto clonati dall'originale

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: non poteva ritenersi che il reato presupposto del reato previsto dall'art. 648 cod. pen. fosse un elemento "esterno" alla fattispecie e che, dunque, la sua depenalizzazione non incidesse sul disvalore del reato presupponente (diversamente dal caso della calunnia, fattispecie polioffensiva).

Si deduceva che il reato presupposto della ricettazione concorresse a strutturare la fattispecie incriminatrice integrandola in modo decisivo: la ricezione di un bene che non è più di provenienza illecita - a causa dell'abolito sopravvenuta - non avrebbe alcuna rilevanza penale in quanto mancherebbe un elemento oggettivo della condotta illecita, ovvero l'esistenza di un bene di provenienza illecita; effettuando il confronto "strutturale" tra le fattispecie che si susseguono nel tempo - come indicato dalle Sezioni Unite - emergerebbe il difetto di offensività della ricettazione di beni provento di delitti depenalizzati (si segnalava che, effettuando tale confronto, la giurisprudenza aveva ritenuto abolita l'associazione a delinquere funzionale alla consumazione di reati depenalizzati).

In via subordinata si chiedeva di sollevare la questione di costituzionalità dell'art.648 cod. pen. e dell'art. 2 cod. pen. nella parte in cui consente la persistente punibilità delle ricettazioni relative a beni provento di reati depenalizzati.

3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 16 giugno 2021.

4. IL ricorso è inammissibile.

Il collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato e persistente orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito da questa Sezione, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2 - , Sentenza n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 20644 del 16/02/2016, Sarachelli, Rv. 267132 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034; Sez. 2, Sentenza n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220).La ragionevolezza della scelta legislativa, validata dalla richiamata giurisprudenza esclude la fondatezza della questione di costituzionalità proposta in subordine. 5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del Pellegrini per il reato di ricettazione: si contestava allo stesso di avere ricevuto assegni falsificati in quanto clonati dall'originale 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: non poteva ritenersi che il reato presupposto del reato previsto dall'art. 648 cod. pen. fosse un elemento "esterno" alla fattispecie e che, dunque, la sua depenalizzazione non incidesse sul disvalore del reato presupponente (diversamente dal caso della calunnia, fattispecie polioffensiva). Si deduceva che il reato presupposto della ricettazione concorresse a strutturare la fattispecie incriminatrice integrandola in modo decisivo: la ricezione di un bene che non è più di provenienza illecita - a causa dell'abolito sopravvenuta - non avrebbe alcuna rilevanza penale in quanto mancherebbe un elemento oggettivo della condotta illecita, ovvero l'esistenza di un bene di provenienza illecita; effettuando il confronto "strutturale" tra le fattispecie che si susseguono nel tempo - come indicato dalle Sezioni Unite - emergerebbe il difetto di offensività della ricettazione di beni provento di delitti depenalizzati (si segnalava che, effettuando tale confronto, la giurisprudenza aveva ritenuto abolita l'associazione a delinquere funzionale alla consumazione di reati depenalizzati). In via subordinata si chiedeva di sollevare la questione di costituzionalità dell'art.648 cod. pen. e dell'art. 2 cod. pen. nella parte in cui consente la persistente punibilità delle ricettazioni relative a beni provento di reati depenalizzati. 3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 16 giugno 2021. 4. IL ricorso è inammissibile. Il collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato e persistente orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito da questa Sezione, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2 - , Sentenza n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 20644 del 16/02/2016, Sarachelli, Rv. 267132 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034; Sez. 2, Sentenza n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220).La ragionevolezza della scelta legislativa, validata dalla richiamata giurisprudenza esclude la fondatezza della questione di costituzionalità proposta in subordine. 5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in
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