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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14448/2022

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O R.G. 9123/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-ternpore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 463/2020 pubblicata in data 1.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la contestuale accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R.G. 9123/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-ternpore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 463/2020 pubblicata in data 1.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la contestuale accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPO
Decreto Cassazione n. 14448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris