CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 25498/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA-dato avviso-a-H-e-partt — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma lo ha assolto in ordine al delitto di cui al capo B) e confermato nel resto in ordine al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen.. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e violazione di legge quanto a mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Roma, intervenuta 24 ottobre 2022, è stata depositata, con l'osservanza del termine di trenta giorni stabilito, il 9 novembre 2022; dal 23 novembre 2022 decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. circostanza che, alla luce del proposto ricorso depositato il 17 gennaio 2023, determina la tardività dell'impugnazione che sarebbe dovuta intervenire entro il 7 gennaio 2022. Né ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non essendo stato dichiarato il ricorrente assente in primo grado, svoltosi con rito abbreviato all'esito del giudizio direttissimo il 9 settembre 2020 e tenuto conto che nel processo di appello, celebratosi nelle forme cartolari ex art. 23, comma 3- bis d.l. 137 del 2020 e successive modifiche, il ricorrente era comunque presente in quanto rappresentato dal difensore che non aveva rivolto istanza di celebrazione in presenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec