CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. di due sentenze di condanna emesse per la violazione dell'art. 75 d. I.vo 159 del 2011. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 1 d. Igs. 159 del 2011 e vizio di motivazione. Benché formalmente il decreto di applicazione della misura di prevenzione fosse stato emesso anche per una categoria di pericolosità sociale non oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, nella motivazione veniva richiamato esclusivamente il profilo di pericolosità oggetto della sentenza di illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La misura di prevenzione era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto egli viveva abitualmente con i proventi di attività criminose, quindi perché rientrava nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 159 del 2011. Più in radice, il fatto che la misura di prevenzione fosse stata applicata (anche) in relazione alla categoria di soggetti pericolosi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, non rileva nel caso in esame, né onerava la Corte territoriale di specifica motivazione. In effetti, il rapporto derivato dall'applicazione della misura di prevenzione era ormai esaurito: tale misura non risulta revocata in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che la successiva pronuncia della Corte Costituzionale non poteva far venire meno gli obblighi derivanti dalla stessa e la sanzione penale per la loro violazione. Tale principio è stato affermato con riferimento agli effetti di altra pronuncia di illegittimità costituzionale: con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2013, che ha introdotto la necessità di una rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dal suo stato detentivo, si è affermato che il reato di cui all'art. 9 legge 1423 del 1956 permane, con conseguente rigetto dell'istanza di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nel caso di cessazione dell'esecuzione della misura in epoca antecedente alla pubblicazione della pronuncia e di epoca della risottoposizione alle prescrizioni e della relativa violazione anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale (Sez. 1, n. 42703 del 13/09/2019, Terlizzi, Rv. 277230; Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, Mancuso, Rv. 279799). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle VO spese processuali e arsarczanftato della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]