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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 43573/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 6/4/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 30/8/2021 con cui è stato disposto il sequestro degli immobili afferenti un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] classe 1931, nonno della ricorrente, già oggetto di sequestro preventivo con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso il detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nella veste di terza interessata in quanto residente unitamente al figlio nell'immobile realizzato sul detto terreno dql di lei nonno e oggetto del provvedimento di estensione del sequestro, deducendo : violazione di legge poiché í giudici del riesame nel provvedimento impugnato non hanno offerto alcuna valutazione del valore dell'immobile sequestrato e della conseguenziale sproporzione tra il detto valore e i redditi di [OSCURATO:PERSONA] mentre secondo giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio a carico del terzo interessato ricorre solo quando sia stata accertata la detta sproporzione non potendosi al riguardo formulare presunzioni.

Con nota il difensore della ricorrente ha comunicato che con dispositivo reso il 21 luglio 2022 il Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di merito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il dissequestro dell'immobile di proprietà del predetto già nel possesso della ricorrente, senza tuttavia avanzare richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Sotto un primo profilo va osservato che la Forastefano non ha allegato gli elementi su cui fonda la propria legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] classe 1987 e degli immobili costruiti sul terreno di sua proprietà e non censiti in catasto, in quanto la qualità di soggetto che occupa e risiede nell'immobile sine titulo non le consente di ottenere la restituzione del bene in questione.

Perché sia configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che il terzo prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.(v a contrario Sez. 1, Sentenza n. 13037 del 18/02/2009 Cc. (dep. 25/03/2009 ) Rv. 243554 - 01 ).

Il ricorso è comunque estremamente generico poiché non si confronta con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato che ha esposto le ragioni a sostegno del primo provvedimento di sequestro e della sua estensione agli immobili rinvenuti sul terreno sequestrato, osservando che è stata adeguatamente dimostrata la sproporzione tra i redditi del proprietario e il valore degli immobili sequestrati e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova circa la disponibilità o titolarità dei beni in questione.

La circostanza che all'esito del giudizio di merito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il terreno sia stato dissequestrato non inficia la correttezza del provvedimento impugnato, emesso nei confronti di soggetto che non ha dimostrato di avere titolo per ottenere la sua restituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 14 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ela Borsellino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 6/4/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 30/8/2021 con cui è stato disposto il sequestro degli immobili afferenti un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] classe 1931, nonno della ricorrente, già oggetto di sequestro preventivo con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso il detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nella veste di terza interessata in quanto residente unitamente al figlio nell'immobile realizzato sul detto terreno dql di lei nonno e oggetto del provvedimento di estensione del sequestro, deducendo : violazione di legge poiché í giudici del riesame nel provvedimento impugnato non hanno offerto alcuna valutazione del valore dell'immobile sequestrato e della conseguenziale sproporzione tra il detto valore e i redditi di [OSCURATO:PERSONA] mentre secondo giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio a carico del terzo interessato ricorre solo quando sia stata accertata la detta sproporzione non potendosi al riguardo formulare presunzioni. Con nota il difensore della ricorrente ha comunicato che con dispositivo reso il 21 luglio 2022 il Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di merito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il dissequestro dell'immobile di proprietà del predetto già nel possesso della ricorrente, senza tuttavia avanzare richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Sotto un primo profilo va osservato che la Forastefano non ha allegato gli elementi su cui fonda la propria legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] classe 1987 e degli immobili costruiti sul terreno di sua proprietà e non censiti in catasto, in quanto la qualità di soggetto che occupa e risiede nell'immobile sine titulo non le consente di ottenere la restituzione del bene in questione. Perché sia configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che il terzo prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.(v a contrario Sez. 1, Sentenza n. 13037 del 18/02/2009 Cc. (dep. 25/03/2009 ) Rv. 243554 - 01 ). Il ricorso è comunque estremamente generico poiché non si confronta con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato che ha esposto le ragioni a sostegno del primo provvedimento di sequestro e della sua estensione agli immobili rinvenuti sul terreno sequestrato, osservando che è stata adeguatamente dimostrata la sproporzione tra i redditi del proprietario e il valore degli immobili sequestrati e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova circa la disponibilità o titolarità dei beni in questione. La circostanza che all'esito del giudizio di merito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il terreno sia stato dissequestrato non inficia la correttezza del provvedimento impugnato, emesso nei confronti di soggetto che non ha dimostrato di avere titolo per ottenere la sua restituzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 14 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ela Borsellino [OSCURATO:PERSONA]
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