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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 37358/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINA/dato avviso alle parti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta avverso provvedimento non ricorribile; All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 5.5.2023 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA]/dente Ange qaozzi Angelo bsaio Dispone, a norma dell'art. 52 d.igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINA/dato avviso alle parti;_i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta avverso provvedimento non ricorribile; All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.5.2023 Il consigli stensore [OSCURATO:PERSONA]/dente Ange qaozzi Angelo bsaio Dispone, a norma dell'art. 52 d.igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris