CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01399/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 27 febbraio 2023, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2018 con la quale l'imputato è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti di danneggiamento aggravato, minaccia e porto ingiustificato di un coltello. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente è generico nonché manifestamente infondato limitandosi a prospettare genericamente un vizio di motivazione della sentenza (ipotesi di doppia conforme) non confrontandosi con il contenuto della stessa che con motivazione immune da vizi logici in fatto ( come tale non censurabile in questa sede)ha chiarito le ragioni poste a fondamento della colpevolezza del ricorrente. - Richiamato al riguardo l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.