Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 34848/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

3 ORDINANZA sul ricorso 20126/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 476/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 27/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20126-13 [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 476/04/13 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Avellino n. 87/2/2010, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRM3 (anno di imposta 2005) proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]..

Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che in data 23.5.2019 è stata presentata dalla contribuente domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del dl. n. 118 del 2019 e che la stessa è risultata regolare, in quanto si è provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.

L'Ufficio ha, quindi, concluso formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]: - La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione; -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle diJposkioni de/presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdkionale innalki al quale pende la controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020".

L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro R.G.N. 20126-13 il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificdzione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinan.zi all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definkione della controversia è richiesta in pendelka del termine per impugnare, la pronuncia giurisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della defìnkione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine".

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del dl. cit.

"In mancana di istan.za di trattnione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L 'impnnaione della pronuncia giurisdkionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istalka di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e l'Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità della definizione, formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definkione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.1 n. 119 del 2018, conv., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d.

"pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estirkione del giudkio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 7 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ORDINANZA sul ricorso 20126/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 476/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 27/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20126-13 [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 476/04/13 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Avellino n. 87/2/2010, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRM3 (anno di imposta 2005) proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].. Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che in data 23.5.2019 è stata presentata dalla contribuente domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del dl. n. 118 del 2019 e che la stessa è risultata regolare, in quanto si è provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. L'Ufficio ha, quindi, concluso formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]: - La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in 1. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione; -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle diJposkioni de/presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdkionale innalki al quale pende la controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro R.G.N. 20126-13 il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificdzione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinan.zi all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definkione della controversia è richiesta in pendelka del termine per impugnare, la pronuncia giurisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della defìnkione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del dl. cit. "In mancana di istan.za di trattnione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L 'impnnaione della pronuncia giurisdkionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istalka di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e l'Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità della definizione, formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definkione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.1 n. 119 del 2018, conv., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estirkione del giudkio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 7 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 34848/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris