CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2019
Cassazione n. 29334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di contraffazione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con il primo motivo, assume violazione dell'art. 474 cod. pen. e vizio di motivazione poiché la grossolanità della contraffazione rendeva la stessa inidonea a ledere la fede pubblica e ad ingannare i consumatori circa l'origine dei prodotti; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato in quanto, come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto,senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio e si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); [OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, la ricorrente contesta la motivazione della decisione censurata laddove non ha riconosciuto all'imputata [OSCURATO:PERSONA] la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] il motivo inammissibile sia perché inedito, in quanto non proposto in appello, sia perché riferito a una persona diversa dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M