CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28698/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 448/2020 depositata il03/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] ricorse davanti al giudice di Pace di Imola avverso sanzione amministrativa elevata dalla Polizia stradale di Forlì e propose querela di falso avverso la relata di notifica apposta sul verbale di contestazione amministrativa avente ad oggetto la sanzione amministrativa da lui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace sospese il giudizio e rimise le parti avanti al Tribunale di Bologna il quale, istruita la causa, rigettò la domanda. La Corte di Appello di Bologna su impugnazione del ricorrente confermò la sentenza di primo grado. Il ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 448/2020 con cui la Corte di Appello di Bologna ha deciso rigettando l’accertamento del falso dedotto con la querela nei confronti del Ministero dell’Interno in merito alla relata apposta alla sanzione amministrativa meglio specificata nel ricorso ex art. 366 cpc. affidatoa sei motivi e memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese. I [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 158 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc,perché la sentenza era stata redatta da un consigliere ausiliario in violazione dell’art. 106 della Costituzione. Il motivo è privo di fondamento stante la decisione sulla questione di legittimità costituzionale degli artt.62-72 della I. n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, assunta dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021. In tale pronuncia il giudice delle leggiha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. Igs. n.116 del 2017 (Cass. n. 15045/2021; Cass. n. 32065/2021).Ne consegue che relativamente al Collegio che ha assunto la decisione impugnata, l’illegittimità costituzionale non opera. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112, 115 e 132 cpc, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 4 cpc, perché la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto non sussistente il falso ideologico, in quanto la notifica risulterebbe eseguita dall’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], m ciò non corrisponde al vero dal momento che,nel giorno indicato nella relata, per espressa ammissione del Ministero, il verbale non era stato inviato al destinatario, maa un terzo delegato che solo successivamente lo aveva inviato al destinatario. Il motivo è infondato. Infatti è incontroverso che la notifica sia stata eseguita in data 7/7/2010 a mezzo del servizio postale e cioè dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che quella è la data in cui è avvenuta la consegna all’ufficio; quanto all’iter notificatorio, come descritto nella relata, la sentenza impugnata ha chiarito come la notifica erarealmente avvenuta secondo i tempi e le modalità descritte nel senso che le [OSCURATO:PERSONA] si erano avvalse, in virtù di apposita convenzione nell’ottica di efficienza ed economicità del servizio, di agenti esterni per gli adempimenti materiali prodromici (imbustamento e consegna plichi all’ufficio postale) devolvendo quindi, del tutto legittimamente, a privati l’attività intermedia afferente una fase del procedimento di notifica. Pertanto, dato che le attività esternalizzate devono a tutti gli effetti ritenersi mera attività materiale, correttamente il giudice di merito ha affermato che la mancata descrizione delle attività materiali eseguite dall’agente privato non inficia la veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica. Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, violazione art. 201 codice della strada e legge 890/1982 perché in data 7/7/2010 il verbale non era stato spedito all’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ma al [OSCURATO:PERSONA] S.I.N. e pertanto non poteva ritenersi avvenuta la notifica. Secondo il ricorrentela Corte d’Appello omette di considerare circostanze decisive ai fini dell’accertamento della falsità, quale è quella della data della spedizione al terzo delegato per la notifica, in luogo della data di spedizione al destinatario della notifica come emerso in corso di causa e ripetutamente confessato dal Ministero (ovvero che la relata indica che il giorno 7.7.2010, l’agente notificatore ha notificato al destinatario il verbale tramite l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA],mentre il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha inviato il verbale dall’ufficio postale di Forlì al terzo delegato ovvero il centro servizi Sin di [OSCURATO:PERSONA]). I motivisono infondat i in quanto come già chiarito le attività materiali interne effettuate da privati in virtù di apposita convenzione non rilevano ai fini di quanto dichiarato nella relata di notifica che pertanto risulta veritiera anche senza menzione dei passaggi intermedi e delle predette specifiche attività materiali. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 5 cpc, omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’applicazione degli artt. 88 e 92 cpc perché la Corte d’Appello ha errato non accogliendo l’impugnazione sulle spese per violazione dell’art. 88 cpc, ed omettendo ogni indagine sulle due diverse relate prodotte dal Ministero che, anche nel giudizio di appello, non aveva mai dichiarato di rinunciare ad avvalersi del documento alterato prodotto. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 4 cpc, violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine alla richiesta compensazione delle spese di giudizio. Il quinto e sesto motivo sono assorbiti dal rigetto degli altri motivi avendo la Corte d’Appello liquidato le spese secondo la regola della soccombenza di cui all’art. 91 cpc. ed essedo stato accertato insindacabilmente nel merito la non alterazione del documento contestato. In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di legittimit à in mancanza di difese della parte intimata. P.Q.M. Rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut