CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 06599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 32614/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall' avvocato del [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - .1 avverso la sentenza n. 3567/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2015 il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi inefficace nei suoi confronti e revocare ai sensi dell'art. 192 c.p. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale perfezionato in data 9 novembre 2010 dal [OSCURATO:PERSONA] su immobile sito in Milano ed in comproprietà con la [OSCURATO:PERSONA], autorizzando il fallimento a soddisfare i propri crediti sui beni facenti parte del fondo. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, i quali: in via preliminare, oltre al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], deducevano l'inammissibilità dell'azione revocatoria penale per mancanza dei presupposti di legge (e, in particolare, per il fatto che la sentenza di patteggiamento n. 2687/2015 non conteneva alcun richiamo al [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e che l'ordinanza di correzione di errore materiale emesso dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 9 novembre 2015 era stata impugnata davanti alla Corte di cassazione e comunque era insufficiente rispetto all'accertamento di condanna richiesto dall'art. 192 c.p.) e nel merito contestavano che la costituzione del fondo patrimoniale fosse antecedente rispetto alla commissione del reato. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6054/2017, dichiarava inefficace nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il suddetto atto di costituzione di fondo patrimoniale. In particolare, il giudice di primo grado, da un lato, per come indicato in sede di ricorso (p. 2), dava atto della «inutilizzabilità dei documenti allegati tardivamente ed in evidente violazione del diritto di difesa alla comparsa di costituzione dell'attore»; e, dall'altro, per come indicato in sede di controricorso (p. 16, nota 8) rilevava che «nella fattispecie in esame, sebbene non vi sia prova della definitività della sentenza di patteggiamento perché affetta da un iniziale errore materiale che ha dato luogo ad un procedimento di correzione non ancora definitosi, è certo che il p.m. abbia chiesto il rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] anche nella sua qualità di amministratore di MCB, dichiarata fallita il 26 novembre 2009 (...), che il [OSCURATO:SOCIETA] si sia costituito parte civile anche nei suoi confronti e che la sentenza di patteggiamento del 14 ottobre 2015 - benché nel capo di imputazione sia stato omesso il riferimento alla bancarotta contestata ai danni di MCB, ciò che ha appunto originato il procedimento di correzione - sia stata resa anche in riferimento al reato commesso dal convenuto come amministratore di tale società, dato che si ricava in modo inequivocabile dalle lettura della sentenza, da cui emerge come il G.u.p. abbia valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche lo "sforzo risarcitorio" dell'imputato nei confronti dell'odierna parte attrice (...). In particolare, dal verbale di udienza del 19 maggio 2015 emerge che detto "sforzo" è consistito proprio nella consegna alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] di assegno circolare di euro 3.000, accettato a titolo di parziale risarcimento del danno (...). (...) tanto basta per ritenere nel caso in esame ammissibile l'esercizio dell'azione revocatoria penale che, in ragione della sua natura sostanzialmente cautelare, come avviene anche per la revocatoria ordinaria, ben può essere esercitata anche a tutela di crediti incerti, fermo restando che l'assoggettamento all'azione revocatoria dei beni che ne costituiscono oggetto necessiterà del definitivo accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in sede penale e l'accertamento in sede civile del credito risarcitorio del [OSCURATO:PERSONA] MBC». Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che: a) il primo giudice, a fronte della mancata indicazione, nel capo di imputazione della sentenza penale di patteggiamento n. 2687/2015 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano, del reato di bancarotta fraudolenta, avrebbe dovuto affermare l'inammissibilità dell'azione ex art. 192 c.p., non sussistendo il presupposto della colpevolezza; b) il fondo patrimoniale era stato costituito in epoca antecedente al reato, impedendosi per quanto sopra di aver contezza della data di commissione dello stesso; c) la sentenza di patteggiamento non è equiparabile a quella di condanna e non implica riconoscimento di responsabilità. Si costituiva in appello il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito contestava in fatto e in diritto l'impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3567/2019 rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte territoriale: a) quanto al primo motivo di gravame, rilevava che la nuova ordinanza di correzione del 6.12.2016. «in quanto emessa dopo la scadenza dei termini di preclusione istruttori di primo grado, non può considerarsi documento nuovo inammissibile, venendo a far parte integrante della stessa sentenza di patteggiamento» e che in ogni caso la medesima sentenza è stata «resa inequivocabilmente anche in riferimento al reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] come amministratore e/o liquidatore di MCB, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso tra le parti clviii (..) e che le attenuanti generiche sono conseguire allo sforzo risarcitorio compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] proprio in favore dcl [OSCURATO:PERSONA]»; b) quanto al secondo motivo di impugnazione, rilevava l'anteriorità dei reati di bancarotta commessi dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in danno di MCB (cioè il 26.11.2009) rispetto al compimento dell'atto gratuito, e, a tale ultimo riguardo, precisava che «correttamente il Tribunale ha preso in considerazione l'atto compiuto dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con il quale gli stessi hanno incluso nel fondo patrimoniale (precedentemente costituito nel 2007) l'immobile di cui trattasi - atto che è appunto quello a cui bisogna fare riferimento ai fini della revocatoria (non certo l'atto originario di costituzione del fondo)>>; c) quanto al terzo motivo d'impugnazione, richiamava il principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza n. 23158/20142. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Non sono state depositate memorie dai Difensori delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo (pagg. 4 - 9), i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di documenti (e, segnatamente, dell'ordinanza di correzione emessa in data 6 dicembre 2016) «già dichiarati inutilizzabili in I grado per tardività e violazione del diritto di difesa» e, in particolare, nella parte in cui ha rilevato che detta ordinanza «in quanto emessa dopo la scadenza dei termini di preclusione istruttori di primo grado, non può considerarsi documento nuovo inammissibile, venendo a far parte integrante della stessa sentenza di patteggiamento» . 1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione nella sentenza di patteggiamento del reato commesso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'applicazione dell'art. 192 c.p. Rilevano che la sola sentenza di patteggiamento (emessa dal Gup in data 14 ottobre 2015) è insufficiente ad integrare il presupposto della colpevolezza richiesto ai fini dell'avvio dell'azione revocatoria dall'art. 192 c.p. Si dolgono che la Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato proponibile l'azione revocatoria penale nel caso di specie: sia perché dalla lettura della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano non emergeva in alcun modo la circostanza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe patteggiato la pena anche in qualità di amministratore di MCB (e, d'altronde, né la condanna alla rifusione delle spese di costituzione o l'offerta alla quale si fa menzione nel verbale del 19 maggio 2015 potrebbero ovviare a tale omissione); sia perché i giudici di appello non avevano considerato la rilevanza del capo di imputazione al fine di individuare il momento di consumazione del reato, con conseguente insussistenza dell'anteriorità di quest'ultimo rispetto all'atto di disposizione patrimoniale. 1.3. Con il terzo motivo denunciano la sentenza impugnata per erronea ed errata applicazione dell'art. 445 comma 1-bis c.p.p., nella parte in cui la Corte territoriale non ha verificato l'effettiva colpevolezza dell'imputato ai fini dell'applicazione dell'art. 192 c.p. e, in particolare, nella parte in cui, richiamando un precedente di questa Corte, ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento è di per sé idonea e sufficiente a determinare il requisito di colpevolezza richiesto dall'art. 192 c.p. 1.4. Con il quarto motivo denunciano la sentenza impugnata per erronea ed errata applicazione dell'art. 171 comma 1 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che l'atto integrativo di dotazione patrimoniale del 9 novembre 2010 costituisce un atto a titolo gratuito compiuto successivamente alla commissione del reato (e, quindi, alla declaratoria di fallimento di MCB) e, quindi, sia un atto revocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 c.p. 2. I motivi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per una triplice concorrente ragione. La prima ragione è che la corte ambrosiana ha basato la sua motivazione, come si evince dall'espressione «del resto..., etc.», direttamente sulla considerazione del tenore della sentenza, ritenendola sufficiente a giustificare l'azione ex art. 192 c.p., e non anche sul tenore dell'ordinanza di correzione, sicché, sotto questo profilo, il motivo pone una questione irrilevante quando censura le affermazioni sull'ammissibilità della produzione dell'ordinanza di correzione, tra l'altro riferendosi al giudizio di primo grado, cosa che la corte di merito non avrebbe potuto fare in mancanza di un appello incidentale della banca, avendo il primo giudice affermato l'inutilizzabilità dell'ordinanza di correzione del dicembre 2016 (che era la seconda) e, dunque, avendo lo stesso deciso sul punto, con la conseguenza che occorreva dolersene con l'impugnazione. La seconda ragione è che, quand'anche si volesse intendere la sentenza come se la Corte territoriale avesse basato il proprio convincimento anche sull'ordinanza di correzione dichiarata inutilizzabile dal primo giudice, in disparte che anche in tal caso difetterebbe la decisività dell'utilizzo anche di essa, attesa la sufficienza dell'argomentare basato sulla decisione del GIP al netto di quella di correzione, la censura di violazione della norma del procedimento sul giudicato interno - che si dovrebbe cogliere nella sostanza nonostante l'omesso riferimento all'art. 329 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., certamente preliminare rispetto a quello erroneamente fatto al n. 3 con riferimento all'art. 345 c.p.c. - sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondo l'esegesi fattane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi. Infatti, l'avere argomentato la corte ambrosiana direttamente sul provvedimento del GIP e soprattutto l'omessa enunciazione della motivazione con cui, pur avendo detto inutilizzabile l'ordinanza di correzione del dicembre del 2016, il primo giudice aveva ritenuto esistenti i presupposti del 192 c.p., paleserebbero nuovamente un evidente difetto di decisività della censura. La terza ragione di inammissibilità sta nel fatto che il motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c., giacché non localizza la sentenza di primo grado su cui comunque si fonda e nemmeno la decisione del GIP e l'ordinanza di correzione del dicembre 2016, nonché quella precedente del 9 novembre 2011 e la decisione non meglio identificata resa da questa Corte in sede di giurisdizione penale, cui si fa riferimento nella nota 2 a pag. 2 del ricorso. 2.2. Quanto agli altri motivi, violano tutti l'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto evocano anch'essi atti processuali, ma non ne forniscono l'indicazione specifica: sia sotto il profilo contenutistico, sia sotto il profilo della localizzazione, nemmeno nei sensi indicati da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, in base al quale: «In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, C___—,---------- n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.». Infine, il secondo motivo evoca l'art. 116 c.p.c. sollecitando una rivalutazione del fatto. E, quanto al quarto motivo, non può non t /2 rilevarsi l'insostenibilità della prospettazione per cui il preteso ampliamento del fondo patrimoniale pregresso non fosse riconducibile all'art. 2901 c.c. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, sostenute da parte resistente, spese che liquida, in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteri