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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19062/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27862-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di RIMINI; - rícorrentl - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 834/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento n.

THUO2T402140 \2011, per l'anno di imposta 2006 con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo aver contestato maggiori ricavi, rimodulava nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] snc la pretesa fiscale sia ai fini del reddito che dell'irap e Iva oltre sanzioni.

Correlativamente a tale accertamento, erano emessi ulteriori avvisi nei confronti dei due soci al 50% [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di maggiore irpef a loro imputata per trasparenza ex art. 5 del TUIR n. 917\86 .

Sia la società di persone che i singoli soci impugnavano cumulativamente gli avvisi di accertamento emessi eccependone la illegittimità sia per motivi procedurali che di merito .

All'esito del giudizio di primo grado , la Ctp in parziale accoglimento dei ricorsi , determinava in euro 50471,52 mila il maggior ricavo.

A seguito di appello proposto dai contribuenti, la Ctr confermava la sentenza di primo grado,.

Proponevano ricorso in Cassazione sia la società di persone che i due soci , affidandosi a quattro motivi così sintetizzabili : i)illegittimità della sentenza gravta per violazione dell'art. 53 D.Lgs 546\1992 e dell'art. in Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . 2) illegittimità della sentenza gravata in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per violazione degli artt. 42 comma 2 dpr 600\1973 ; L. 212\200 ;3 co.

L. 241\1990 e 113 e 115 cpc per non aver l'ufficio motivato le ragioni dell'accertamento nonostante le ragioni fornite dalla parte . 3) sui fatti non contestati dall'ufficio, illegittimità della sentenza gravata per \ o falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. 4) sul fatto riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate , della ubicazione dello stabilimento balneare in corrispondenza di uno scolo fognario, illegittimità della sentenza gravata in relazione all'art. 360 co. 1 n5 cpc , per omesso esame del fatto oggetto di discussione e decisivo per la non riconducibilità a redditività normali .

Si costituiva la Agenzia delle Entrate al solo fine di 'partecipare alla eventuale all'udienza di discussione .

Ragioni della decisione Con il primo motivo i ricorrenti contribuenti sostengono che inammissibilmente il giudice di secondo grado non abbia valutato nel merito l'appello proposto , per esempio nella parte in cui si criticava l'omesso esame delle deduzioni svolte nella fase di contraddittorio pre-accertamento , nel non aver esaminato le doglianze circa la arbitrarietà dei conteggi effettuati , nonché le specifiche condizioni dello stabilimento balneare Al motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA], , dopo aver riportato in modo pedissequo le doglianze contenute nell'atto di appello nell'ultima parte della motivazione della sentenza a pagina 5 conclude per la inammissibilità della impugnazione mancando di specificità, aggiungendo " i motivi addotti nel ricorso di primo grado non possono coincidere con quelli della fase di gravame poiché nel primo caso si impugna per contestare i vi ZA dell'atto / impositivo, mentre nel secondo caso si impugna per far vale i vizi della sentenza ".I passi dell'atto di appello riportati dai ricorrenti manifestano l'intento di ottenere la riforma totale della sentenza di t' primo grado sul fondamento della illegittimità della pretesa tributaria.

Una lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni del codice civile individua come eccezionali le disposizioni che, mediante decadenze o preclusioni, limitano l'accesso alla giustizia, e quindi la sentenza in questione si pone in contrasto con tale principio non ritenendo che l'appello abbia investito la decisione impugnata nella sua interezza avendo dedotto proprio la illegittimità della pretesa erariale .

Risulta nel caso che l'appello fosse sufficientemente specifico ,contenendo quella necessaria parte argomentativa con cui si criticava l'individuazione del reddito analitico induttivo operato dalla Ctp , e quindi contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, che non aveva considerato i giorni senza sole o di pioggia (cosa rilevante per uno stabilimento balneare ) o la specifica ubicazione (nei pressi di canale di scolo), o il calcolo cervellotico degli introiti ecc., sostanzialmente richiedeva un riesame del materiale probatorio acqusito .

Mediante tali motivi di merito i ricorrenti miravano ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza di primo grado , ritenendo poco persuasivo o implicitamente irrilevante quanto affermato dalla sentenza di primo grado.

Nel processo tributario al pari del processo civile ordinario , l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità, in una prospettiva di tendenziale conservazione degli atti processuali, Del resto con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 stabilisce infatti, che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto".

Con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell'impugnazione questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma i, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso (non essendo posti rigidi formalismi ) solo quando non vi siano elementi idonei, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.

Nella specie, gli appellanti, chiedendo l'annullamento della decisione di primo grado, contestavano la motivazione e l'erronea valutazione operata dai primi giudici.

Nel caso il principio affermato dal giudice non era corretto , non avendo in alcun modo considerato che l'appello può anche essere completamente devolutivo .

Pertanto la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri , non avendo criticamente esaminato l'appello proposto dai contribuenti, oggi ricorrenti va cassata , e conseguentemente va disposto il rinvio per il riesame dell'appello alla Ctr di secondo grado di Bologna , in diversa composizione.

P. Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri , e per l'effetto cassa la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione , che regolerà anche le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27862-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di RIMINI; - rícorrentl - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 834/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento n. THUO2T402140 \2011, per l'anno di imposta 2006 con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo aver contestato maggiori ricavi, rimodulava nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] snc la pretesa fiscale sia ai fini del reddito che dell'irap e Iva oltre sanzioni. Correlativamente a tale accertamento, erano emessi ulteriori avvisi nei confronti dei due soci al 50% [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di maggiore irpef a loro imputata per trasparenza ex art. 5 del TUIR n. 917\86 . Sia la società di persone che i singoli soci impugnavano cumulativamente gli avvisi di accertamento emessi eccependone la illegittimità sia per motivi procedurali che di merito . All'esito del giudizio di primo grado , la Ctp in parziale accoglimento dei ricorsi , determinava in euro 50471,52 mila il maggior ricavo. A seguito di appello proposto dai contribuenti, la Ctr confermava la sentenza di primo grado,. Proponevano ricorso in Cassazione sia la società di persone che i due soci , affidandosi a quattro motivi così sintetizzabili : i)illegittimità della sentenza gravta per violazione dell'art. 53 D.Lgs 546\1992 e dell'art. in Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . 2) illegittimità della sentenza gravata in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per violazione degli artt. 42 comma 2 dpr 600\1973 ; L. 212\200 ;3 co. L. 241\1990 e 113 e 115 cpc per non aver l'ufficio motivato le ragioni dell'accertamento nonostante le ragioni fornite dalla parte . 3) sui fatti non contestati dall'ufficio, illegittimità della sentenza gravata per \ o falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. 4) sul fatto riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate , della ubicazione dello stabilimento balneare in corrispondenza di uno scolo fognario, illegittimità della sentenza gravata in relazione all'art. 360 co. 1 n5 cpc , per omesso esame del fatto oggetto di discussione e decisivo per la non riconducibilità a redditività normali . Si costituiva la Agenzia delle Entrate al solo fine di 'partecipare alla eventuale all'udienza di discussione . Ragioni della decisione Con il primo motivo i ricorrenti contribuenti sostengono che inammissibilmente il giudice di secondo grado non abbia valutato nel merito l'appello proposto , per esempio nella parte in cui si criticava l'omesso esame delle deduzioni svolte nella fase di contraddittorio pre-accertamento , nel non aver esaminato le doglianze circa la arbitrarietà dei conteggi effettuati , nonché le specifiche condizioni dello stabilimento balneare Al motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA], , dopo aver riportato in modo pedissequo le doglianze contenute nell'atto di appello nell'ultima parte della motivazione della sentenza a pagina 5 conclude per la inammissibilità della impugnazione mancando di specificità, aggiungendo " i motivi addotti nel ricorso di primo grado non possono coincidere con quelli della fase di gravame poiché nel primo caso si impugna per contestare i vi ZA dell'atto / impositivo, mentre nel secondo caso si impugna per far vale i vizi della sentenza ".I passi dell'atto di appello riportati dai ricorrenti manifestano l'intento di ottenere la riforma totale della sentenza di t' primo grado sul fondamento della illegittimità della pretesa tributaria. Una lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni del codice civile individua come eccezionali le disposizioni che, mediante decadenze o preclusioni, limitano l'accesso alla giustizia, e quindi la sentenza in questione si pone in contrasto con tale principio non ritenendo che l'appello abbia investito la decisione impugnata nella sua interezza avendo dedotto proprio la illegittimità della pretesa erariale . Risulta nel caso che l'appello fosse sufficientemente specifico ,contenendo quella necessaria parte argomentativa con cui si criticava l'individuazione del reddito analitico induttivo operato dalla Ctp , e quindi contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, che non aveva considerato i giorni senza sole o di pioggia (cosa rilevante per uno stabilimento balneare ) o la specifica ubicazione (nei pressi di canale di scolo), o il calcolo cervellotico degli introiti ecc., sostanzialmente richiedeva un riesame del materiale probatorio acqusito . Mediante tali motivi di merito i ricorrenti miravano ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza di primo grado , ritenendo poco persuasivo o implicitamente irrilevante quanto affermato dalla sentenza di primo grado. Nel processo tributario al pari del processo civile ordinario , l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità, in una prospettiva di tendenziale conservazione degli atti processuali, Del resto con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 stabilisce infatti, che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto". Con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell'impugnazione questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma i, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso (non essendo posti rigidi formalismi ) solo quando non vi siano elementi idonei, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. Nella specie, gli appellanti, chiedendo l'annullamento della decisione di primo grado, contestavano la motivazione e l'erronea valutazione operata dai primi giudici. Nel caso il principio affermato dal giudice non era corretto , non avendo in alcun modo considerato che l'appello può anche essere completamente devolutivo . Pertanto la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri , non avendo criticamente esaminato l'appello proposto dai contribuenti, oggi ricorrenti va cassata , e conseguentemente va disposto il rinvio per il riesame dell'appello alla Ctr di secondo grado di Bologna , in diversa composizione. P. Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri , e per l'effetto cassa la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione , che regolerà anche le spese del giudizio
Sentenza Cassazione n. 19062/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris