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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16845/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -7' avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 23/10/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rapina ascrittagli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge, quanto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - - vizio di motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso, infatti, non si confronta adeguatamente con la ricostruzione dei fatti di cui anche alla sentenza di secondo grado, che ha ribadito che la violenza del [OSCURATO:PERSONA] non è stata esercitata solo sulla collana della vittima, ma anche sulla persona, "afferrata da dietro", immobilizzata e cinturandole il collo con un braccio.

Il motivo di ricorso ripropone, pertanto, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, ed è pertanto aspecifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla gravità del fatto, posto in essere ai danni di persona sola ed anziana, e del non leale comportamento processuale del ricorrente: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L' sten,sore , [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -7' avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 23/10/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rapina ascrittagli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge, quanto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - - vizio di motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, infatti, non si confronta adeguatamente con la ricostruzione dei fatti di cui anche alla sentenza di secondo grado, che ha ribadito che la violenza del [OSCURATO:PERSONA] non è stata esercitata solo sulla collana della vittima, ma anche sulla persona, "afferrata da dietro", immobilizzata e cinturandole il collo con un braccio. Il motivo di ricorso ripropone, pertanto, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, ed è pertanto aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla gravità del fatto, posto in essere ai danni di persona sola ed anziana, e del non leale comportamento processuale del ricorrente: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L' sten,sore , [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT
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