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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 33462/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 11/01/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) (artt.110, 624, 61, n. 2 e 99, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. pen.), B) (artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1, 3 bis e 3 quinquies, 99, commi 1 e 2, nn. 1 e 2 cod. pen.), C) (artt. 110, 624, 99, commi 1 e 2 cod. pen.) e D) (artt. 110 e 61, n. 2 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 della L. n. 895/1967).

Al riguardo, il ricorrente con un unico motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. con riguardo al capo C) della rubrica.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di diniego della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno.

In particolare, si rileva come la Corte territoriale ha correttamente valutato l'applicabilità della circostanza attenuante comune della "speciale tenuità del danno" alla luce del valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, ritenuto non lieve né di minima importanza, unitamente alle circostanze del caso concreto (quali le condizioni personali della persona offesa, anziana ed invalida, che viveva solo con i proventi della pensione (pag. 10 della sentenza impugnata).

Ebbene, la parte motiva della pronuncia impugnata che fonda il diniego della circostanza attenuante invocata dalla difesa dimostra l'infondatezza della censura afferente alla violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e parimenti la corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della concessione dell'attenuante in discorso è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (ex multis, Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497).

Peraltro, il motivo di ricorso è vietato in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già dedotte con l'atto d'appello e vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta.2.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 11/01/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) (artt.110, 624, 61, n. 2 e 99, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. pen.), B) (artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1, 3 bis e 3 quinquies, 99, commi 1 e 2, nn. 1 e 2 cod. pen.), C) (artt. 110, 624, 99, commi 1 e 2 cod. pen.) e D) (artt. 110 e 61, n. 2 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 della L. n. 895/1967). Al riguardo, il ricorrente con un unico motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. con riguardo al capo C) della rubrica. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di diniego della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno. In particolare, si rileva come la Corte territoriale ha correttamente valutato l'applicabilità della circostanza attenuante comune della "speciale tenuità del danno" alla luce del valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, ritenuto non lieve né di minima importanza, unitamente alle circostanze del caso concreto (quali le condizioni personali della persona offesa, anziana ed invalida, che viveva solo con i proventi della pensione (pag. 10 della sentenza impugnata). Ebbene, la parte motiva della pronuncia impugnata che fonda il diniego della circostanza attenuante invocata dalla difesa dimostra l'infondatezza della censura afferente alla violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e parimenti la corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della concessione dell'attenuante in discorso è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (ex multis, Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497). Peraltro, il motivo di ricorso è vietato in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di censure già dedotte con l'atto d'appello e vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta.2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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