Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:1009
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0387_INF
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 13 dicembre 2021–
[OSCURATO:PERSONA] e WeMO Brands/EUIPO
(Causa C‑387/21 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 20)
2.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punti 21‑23)
3.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punti 24, 28, 30, 31, 33‑35)
4.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Questione che non è stata oggetto di esame da parte della Corte – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 27)
Dispositivo
1)
L’impugnazione non è ammessa.
2)
[OSCURATO:PERSONA] LTD e la WeMo Brands B.V. sopportano le proprie spese.