CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1999
Cassazione n. 04455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1999 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di Masia è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nel ragionamento sulla base del quale la Corte ha confermato il riconoscimento della responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli e, per altro verso, ha escluso la particolare tenuità del fatto e la sussistenza di circostanze attenuanti generiche evidenziando la quantità e la qualità della cocaina smerciata anche come dato indicativo dee collegamento con ambienti criminali in grado di fornirla e come elemento contrario alla formilazione di una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena a soggetto, peraltro, già gravato da numerosi e eterogenei precedenti penali anche specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente