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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46315/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 128-24978/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati di cui agli artt. 474 e 648, cpv., cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione e detenzione finalizzata alla alienazione dei capi di abbigliamento descritti in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione della fattispecie di contraffazione (niente affatto grossolana, per quanto patrimonio valutativo di apprezzamento nel merito e qui non sindacabile) in marchi o segni distintivi; né del resto la eventuale e non riconosciuta grossolanità della contraffazione del marchio può rilevare con riferimento alla fattispecie contestata, attesa l'offesa che il delitto porta alla fede pubblica.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi.

La Corte di merito ha infatti, tenuto conto del numero dei capi di abbigliamento detenuti, delle modalità di confezionamento e della stessa loro collocazione, stimato per certa la destinazione alla vendita dei beni posseduti.

Tale assunto è stato argomentato facendo leva su massime d'esperienza condivise e certamente logiche e congruenti con le evidenze utilizzabili.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 128-24978/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati di cui agli artt. 474 e 648, cpv., cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione e detenzione finalizzata alla alienazione dei capi di abbigliamento descritti in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione della fattispecie di contraffazione (niente affatto grossolana, per quanto patrimonio valutativo di apprezzamento nel merito e qui non sindacabile) in marchi o segni distintivi; né del resto la eventuale e non riconosciuta grossolanità della contraffazione del marchio può rilevare con riferimento alla fattispecie contestata, attesa l'offesa che il delitto porta alla fede pubblica. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. La Corte di merito ha infatti, tenuto conto del numero dei capi di abbigliamento detenuti, delle modalità di confezionamento e della stessa loro collocazione, stimato per certa la destinazione alla vendita dei beni posseduti. Tale assunto è stato argomentato facendo leva su massime d'esperienza condivise e certamente logiche e congruenti con le evidenze utilizzabili. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere este
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