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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 15662/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela per il capo 1) e per decorso del termine di prescrizione per gli altri capi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1)Corte di Appello di Trieste confermava la condanna del ricorrente per le condotte di truffa semplice - contestate ai capi 1) b), d) ed e) - in relazione alle quali non vi era stata remissione di querela.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati né la remissione di querela, né il decorso dei termini di prescrizione. 3.11 ricorso)inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato in quanto il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], estensore del ricorso, veniva nominato dal ricorrente con atto la cui firma non risulta tuttavia autenticata.

Manca dunque ogni attestazione - non solo contestuale, ma anche successiva (su cui Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Bressi, Rv. 258459)-della autenticità del mandato conferito al difensore, che non risulta, pertanto, legittimato a proporre il ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela per il capo 1) e per decorso del termine di prescrizione per gli altri capi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1)Corte di Appello di Trieste confermava la condanna del ricorrente per le condotte di truffa semplice - contestate ai capi 1) b), d) ed e) - in relazione alle quali non vi era stata remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati né la remissione di querela, né il decorso dei termini di prescrizione. 3.11 ricorso)inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato in quanto il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], estensore del ricorso, veniva nominato dal ricorrente con atto la cui firma non risulta tuttavia autenticata. Manca dunque ogni attestazione - non solo contestuale, ma anche successiva (su cui Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Bressi, Rv. 258459)-della autenticità del mandato conferito al difensore, che non risulta, pertanto, legittimato a proporre il ricorso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'est
Sentenza Cassazione n. 15662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris