CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 17136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21599/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2917/2018 depositata il07/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18925/2010 ha accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (di seguito, MIT) per l’importo di euro 9.888.154,48 conseguente ad indebite contabilizzazioni di dragaggio nel contesto dei lavori di appalto per il completamento delle strutture portuali dell’area Pizzoli – Marisabella, la cui gara era stata aggiudicata ad un’ATI costituita dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. nonché da [OSCURATO:SOCIETA]. e ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha condannato queste ultime in solido al relativo pagamento, oltre agli interessi al tasso legale. Successivamente, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7 maggio 2018, dichiarando infondati entrambi gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha confermato ladecisione del giudice di prime cure, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] PLC si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice d’appello avrebbe violato il giudicato dell’ordinanza di cui all’art. 186-quater c.p.c. con cui si escludeva definitivamente la sussistenza di pagamenti indebiti da parte del MIT. Con la seconda censura, la società ricorrente deduce omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., perché il giudice di secondo grado non avrebbe tratto le doverose conseguenze in termini di formazione del giudicato dalla ordinanza sopracitata né ha preso in considerazione ulteriori documenti prodotti dalla ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso, ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., nonché dell’art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 406/1991 e degli articoli 1292 e 1294 in materia di obbligazioni solidali, in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c., in quanto il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto, nonostante il carattere personale dell’azione di cui all’art.2033 c.c. che vi fosse solidar ietà nell’obbligazione restitutoria, anche in capo alle mandanti. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. L'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato (nella specie non considerato), con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. 5508/2018; Cass. 26627/2006). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a riprodurre nel ricorso stralci dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., dalla quale si ricaverebbe ‒ a suo dire ‒ l’inesistenza di pagamenti indebiti da parte del Ministero. Da tali stralci si evince esclusivamente l’ingiustificata rescissione contrattuale, senza che possa desumersi di quale contratto si tratti, il quale avrebbe avuto un andamento anomalo per fatti riconducibili ad una non identificata amministrazione, e la corretta esecuzione dei lavori di propria spettanza da parte di Icla, ma non è dato sapere di quali lavori si tratti. Né può desumersi da detti stralci a quale contratto si riferisse il giudicato, quale fosse la materia del contendere in quella sede, e quali le parti del giudizio. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché riferisce l’omesso esame di fatti, non a fatti storici, bensì a risultanze documentali ed istruttorie, nonché sul giudicato che è una acquisizione processuale, non un fatto storico. Il terzo motivo è fondato. La Corte d’appello ha posto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla mandataria dell’ATI costituita con l’odierna ricorrente, poi dichiarata fallita, a carico anche delle imprese mandanti in solido. La sentenza di appello ha affermato espressamente che «E’ pacifico che le somme indebitamente percepite erano state incassate, a seguito dei relativi SAL, dalla capogruppo mandataria ossia dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA].» ,ma ‒ nondimeno ‒ ha ritenuto sussistere una responsabilità solidale anche delle imprese mandanti, con la conseguenza che tutte sarebbero state tenute alla restituzione, ex art. 2033 c.c., dell’intero importo percepito dall’impresa capogruppo. L’assunto è erroneo. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese (ATI), il fallimento della società mandataria capogruppo determina, invero, lo scioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 l. fall. (Cass. 25368/2008; Cass. 3810/2010) e dell'appalto, ma non la successione alla società fallita dell'impresa mandante la cui responsabilità è, invero, limitata alle obbligazioni originate dal suo apporto esclusivo in relazione alla parte dei lavori di sua spettanza (Cass. 20943/2018). Nella specie, con l’art. 7 il contratto di appalto del 12 agosto 1984, erano stati affidati alla Icla «lavori in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’appalto», in conformità all’art. 23, comma 6, d.lgs. 406/1991. Per cui la Corte d’appello non avrebbe potuto porre a carico della mandante, odierna ricorrente, in solido, l’intero importo delle somme falsamente contabilizzate e nondovute dal Ministero committente. Per quanto sopra deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo ed il secondo. Pertanto segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appellodi Roma in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d