CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 04626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27996/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] , n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]’ BORSI , n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S. coop. p.a. , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - R.g. n. 27996 del 2020 Ad. 10/01/2023; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA], CA’ [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 1243/2020 depositata il12/08/2020. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 1 0 / 0 1/202 3, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Nicola e [OSCURATO:PERSONA], quali debitori esecutati in due distinti procedimenti di espropriazione immobiliare , successivamente riuniti , proposero opposizione, ai sensi dell ’ art.617 cod. proc. civ., avverso l ’ ordinanza di vendita del lotto n. 1 ) comprendente un’abitazione, tre garage e terreno scoperto comune siti in via A. Vivaldi, n. 42 in comproprietà per 4/6 a [OSCURATO:PERSONA] e 1/6 ciascuno a Nicola e [OSCURATO:PERSONA], al NCEU Comune di Jesolo al foglio 40, mappale 605, sub. 1, 3 e 4, afferma ndo di non avere mai avuto conoscenza della stessa, in quanto soltanto il 18/04/2018 a [OSCURATO:PERSONA] era notificato l’avviso di vendita per il successivo 22/05/2018 con riferimento al detto lotto n. 1), per un prezzo di stima oltretutto assai inferiore a quello originario, a seguito di una nuova perizia da parte di un diverso esperto nominato dal giudice dell’esecuzione. L’istanza di sospensione dell ’ esecuzione era disattesa dal giudice dell’esecuzione, che la riteneva tardiva e invitava all’instaurazione del giudizio di merito. L’opposizione agli atti esecutivi, ritualmente instaurata dai Falcier-Vallese, è stata rigettata dal Tribunale di Venezia , con sentenza n. 1243 del 12/08/2020. R.g. n. 27996 del 2020 Ad. 10/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la detta sentenza del Tribunale di Venezia propongono ricorso per cassazione, con un unico, complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso gli aggiudicatari dei beni immobili [OSCURATO:PERSONA] e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa per azioni. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] agricola semplice sono rimasti intimati. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale il Collegio ritiene infondata l’eccezione di nullità e comunque di mancanza di procura proposta dalla difesa della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. coop. per azioni. Il ricorso per cassazione dei Guida-Vallese è, invero, corredato da tre procure speciali che fanno riferimento a una sentenza del Tribunale di Padova, invece che di quello di Venezia. Cionondimeno,il numero della sentenza è effettivamente quello della sentenza impugnataossia n. 1243 del 12/08/2020 e in tutte e tre le dette procure speciali alle liti risulta, altresì, indicato il numero di registro generale del procedimento, che è il n. 7303 del 2018, che è effettivamente quello alla cui conclusione è stata emanata la sentenza del Tribunale di Venezia, poi oggetto del ricorsoper cassazione. A tanto consegue la sicura riferibilità (anche alla luce della più recente giurisprudenza nomofilattica: Sez. U n. 36057 del 09/12/2022 Rv. 666374 - 01 ) delle allegate procure alle liti all’impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1243 del 12/08/2020, riducendosi la scorretta R.g. n. 27996 del 2020 Ad. 10/01/2023; estensore: C. Valle indicazione dell’ufficio emittente la sentenza gravata ad un mero errore materiale o refuso, agevolmente superabile. Il motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed afferma che il giudice di prime cure si è pronunciato soltanto sulla questione dell ’ ingiustizia del prezzo base di vendita del lotto n. 1, senza adottare alcuna statuizione sull’omessa notifica ai debitori dell’ordinanza di fissazione della vendita, privandoli, in tal modo di potersi adeguatam ente determinare in ordine alla richiesta di eventuale conversione del pignoramento. Il ricorso è infondato. In fase di sospensione dell ’ espropriazione la domanda dei Falcier-Vallese non era volta ad inficiare la vendita per omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita, bensì, come risulta dall’esposizione dei fatti di cui allo stesso ricorso, e in particolare dalle pag. 7 e 8 ove è riportata la parte motiva dell ’ ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza cautelare, essa era finalizzata a ottenere una diversa stima de i ben i immobili. Significativo in tal senso è chei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Serafini, nel proprio controricorso, alla pag. 11, affermano che i Falcier - Vallese avevano dichiarato, nel corso dell’esecuzione, di non opporsi alla vendita. La domanda di nullità della vendita per omessa comunicazione del provvedimento che la disponeva o per omessa convocazione all’udienza fissata per la decisione sul punto risulta introdotta successivamente, ossia soltanto nel giudizio di merito. La sentenza impugnata ha, pertanto, reso, alle pag. 8 (in fine) 9 e 10, una motivazione ultronea, relativamente al profilo della tardiva conoscenza dell’ordinanza di vendita, ossia su un prospettazione che non era stata ritualmente introdotta nella causa R.g. n. 27996 del 2020 Ad. 10/01/2023; estensore: C. Valle di merito da parte degli opponenti, in quanto nelle opposizioni esecutive, non possono essere proposte domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l’opposizione all ’ esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti originariamente alla sua base (e rilevati di ufficio dal giudicedell’opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di pr ocedere all’esecuzione forzata così, in motivazione e massima Cass. n. 09226 del 22/03/2022 Rv. 664260 – 01 che richiama, in motivazione, Sez. U n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U n. 25478del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01). Nella specie, il vizio che i Guida - Vallese avevano fatto valere nella fase di merito era quello dell ’ incongruità del prezzo di vendita e non quello dell ’ omessa comunicazione dell ’ ordinanza che disponeva la vendita: vizio che risulta introdotto soltanto nella fase di meritoe, pertanto, irritualmente. In ordine al detto profilo la sentenza impugnata ha rigettato ogni contestazione, richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte circa il procedimento di determinazione del prezzo di vendita (Cass. n. 11116 del 10/06/2020 Rv. 658146 -03). La detta considerazione, sulla irrituale introduzione in causa, vale anche con riferimento alla prospettazione dei ricorrenti relativa alla mancata possibilità, a causa dei vizi concernenti la comunicazione dell’ordinanza di vendita e degli incombenti preliminari (fissazione dell’udienza per la delibazione dell’istanza di vendita), di poter chiedere la conversione del pignoramento , ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ. Detta prospettazione è, invero, del tutto nuova e non risultava in alcun modo avanzata con l’atto introduttivo della fase interinale. A tanto consegue l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso. R.g. n. 27996 del 2020 Ad. 10/01/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo e in favore di ci ascuna delle due controparti costituite, unitariamente considerate le prime due. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di Marco V o caturo, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] agricola semplice, non avendo essi svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste sso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q. M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrential pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido, in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore della Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA].,in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 27996 del 2020 Ad. 10/01/2023; estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del com