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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 30613/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA]Barek, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4460/21 in data 13/05/2022 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl.

H ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del dl. :31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022„ convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha corcluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in data 28/04/2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Barek, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti, e segnatamente: -il primo, del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 337 e 62 n. 2 cod. pen. (capo A), condannandolo alla complessiva pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa; -il secondo, dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 337 e 62 n. 2 cod. pen. (capo A), 635, secondo comma, n. 1 cod. pen. (capo B), 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5 cod. pen. (capo C), 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo D), 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo E), condannandolo alla complessiva pena di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa; -il terzo, dei delitti di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5 cod. pen. (capo C), 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo D), 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo E), condannandolo alla complessiva pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek.

Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si denuncia motivazione manifestamente illogica sul punto, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni che l'hanno determinata a non riconoscere all'imputato il beneficio.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il capo A).

Si censura la decisione della Corte territoriale di ritenere inammissibile per genericità il motivo di gravame relativo al capo A) essendo lo stesso fondato su questioni giuridiche che fanno parte della comune cultura e che quindi non necessitano di specifiche argomentazioni o ulteriori memorie difensive ben avendo Muto il giudice di merito ricavare gli elementi necessari per dare delle risposte agli interrogativi e alle doglianze poste dalla difesa, dagli atti del giudizio e dalla propria conoscenza giuridica.

La Corte, in particolare, non ha fornito alcuna motivazione in merito alla sussistenza del reato di rapina piuttosto che del reato di tentata rapina ovvero di furto, né ha motivato in ordine al mancato riconoscimento del dedotto concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non era nel possesso della refurtiva, quindi, per quanto lo riguarda, non si può pensare che l'impossessamento sia una conseguenza diretta della violenza o della minaccia.

La Corte avrebbe dovuto evidenziare che tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia è intercorso un arco di tempo sufficiente ad interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso della cosa sottratta o di assicurare al colpevole l'impunità.

Non è altresì emerso che il Saldi abbia in effetti voluto commettere il reato contestato, nel senso che non è dimostrata la coincidenza tra il reato voluto (il furto) e quello commesso.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi C), D) ed E).

Si censura la sentenza impugnata la cui carente motivazione non ha dato conto da quali prove certe e concludenti potesse derivare la certezza ragionevole della responsabilità dell'imputato in relazione ai predetti furti.

La s>entenza si basa su supposizioni ed ardite conseguenze logiche, in violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e della presunzione di innocenza.

V'è poi contrasto tra la decisione di condanna in relazione ai capi C), D) ed E) e l'assoluzione per i capi F) e G).

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in punto quantificazione della pena e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si censura la decisione impugnata che non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, sebbene notoriamente dedito all'abuso di alcool e di stupefacenti, fin dall'udienza preliminare non ha negato la sua responsabilità in relazione ai capi A) e B).

La pena si profila come eccessiva e sproporzionata in relazione alla reale gravità dei fatti ritenuti.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Unico motivo: erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alle modalità di riconoscimento dell'imputato nonché in relazione all'individuazione del predetto quale autore dei fatti di cui ai capi C), D) ed E) e quindi in termini di valutazione della prova e di affermazione di responsabilità ai sensi degli att. 192 e 530 cod. proc. pen.

L'individuazione dell'imputato, quale presunto autore dei fatti di reato addebitati, è avvenuta esclusivamente sulla base del riconoscimento effettuato dalle Forze dell'Ordine a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza presenti all'interno del centro commerciale.

Nella comunicazione di notizia di reato del 04/11/2020, si legge che il Bousseksou ed il Saidi sona riconoscibili nelle immagini estratte dai filmati delle telecamere installate all'esterno, ripresi mentre tentano di forzare le porte di ingresso del negozio di cui al capo C).

Il riconoscimento dell'imputato viene descritto dagli operanti anche nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si legge che questo sarebbe avvenuto sulla base delle immagini estratte dal circuito di videosorveglianza ed acquisite agli atti e la loro precedenze conoscenza del ricorrente, per essere parte lesa in altro procedimento penale.

In sede di gravame era stato rilevato e censurato il fatto che l'annotazione in questione non contenesse riferimento alcuno a quali agenti operanti avessero in concreto già conosciuto il ricorrente, né in quali specifiche circostanze di temo e di luogo, né tantonneno veniva fornita una dettagliata descrizione dell'uomo, utile quantomeno alla comparazione fotografica con le immagini acquisite per il confronto; inoltre, si evidenziava che anche l'immagine segnalel:ica, utilizzata dagli operanti per la comparazione, era priva di indicazioni in ordine all'identità del soggetto, alle sue generalità o all'occasione e alla data in cui era stata scattata.

Ulteriore vizio denunciato attiene al fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che, poiché il Bousseksou ed il Saidi, erano stati riconosciuti mentre tentavano di entrare nel negozio di cui al capo C), gli stessi necessariamente dovevano considerarsi responsabili anche degli altri due episodi crimirosi (capi D ed E) consumati quella stessa notte.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841; di recente v.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 2712:27; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationern dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr., Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.'.

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek.3.1.

Manifestamente infondato è l'unico motivo.

Si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che: -«la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Sez. 6, n. 42638 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); -«ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Come la stessa difesa ha evidenziato, la Corte territoriale risulta aver posto l'accento sui numerosi precedenti dell'imputato, anche specifici, circostanza che - da sola - può giustificare il contestato diniego e che, in ogni caso, non può costituire profilo di censura in sede di legittimità, attesa la natura discrezionale del relativo giudizio, evidentemente immune da ogni profilo di illogicità.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Il primo motivo è, da un lato, proposto fuori dai casi previsti dalla legge, e, dall'altro, versato in fatto, poiché il ricorrente pretende di giustificare l'aspecificità del corrispondente motivo di appello sul presupposto dell'irrilevanza di ulteriori memorie difensive — nella specie mai depositate — esplicative del generico motivo di appello formulato, ai fini della confutazione delle censure proposte, dovendo essere tali censure esaminate dalla Corte territoriale in virtù del richiamo a concetti appartenenti alla comune cultura giuridica.

Sul punto, occorre ricordare che «In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).La Corte territoriale ha correttamente inquadrato il motivo proposto nella categoria dell'inammissibilità, non avendo il ricorrente addotto alcuna argomentazione, neppure in forma sintetica, a sostegno delle censure proposte.

Nel resto, il motivo pretende di accreditare una diversa valutazione di fatto relativa al reato ascritto al capo A), inammissibile in sede di legittimità.

In particolare, la difesa assume che il giudice di merito abbia mancato di motivare la qualificazione del fatto in termini di rapina anziché di furb ma subito dopo trascrive il passo della motivazione avversata dal quale risulta che gli imputati, dopo essersi impossessati della refurtiva, si scagliavano contro i poliziotti per procurarsi l'impunità.

Quanto poi alla censura riferita alla manc:ata riqualificazione del concorso nel reato di rapina come anomalo, la difesa afferma, in modo del tutto apodittico - circostanza che vieta ancora una volta lo scrutinio di ammissibilità - che non sarebbe "dimostrata la coincidenza tra il reato voluto e quello commesso".

4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La censura è del tutto aspecifica in quanto si limita ad una mera riproposizione delle censure difensive già oggetto di coerente e logica motivazione da parte della Corte territoriale, che ha ricondotto la commssione dei fatti al ricorrente con un procedimento valutativo di tipo inferenziale, valorizzato l'assoluta inverosimiglianza di ogni eventuale ricostruzione alternativa che attribuisca la paternità dei furti ad ulteriori soggetti, della cui eventuale presenza sul luogo di commissione dei fatti non è, peraltro, emerso alcun sostegno probatorio.

4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

La doglianza, diretta a contestare i criteri di giudizio adoperati in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondata, in quanto diretta a contestare i criteri di giudizio (si è evidenziata la oggettiva gravità del fatto e la condotta processuale del reo), di carattere discrezionale, di cui si è servita la Corte territoriale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo.

5.1.1. Invero, sotto il primo profilo, diretto a contestare l'avvenuto riconoscimento del ricorrente da parte delle forze dell'ordine, la censura proposta non merita accoglimento, atteso che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche.In particolare, si è affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (così, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; v. anche, ex muitis, Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 4, n. 169D2 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043).

Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che il giudice di primo grado ha avuto modo di confrontare le immagini del ricorrente con le immagini estrapolate ed allegate all'annotazione di servizio delle Forte dell'ordine, evidenziandone l'assoluta similarità.

5.1.2. Nel resto, il motivo è aspecifico, in quanto si limita ad una mera riproposizione delle censure difensive già oggetto di coerente e logica motivazione da parte della Corte territoriale, che ha ricondotto la commissione dei fatti al ricorrente con un procedimento valutativo di tipo inferenziale, valorizzato l'assoluta implausibilità di ogni eventuale ricostruzione alternativa che attribuisca la paternità dei furti ad ulteriori soggetti, della cui eventuale presenza sul luogo di commissione dei fatti non è emerso alcun sostegno probatorio.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA]Barek, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4460/21 in data 13/05/2022 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. H ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del dl. :31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022„ convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha corcluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in data 28/04/2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Barek, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti, e segnatamente: -il primo, del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 337 e 62 n. 2 cod. pen. (capo A), condannandolo alla complessiva pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa; -il secondo, dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 337 e 62 n. 2 cod. pen. (capo A), 635, secondo comma, n. 1 cod. pen. (capo B), 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5 cod. pen. (capo C), 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo D), 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo E), condannandolo alla complessiva pena di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa; -il terzo, dei delitti di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5 cod. pen. (capo C), 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo D), 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo E), condannandolo alla complessiva pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek. Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si denuncia motivazione manifestamente illogica sul punto, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni che l'hanno determinata a non riconoscere all'imputato il beneficio. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il capo A). Si censura la decisione della Corte territoriale di ritenere inammissibile per genericità il motivo di gravame relativo al capo A) essendo lo stesso fondato su questioni giuridiche che fanno parte della comune cultura e che quindi non necessitano di specifiche argomentazioni o ulteriori memorie difensive ben avendo Muto il giudice di merito ricavare gli elementi necessari per dare delle risposte agli interrogativi e alle doglianze poste dalla difesa, dagli atti del giudizio e dalla propria conoscenza giuridica. La Corte, in particolare, non ha fornito alcuna motivazione in merito alla sussistenza del reato di rapina piuttosto che del reato di tentata rapina ovvero di furto, né ha motivato in ordine al mancato riconoscimento del dedotto concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non era nel possesso della refurtiva, quindi, per quanto lo riguarda, non si può pensare che l'impossessamento sia una conseguenza diretta della violenza o della minaccia. La Corte avrebbe dovuto evidenziare che tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia è intercorso un arco di tempo sufficiente ad interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso della cosa sottratta o di assicurare al colpevole l'impunità. Non è altresì emerso che il Saldi abbia in effetti voluto commettere il reato contestato, nel senso che non è dimostrata la coincidenza tra il reato voluto (il furto) e quello commesso. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi C), D) ed E). Si censura la sentenza impugnata la cui carente motivazione non ha dato conto da quali prove certe e concludenti potesse derivare la certezza ragionevole della responsabilità dell'imputato in relazione ai predetti furti. La s>entenza si basa su supposizioni ed ardite conseguenze logiche, in violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e della presunzione di innocenza. V'è poi contrasto tra la decisione di condanna in relazione ai capi C), D) ed E) e l'assoluzione per i capi F) e G). Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in punto quantificazione della pena e diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si censura la decisione impugnata che non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, sebbene notoriamente dedito all'abuso di alcool e di stupefacenti, fin dall'udienza preliminare non ha negato la sua responsabilità in relazione ai capi A) e B). La pena si profila come eccessiva e sproporzionata in relazione alla reale gravità dei fatti ritenuti. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Unico motivo: erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alle modalità di riconoscimento dell'imputato nonché in relazione all'individuazione del predetto quale autore dei fatti di cui ai capi C), D) ed E) e quindi in termini di valutazione della prova e di affermazione di responsabilità ai sensi degli att. 192 e 530 cod. proc. pen. L'individuazione dell'imputato, quale presunto autore dei fatti di reato addebitati, è avvenuta esclusivamente sulla base del riconoscimento effettuato dalle Forze dell'Ordine a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza presenti all'interno del centro commerciale. Nella comunicazione di notizia di reato del 04/11/2020, si legge che il Bousseksou ed il Saidi sona riconoscibili nelle immagini estratte dai filmati delle telecamere installate all'esterno, ripresi mentre tentano di forzare le porte di ingresso del negozio di cui al capo C). Il riconoscimento dell'imputato viene descritto dagli operanti anche nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si legge che questo sarebbe avvenuto sulla base delle immagini estratte dal circuito di videosorveglianza ed acquisite agli atti e la loro precedenze conoscenza del ricorrente, per essere parte lesa in altro procedimento penale. In sede di gravame era stato rilevato e censurato il fatto che l'annotazione in questione non contenesse riferimento alcuno a quali agenti operanti avessero in concreto già conosciuto il ricorrente, né in quali specifiche circostanze di temo e di luogo, né tantonneno veniva fornita una dettagliata descrizione dell'uomo, utile quantomeno alla comparazione fotografica con le immagini acquisite per il confronto; inoltre, si evidenziava che anche l'immagine segnalel:ica, utilizzata dagli operanti per la comparazione, era priva di indicazioni in ordine all'identità del soggetto, alle sue generalità o all'occasione e alla data in cui era stata scattata. Ulteriore vizio denunciato attiene al fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che, poiché il Bousseksou ed il Saidi, erano stati riconosciuti mentre tentavano di entrare nel negozio di cui al capo C), gli stessi necessariamente dovevano considerarsi responsabili anche degli altri due episodi crimirosi (capi D ed E) consumati quella stessa notte.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 2712:27; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationern dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr., Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.'. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Barek.3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo. Si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che: -«la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Sez. 6, n. 42638 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); -«ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Come la stessa difesa ha evidenziato, la Corte territoriale risulta aver posto l'accento sui numerosi precedenti dell'imputato, anche specifici, circostanza che - da sola - può giustificare il contestato diniego e che, in ogni caso, non può costituire profilo di censura in sede di legittimità, attesa la natura discrezionale del relativo giudizio, evidentemente immune da ogni profilo di illogicità. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il primo motivo è, da un lato, proposto fuori dai casi previsti dalla legge, e, dall'altro, versato in fatto, poiché il ricorrente pretende di giustificare l'aspecificità del corrispondente motivo di appello sul presupposto dell'irrilevanza di ulteriori memorie difensive — nella specie mai depositate — esplicative del generico motivo di appello formulato, ai fini della confutazione delle censure proposte, dovendo essere tali censure esaminate dalla Corte territoriale in virtù del richiamo a concetti appartenenti alla comune cultura giuridica. Sul punto, occorre ricordare che «In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).La Corte territoriale ha correttamente inquadrato il motivo proposto nella categoria dell'inammissibilità, non avendo il ricorrente addotto alcuna argomentazione, neppure in forma sintetica, a sostegno delle censure proposte. Nel resto, il motivo pretende di accreditare una diversa valutazione di fatto relativa al reato ascritto al capo A), inammissibile in sede di legittimità. In particolare, la difesa assume che il giudice di merito abbia mancato di motivare la qualificazione del fatto in termini di rapina anziché di furb ma subito dopo trascrive il passo della motivazione avversata dal quale risulta che gli imputati, dopo essersi impossessati della refurtiva, si scagliavano contro i poliziotti per procurarsi l'impunità. Quanto poi alla censura riferita alla manc:ata riqualificazione del concorso nel reato di rapina come anomalo, la difesa afferma, in modo del tutto apodittico - circostanza che vieta ancora una volta lo scrutinio di ammissibilità - che non sarebbe "dimostrata la coincidenza tra il reato voluto e quello commesso". 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La censura è del tutto aspecifica in quanto si limita ad una mera riproposizione delle censure difensive già oggetto di coerente e logica motivazione da parte della Corte territoriale, che ha ricondotto la commssione dei fatti al ricorrente con un procedimento valutativo di tipo inferenziale, valorizzato l'assoluta inverosimiglianza di ogni eventuale ricostruzione alternativa che attribuisca la paternità dei furti ad ulteriori soggetti, della cui eventuale presenza sul luogo di commissione dei fatti non è, peraltro, emerso alcun sostegno probatorio. 4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La doglianza, diretta a contestare i criteri di giudizio adoperati in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondata, in quanto diretta a contestare i criteri di giudizio (si è evidenziata la oggettiva gravità del fatto e la condotta processuale del reo), di carattere discrezionale, di cui si è servita la Corte territoriale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo. 5.1.1. Invero, sotto il primo profilo, diretto a contestare l'avvenuto riconoscimento del ricorrente da parte delle forze dell'ordine, la censura proposta non merita accoglimento, atteso che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche.In particolare, si è affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (così, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; v. anche, ex muitis, Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 4, n. 169D2 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043). Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che il giudice di primo grado ha avuto modo di confrontare le immagini del ricorrente con le immagini estrapolate ed allegate all'annotazione di servizio delle Forte dell'ordine, evidenziandone l'assoluta similarità. 5.1.2. Nel resto, il motivo è aspecifico, in quanto si limita ad una mera riproposizione delle censure difensive già oggetto di coerente e logica motivazione da parte della Corte territoriale, che ha ricondotto la commissione dei fatti al ricorrente con un procedimento valutativo di tipo inferenziale, valorizzato l'assoluta implausibilità di ogni eventuale ricostruzione alternativa che attribuisca la paternità dei furti ad ulteriori soggetti, della cui eventuale presenza sul luogo di commissione dei fatti non è emerso alcun sostegno probatorio. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris